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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 giugno 2022

Cassazione n. 30650/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2022 del GIP TRIBUNALE di PADOVAaaro avviso alle - partt udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Padova con sentenza in data 17/01/2022, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all'art. 628, commi 1 e 3, numero 1 cod. pen..

Propone ricorso l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge in relazione all'art. 133 cod. pen..

Il motivo è inammissibile.

Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, tralandosi di impugnazione avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.

Ed infatti, in base al nuovo art. 448, co. 2bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (v., tra le tante: Sez. 4, n. 38235 del 5/06/2018).

Nel caso in esame, alcuno dei suddetti vizi appare sussistere, in quanto il ricorrente lamenta la violazione della norma di cui all'art. 133 cod. peli. per non aver valutato le condizioni di vita individuale e sociale del reo.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Roma, 1/06/2022 ere [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2022 del GIP TRIBUNALE di PADOVAaaro avviso alle - partt udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Padova con sentenza in data 17/01/2022, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all'art. 628, commi 1 e 3, numero 1 cod. pen.. Propone ricorso l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge in relazione all'art. 133 cod. pen.. Il motivo è inammissibile. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, tralandosi di impugnazione avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi. Ed infatti, in base al nuovo art. 448, co. 2bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (v., tra le tante: Sez. 4, n. 38235 del 5/06/2018). Nel caso in esame, alcuno dei suddetti vizi appare sussistere, in quanto il ricorrente lamenta la violazione della norma di cui all'art. 133 cod. peli. per non aver valutato le condizioni di vita individuale e sociale del reo. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 1/06/2022 ere [OSCURATO:PERSONA]
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