Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 29 settembre 2022

Cassazione n. 40095/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Procuratore generale, in persona del sostituto Sabrina [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le conseguenti statuizioni ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; lette le conclusioni del difensore di [OSCURATO:PERSONA] Fabrizio, avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Pescara, il quale si è riportato ai motivi del ricorso, chiedendone l'integrale accoglimento.

Ritenuto in fatto

1. Con provvedimento a norma dell'art. 310 codice di rito, il Tribunale di L'Aquila ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] Fabrizio (agli arresti domiciliari, previa sostituzione della misura custodiale più afflittiva applicata per i reati di concorso in furto aggravato e evasione dagli arresti domiciliari), condannato in abbreviato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione e euro 1.000,00 di multa, operata una prognosi sfavorevole in ordine alla fruibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena.

2. Avverso l'ordinanza, ha proposto ricorso la difesa, formulando un motivo unico con il quale ha dedotto difetto di motivazione sulla adeguatezza e proporzionalità della misura, alla luce della condanna intervenuta.

Sotto diverso profilo, la difesa contesta il ragionamento svolto dal Tribunale in ordine alla possibilità della sospensione della pena.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Sabrina [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con ogni conseguente statuizione di legge.

4. La difesa del [OSCURATO:PERSONA] ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali, riportandosi ai motivi del ricorso, ha chiesto il suo integrale accoglimento.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il Tribunale, quanto ai criteri di scelta della misura, ha rilevato che, nonostante il [OSCURATO:PERSONA] fosse stato condannato a una pena contenuta, egli - oltre ad avere già riportato un'altra condanna definitiva - non era meritevole di un giudizio positivo in ordine a una futura ricaduta criminosa.

Nella scelta della misura, infatti, quel giudice ha valorizzato un precedente per evasione, commesso proprio mentre il [OSCURATO:PERSONA] si trovava in regime di arresti domiciliari, condotta peraltro posta in essere al fine di perpetrare il reato di furto aggravato.

Tali giustificazioni sono state richiamate, per l'appunto, anche a giustificazione della formulata prognosi negativa ai sensi dell'art. 163, cod. pen., osservando quel giudice che la norma di cui all'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen. (non applicabilità della misura della custodia cautelare in carcere nel caso in cui il giudice ritenga che, all'esito del giudizio di merito, la pena sia inferiore a tre anni) non opera per il caso di arresti domiciliari.

3. Il motivo è manifestamente infondato.

La difesa si è limitata a dissentire dal ragionamento giustificativo del Tribunale, che viceversa non è affetto dal dedotto vizio motivazionale, avendo quel giudice valorizzato, nel giudizio sulla scelta della misura in atto, elementi di sicuro rilievo, attestanti la inaffidabilità del [OSCURATO:PERSONA] quanto al rispetto delle prescrizioni.

Infine, quanto alla prognosi di reiterazione criminosa, il censurato ragionamento sul cumulo delle pene non è l'unico argomento rinvenibile nel provvedimento: il Tribunale, infatti, non si è sottratto all'onere di scrutinare il pericolo di reiterazione criminosa, giustificando al contrario del tutto correttamente, alla stregua degli elementi a disposizione, la formulata prognosi negativa, dirimente essendo il richiamo alle circostanze nelle quali sono stati consumati i reati per i quali è processo, a dimostrazione della notevole spinta criminosa.

Quanto, poi, all'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., è sufficiente un rinvio alla lettera della legge e alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, per ribadire che il divieto di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, nel caso in cui il giudice ritenga che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni, non si estende agli arresti domiciliari o alle altre più tenui misure coercitive, che, pertanto, possono essere applicate anche ove il giudice preveda l'inflizione di una pena detentiva non superiore a tre anni (sez. 2, n. 4418 del 14/1/2015, Aalami, Rv. 262377; sez. 6, n. 29621 del 3/6/2016, Viviani, Rv. 267793; sez. 3, n. 4483 del 19/1/2022, Nieddu, Rv. 282802).

4. Alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 29 settembre 2022 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Procuratore generale, in persona del sostituto Sabrina [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le conseguenti statuizioni ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; lette le conclusioni del difensore di [OSCURATO:PERSONA] Fabrizio, avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Pescara, il quale si è riportato ai motivi del ricorso, chiedendone l'integrale accoglimento. Ritenuto in fatto 1. Con provvedimento a norma dell'art. 310 codice di rito, il Tribunale di L'Aquila ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] Fabrizio (agli arresti domiciliari, previa sostituzione della misura custodiale più afflittiva applicata per i reati di concorso in furto aggravato e evasione dagli arresti domiciliari), condannato in abbreviato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione e euro 1.000,00 di multa, operata una prognosi sfavorevole in ordine alla fruibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena. 2. Avverso l'ordinanza, ha proposto ricorso la difesa, formulando un motivo unico con il quale ha dedotto difetto di motivazione sulla adeguatezza e proporzionalità della misura, alla luce della condanna intervenuta. Sotto diverso profilo, la difesa contesta il ragionamento svolto dal Tribunale in ordine alla possibilità della sospensione della pena. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Sabrina [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con ogni conseguente statuizione di legge. 4. La difesa del [OSCURATO:PERSONA] ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali, riportandosi ai motivi del ricorso, ha chiesto il suo integrale accoglimento. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il Tribunale, quanto ai criteri di scelta della misura, ha rilevato che, nonostante il [OSCURATO:PERSONA] fosse stato condannato a una pena contenuta, egli - oltre ad avere già riportato un'altra condanna definitiva - non era meritevole di un giudizio positivo in ordine a una futura ricaduta criminosa. Nella scelta della misura, infatti, quel giudice ha valorizzato un precedente per evasione, commesso proprio mentre il [OSCURATO:PERSONA] si trovava in regime di arresti domiciliari, condotta peraltro posta in essere al fine di perpetrare il reato di furto aggravato. Tali giustificazioni sono state richiamate, per l'appunto, anche a giustificazione della formulata prognosi negativa ai sensi dell'art. 163, cod. pen., osservando quel giudice che la norma di cui all'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen. (non applicabilità della misura della custodia cautelare in carcere nel caso in cui il giudice ritenga che, all'esito del giudizio di merito, la pena sia inferiore a tre anni) non opera per il caso di arresti domiciliari. 3. Il motivo è manifestamente infondato. La difesa si è limitata a dissentire dal ragionamento giustificativo del Tribunale, che viceversa non è affetto dal dedotto vizio motivazionale, avendo quel giudice valorizzato, nel giudizio sulla scelta della misura in atto, elementi di sicuro rilievo, attestanti la inaffidabilità del [OSCURATO:PERSONA] quanto al rispetto delle prescrizioni. Infine, quanto alla prognosi di reiterazione criminosa, il censurato ragionamento sul cumulo delle pene non è l'unico argomento rinvenibile nel provvedimento: il Tribunale, infatti, non si è sottratto all'onere di scrutinare il pericolo di reiterazione criminosa, giustificando al contrario del tutto correttamente, alla stregua degli elementi a disposizione, la formulata prognosi negativa, dirimente essendo il richiamo alle circostanze nelle quali sono stati consumati i reati per i quali è processo, a dimostrazione della notevole spinta criminosa. Quanto, poi, all'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., è sufficiente un rinvio alla lettera della legge e alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, per ribadire che il divieto di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, nel caso in cui il giudice ritenga che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni, non si estende agli arresti domiciliari o alle altre più tenui misure coercitive, che, pertanto, possono essere applicate anche ove il giudice preveda l'inflizione di una pena detentiva non superiore a tre anni (sez. 2, n. 4418 del 14/1/2015, Aalami, Rv. 262377; sez. 6, n. 29621 del 3/6/2016, Viviani, Rv. 267793; sez. 3, n. 4483 del 19/1/2022, Nieddu, Rv. 282802). 4. Alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 29 settembre 2022 Il C
Sentenza Cassazione n. 40095/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris