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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 giugno 2026

Cassazione n. 18612/2026

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one telematica legale-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Camporesi, domiciliazione telematica legale-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in Liquidazione-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 2522/2022depositata il 13/12/2022.Numero registro generale 14070/2023Numero sezionale 1837/2026Numero di raccolta generale 18612/2026Data pubblicazione 08/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato chela [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. conveniva in giudizio con ricorso ex art. 702-bis,cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. per ottenerne lacondanna, in solido, alla restituzione della somma corrisposta all’Agenziadelle Entrate in conseguenza della mancata trasmissione,all’amministrazione, della dichiarazione IRAP relativa al periodo d’imposta2008, nonché dell'omessa comunicazione, alla deducente,dell’accertamento fiscale relativo all’indebita compensazione del creditoIRAP operata nell'anno 2009, cui era seguita cartella di pagamento;deduceva che l’accertamento compiuto dall’Agenzia delle Entrate e larelativa cartella di pagamento, emessa dal concessionario nei propriconfronti, erano dunque riconducibili all’inadempimento del ragioniereRapisarda, quale incaricato degli adempimenti fiscali della società;il Tribunale, davanti al quale resistevano i convenuti, dichiarava ildifetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto costituita dopo ifatti sottesi alla domanda, e rigettava comunque quest’ultima, osservandoche:- il ragioniere [OSCURATO:PERSONA] aveva assunto l’obbligo di provvedereall’invio telematico della dichiarazione IRAP per il periodo 2008, qualeintermediario abilitato, e, nonostante avesse a disposizione ladichiarazione in parola, si era reso inadempiente alla propria obbligazione;- ciò nondimeno, non era risultato un danno imputabile alla condottanegligente del professionista perché la società attrice non aveva datoprova di aver maturato il credito d’imposta per l’anno 2008 affermatocome opponibile in compensazione per l’anno successivo;la Corte di appello confermava la decisione di prime cure, respingendosia l’impugnazione principale della società che quella incidentale delprofessionista, osservando, per quanto ancora di utilità, che:Numero registro generale 14070/2023Numero sezionale 1837/2026Numero di raccolta generale 18612/2026Data pubblicazione 08/06/2026- la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non aveva dimostrato l’esistenza del creditod’imposta da opporre in compensazione nella dichiarazione IRAP dell’anno2009, a totale estinzione dell’imposta accertata per il periodo d’imposta2008 dall’Agenzia delle Entrate, tanto non potendo evincersi né dalladichiarazione presentata dalla società appellante relativa al periodo diimposta 2009, con l’indicazione del credito maturato nel periodoprecedente, avuto riguardo alla natura unilaterale della stessa, né dalbilancio sociale di esercizio al 31 dicembre 2008 dal quale, secondo laprospettazione della parte, avrebbero dovuto trarsi gli elementi utili perdeterminare l’imponibile IRAP, dal momento che tale ultimadocumentazione non era stata prodotta;- la richiesta di prova testimoniale era inammissibile come giàevidenziato con ordinanza collegiale interinale, posto che la parteappellante non aveva reiterato l’istanza in sede di precisazione delleconclusioni nel giudizio sommario di prime cure;- come accertato dal primo giudice la società attrice, inoltre, avevaliberamente stabilito la sede legale presso lo studio del professionista, maciò non aveva determinato l’obbligo implicito, in capo a quest’ultimo, digestire la corrispondenza sociale, sicché non poteva dirsi fondatal’allegazione secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non aveva potuto impugnare l’attodi accertamento precedente la cartella a causa della mancata consegnadello stesso da parte del ragioniere;- l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] doveva essere comunque respintoin quanto risultava provato che avesse assunto l’incarico d’intermediariocon il conseguente obbligo, non assolto, di presentare la dichiarazioneIRAP relativa al periodo fiscale 2008 per conto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.;avverso questa decisione ricorre per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,articolando due motivi, illustrati in memoria;resiste con controricorso, corredato da memoria, [OSCURATO:PERSONA].Rilevato cheNumero registro generale 14070/2023Numero sezionale 1837/2026Numero di raccolta generale 18612/2026Data pubblicazione 08/06/2026con il primo motivo si prospetta la nullità della sentenza per lesionedel diritto di difesa, a mente dell’art. 702-quater, cod. proc. civ., rationetemporis applicabile, poiché la Corte territoriale avrebbe errato:- nel rigettare le istanze di prova testimoniale formulate dalla partericorrente per la prima volta in sede di appello, obliterando la loroammissibilità in quanto indispensabili: le escussioni erano infattidirette a dimostrare che la società aveva sempre ritirato lacorrispondenza presso il professionista e poi presso lo stessoindirizzo della [OSCURATO:SOCIETA]., a riscontro dell’affidamento dell’incarico,così come a provare l’omesso invio della dichiarazione IRAP 2008 el’omessa trasmissione del conseguente accertamento cui eraseguita la cartella di pagamento;- nell’obliterare, al contempo, le prodotte quietanze di versamentodegli acconti IRAP pagati nel 2008, a riprova del credito invecenegato;con il secondo motivo si prospetta l’omesso esame delle suddettequietanze di versamento degli acconti IRAP pagati nell’anno 2008, da cuiavrebbe dovuto in specie evincersi la sussistenza del credito portato incompensazione con l’imposta dovuta per il periodo 2009, documentazione,questa, prodotta dalla parte ricorrente in uno all’atto di citazione inappello e coerente con la dichiarazione IRAP 2009 recante l’indicazione dieccedenza compensata “in F24”, integrante ulteriore indizio di fondatezzadella domanda affatto apprezzato dalla Corte di appello.Considerato chei motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per connessione,sono inammissibili;quanto all’oggetto delle prove testimoniali di cui alla prima censura:- l’affidamento dell’incarico è stato accertato dalla stessa Cortedistrettuale;Numero registro generale 14070/2023Numero sezionale 1837/2026Numero di raccolta generale 18612/2026Data pubblicazione 08/06/2026- l’omesso invio della dichiarazione IRAP 2008 e l’omessatrasmissione del relativo accertamento sono pacifici;ma tutto ciò non incide sulla ragione decisoria inerente alla mancataprova della sussistenza del credito IRAP 2008 da opporre incompensazione;sul punto:- non viene censurata la statuizione concernente la mancataproduzione del bilancio sociale a tutto il 31 dicembre 2008;- non viene censurata la ragione decisoria contenuta nella statuizionedella Corte di appello secondo cui dalla collocazione della sedesociale presso il professionista non poteva desumersi l’obbligo digestire la corrispondenza come confermato dalla stessa parteodierna ricorrente (anche in questa sede proprio menzionando ilcontenuto delle prove per testi) là dove aveva ribadito che lasocietà curava il ritiro della corrispondenza presso l’indirizzo inrilievo: da ciò deriva anche che nessun addebito poteva farsi inordine alla mancata contestazione dell’accertamento precedente lacartella stessa, con ulteriore fattore di necessaria esclusione delrapporto causale con il preteso danno;- si prospetta, poi, un omesso esame delle quietanze, assunte comeprove documentali anch’esse indispensabili e prodotte in secondecure, che però è precluso dalla doppia decisione conforme dei duegiudici di merito, a mente di quanto originariamente stabilitonell’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., e poi riversatonell’art. 360, quarto comma, cod. proc. civ., senza che sia risultataalcuna dimostrazione in ordine a ipotetiche e rilevanti ragionifattuali difformi fatte proprie dal Tribunale e dalla Corte di appello(Cass., 28/02/2023, n. 5947, Cass., 22/12/2016, n. 26774);Numero registro generale 14070/2023Numero sezionale 1837/2026Numero di raccolta generale 18612/2026Data pubblicazione 08/06/2026- si chiede una rilettura dell’apprezzamento istruttorio delladichiarazione IRAP 2009, inammissibile come tale in questa sede disola legittimità;ne deriva quanto anticipato;spese secondo soccombenza con la richiesta distrazione.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando partericorrente alla rifusione delle spese processuali della partecontroricorrente, liquidate in 3.000,00 euro oltre a 200,00 euro peresborsi, spese forfettarie al 15% e accessori legali.

Spese distratte infavore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, laCorte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da partericorrente, se dovuto e nella misura dovuta, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato, pari a quello stabilito per il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21/05/2026.Il PresidenteEmilio Iannello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
one telematica legale-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Camporesi, domiciliazione telematica legale-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in Liquidazione-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 2522/2022depositata il 13/12/2022.Numero registro generale 14070/2023Numero sezionale 1837/2026Numero di raccolta generale 18612/2026Data pubblicazione 08/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato chela [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. conveniva in giudizio con ricorso ex art. 702-bis,cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. per ottenerne lacondanna, in solido, alla restituzione della somma corrisposta all’Agenziadelle Entrate in conseguenza della mancata trasmissione,all’amministrazione, della dichiarazione IRAP relativa al periodo d’imposta2008, nonché dell'omessa comunicazione, alla deducente,dell’accertamento fiscale relativo all’indebita compensazione del creditoIRAP operata nell'anno 2009, cui era seguita cartella di pagamento;deduceva che l’accertamento compiuto dall’Agenzia delle Entrate e larelativa cartella di pagamento, emessa dal concessionario nei propriconfronti, erano dunque riconducibili all’inadempimento del ragioniereRapisarda, quale incaricato degli adempimenti fiscali della società;il Tribunale, davanti al quale resistevano i convenuti, dichiarava ildifetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto costituita dopo ifatti sottesi alla domanda, e rigettava comunque quest’ultima, osservandoche:- il ragioniere [OSCURATO:PERSONA] aveva assunto l’obbligo di provvedereall’invio telematico della dichiarazione IRAP per il periodo 2008, qualeintermediario abilitato, e, nonostante avesse a disposizione ladichiarazione in parola, si era reso inadempiente alla propria obbligazione;- ciò nondimeno, non era risultato un danno imputabile alla condottanegligente del professionista perché la società attrice non aveva datoprova di aver maturato il credito d’imposta per l’anno 2008 affermatocome opponibile in compensazione per l’anno successivo;la Corte di appello confermava la decisione di prime cure, respingendosia l’impugnazione principale della società che quella incidentale delprofessionista, osservando, per quanto ancora di utilità, che:Numero registro generale 14070/2023Numero sezionale 1837/2026Numero di raccolta generale 18612/2026Data pubblicazione 08/06/2026- la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non aveva dimostrato l’esistenza del creditod’imposta da opporre in compensazione nella dichiarazione IRAP dell’anno2009, a totale estinzione dell’imposta accertata per il periodo d’imposta2008 dall’Agenzia delle Entrate, tanto non potendo evincersi né dalladichiarazione presentata dalla società appellante relativa al periodo diimposta 2009, con l’indicazione del credito maturato nel periodoprecedente, avuto riguardo alla natura unilaterale della stessa, né dalbilancio sociale di esercizio al 31 dicembre 2008 dal quale, secondo laprospettazione della parte, avrebbero dovuto trarsi gli elementi utili perdeterminare l’imponibile IRAP, dal momento che tale ultimadocumentazione non era stata prodotta;- la richiesta di prova testimoniale era inammissibile come giàevidenziato con ordinanza collegiale interinale, posto che la parteappellante non aveva reiterato l’istanza in sede di precisazione delleconclusioni nel giudizio sommario di prime cure;- come accertato dal primo giudice la società attrice, inoltre, avevaliberamente stabilito la sede legale presso lo studio del professionista, maciò non aveva determinato l’obbligo implicito, in capo a quest’ultimo, digestire la corrispondenza sociale, sicché non poteva dirsi fondatal’allegazione secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non aveva potuto impugnare l’attodi accertamento precedente la cartella a causa della mancata consegnadello stesso da parte del ragioniere;- l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] doveva essere comunque respintoin quanto risultava provato che avesse assunto l’incarico d’intermediariocon il conseguente obbligo, non assolto, di presentare la dichiarazioneIRAP relativa al periodo fiscale 2008 per conto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.;avverso questa decisione ricorre per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,articolando due motivi, illustrati in memoria;resiste con controricorso, corredato da memoria, [OSCURATO:PERSONA].Rilevato cheNumero registro generale 14070/2023Numero sezionale 1837/2026Numero di raccolta generale 18612/2026Data pubblicazione 08/06/2026con il primo motivo si prospetta la nullità della sentenza per lesionedel diritto di difesa, a mente dell’art. 702-quater, cod. proc. civ., rationetemporis applicabile, poiché la Corte territoriale avrebbe errato:- nel rigettare le istanze di prova testimoniale formulate dalla partericorrente per la prima volta in sede di appello, obliterando la loroammissibilità in quanto indispensabili: le escussioni erano infattidirette a dimostrare che la società aveva sempre ritirato lacorrispondenza presso il professionista e poi presso lo stessoindirizzo della [OSCURATO:SOCIETA]., a riscontro dell’affidamento dell’incarico,così come a provare l’omesso invio della dichiarazione IRAP 2008 el’omessa trasmissione del conseguente accertamento cui eraseguita la cartella di pagamento;- nell’obliterare, al contempo, le prodotte quietanze di versamentodegli acconti IRAP pagati nel 2008, a riprova del credito invecenegato;con il secondo motivo si prospetta l’omesso esame delle suddettequietanze di versamento degli acconti IRAP pagati nell’anno 2008, da cuiavrebbe dovuto in specie evincersi la sussistenza del credito portato incompensazione con l’imposta dovuta per il periodo 2009, documentazione,questa, prodotta dalla parte ricorrente in uno all’atto di citazione inappello e coerente con la dichiarazione IRAP 2009 recante l’indicazione dieccedenza compensata “in F24”, integrante ulteriore indizio di fondatezzadella domanda affatto apprezzato dalla Corte di appello.Considerato chei motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per connessione,sono inammissibili;quanto all’oggetto delle prove testimoniali di cui alla prima censura:- l’affidamento dell’incarico è stato accertato dalla stessa Cortedistrettuale;Numero registro generale 14070/2023Numero sezionale 1837/2026Numero di raccolta generale 18612/2026Data pubblicazione 08/06/2026- l’omesso invio della dichiarazione IRAP 2008 e l’omessatrasmissione del relativo accertamento sono pacifici;ma tutto ciò non incide sulla ragione decisoria inerente alla mancataprova della sussistenza del credito IRAP 2008 da opporre incompensazione;sul punto:- non viene censurata la statuizione concernente la mancataproduzione del bilancio sociale a tutto il 31 dicembre 2008;- non viene censurata la ragione decisoria contenuta nella statuizionedella Corte di appello secondo cui dalla collocazione della sedesociale presso il professionista non poteva desumersi l’obbligo digestire la corrispondenza come confermato dalla stessa parteodierna ricorrente (anche in questa sede proprio menzionando ilcontenuto delle prove per testi) là dove aveva ribadito che lasocietà curava il ritiro della corrispondenza presso l’indirizzo inrilievo: da ciò deriva anche che nessun addebito poteva farsi inordine alla mancata contestazione dell’accertamento precedente lacartella stessa, con ulteriore fattore di necessaria esclusione delrapporto causale con il preteso danno;- si prospetta, poi, un omesso esame delle quietanze, assunte comeprove documentali anch’esse indispensabili e prodotte in secondecure, che però è precluso dalla doppia decisione conforme dei duegiudici di merito, a mente di quanto originariamente stabilitonell’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., e poi riversatonell’art. 360, quarto comma, cod. proc. civ., senza che sia risultataalcuna dimostrazione in ordine a ipotetiche e rilevanti ragionifattuali difformi fatte proprie dal Tribunale e dalla Corte di appello(Cass., 28/02/2023, n. 5947, Cass., 22/12/2016, n. 26774);Numero registro generale 14070/2023Numero sezionale 1837/2026Numero di raccolta generale 18612/2026Data pubblicazione 08/06/2026- si chiede una rilettura dell’apprezzamento istruttorio delladichiarazione IRAP 2009, inammissibile come tale in questa sede disola legittimità;ne deriva quanto anticipato;spese secondo soccombenza con la richiesta distrazione. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando partericorrente alla rifusione delle spese processuali della partecontroricorrente, liquidate in 3.000,00 euro oltre a 200,00 euro peresborsi, spese forfettarie al 15% e accessori legali. Spese distratte infavore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, laCorte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da partericorrente, se dovuto e nella misura dovuta, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato, pari a quello stabilito per il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21/05/2026.Il PresidenteEmilio Iannello
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