CassazionedecretoSezione 2Decisione del 2 luglio 2026
Cassazione n. 33136/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
05/2026 del Giudice per l’udienza preliminare delTRIBUNALE di AREZZOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];rilevato che il presente procedimento è stato trattato con il rito “de plano”;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza resa in data 7 maggio 2026 ex art. 444 cod. proc. pen. ilGiudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Arezzo applicava all’imputatoTestini Giovanni la pena concordata di anno uno e mesi dieci di reclusione edeuro 600,00 di multa in relazione ai contestati reati di truffa pluriaggravata.2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione la personaoffesa [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, chiedendonel’annullamento e articolando un unico motivo di doglianza con il quale deducevainosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, diinammissibilità o di decadenza in relazione alla mancata notifica alla personaoffesa e al proprio difensore dell’avviso della conclusione delle indaginipreliminari di cui all’art. 415-bis cod. proc. pen. e del decreto di fissazionedell’udienza preliminare, ciò in violazione degli artt. 419 cod. proc. pen. e 33disp. att. cod. proc. pen., violazione che integrava una nullità assoluta.Assumeva che, a fronte dell’udienza preliminare celebratasi il 7 maggio2026, all’esito della quale all’imputato era stata applicata la pena ai sensidell’art. 444 cod. proc. pen., nessuna notificazione era stata mai effettuate neiconfronti della persona offesa o del suo difensore, ciò nonostante quest’ultimo,in data 4 agosto 2025, avesse depositato a mezzo telematico querela neiconfronti dell’imputato.Deduceva che ciò aveva determinato una nullità assoluta ai sensi dell’art.178, lett. c), cod. proc. pen.3. Il ricorso è inammissibile per essere il ricorrente non legittimato aimpugnare.[OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità all’orientamento, espresso dalla SupremaCorte, secondo il quale, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorsoproposto avverso la sentenza di patteggiamento dalla persona offesadanneggiata dal reato, in quanto soggetto non legittimato ad impugnare e neiconfronti del quale la sentenza non esplica alcun effetto trattandosi di pronunciache, ai sensi dell'art. 445, comma 1-bis cod. proc. pen., non ha efficacia neigiudizi civili o amministrativi (v., in tal senso, Sez. 4, n. 1804 del 12/12/2018,Bartolomeo, Rv. 275434 – 01; la sentenza tratta di una fattispecie in cui ilricorrente, padre della vittima di un omicidio stradale, lamentava il mancatoavviso dell'udienza di cui all'art. 447 cod. proc. pen.).4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiaratoinammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù dellestatuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186,e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”,deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 02/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]Agostini