CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02104/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Ivrea 2. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] (TV) 3. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Borgosesia (VC) 4. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Torino 5. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Pesaro 6. [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Bordeaux (Francia) 7. [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Napoli 8. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Torino 9. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Modena 10. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Torino 11. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] 12. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Cagliari 13. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Torino 14. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Cagliari 15. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Carmagnola (TO) 16. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Carignan° (TO) 17. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Torino 18. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Torino 19. [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Torino 20. [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Cariati (CS) 21. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Sassuolo (MO) 22. [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Rovereto (TN) 23. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Aosta avverso la sentenza del 02/03/2020 della Corte d'appello di Torino. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; uditi i difensori degli imputati: Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché quale sostituto processuale dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i quali, riportandosi ai motivi proposti, hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Torino, con il provvedimento in epigrafe, riformava parzialmente la sentenza pronunciata dal Tribunale di Torino in data 20 novembre 2017, che aveva ritenuto gli odierni imputati responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti di violenza e minaccia a pubblico ufficiale, resistenza, oltraggio, violenza privata, danneggiamento e altro, di cui agli artt. 110-336- 339, comma 2, 337, 635, commi 1 e 2, 610, 605, 633, commi 1 e 2, 341-bis, 594, 81 cpv. cod. pen., con riguardo a una serie di episodi criminosi commessi in Torino dal settembre 2012 al gennaio 2014, condannandoli alle pene di legge e al risarcimento dei danni a favore delle parti civili costituite. 2. La Corte d'appello di Torino, prima di procedere alla disamina dei motivi di gravame con riferimento ai singoli imputati e capi d'imputazione, ha svolto alcune considerazioni preliminari per descrivere il contesto storico-sociale dei vari episodi criminosi. Fra il 2011 e il 2014 Torino era stata investita da un'intensa attività di contrasto delle operazioni esecutive degli sfratti ad opera di gruppi c.d. antagonisti, mirata, mediante i "presidi di solidarietà sociale", a impedire o ritardare sistematicamente le ordinarie procedure di sfratto avviate contro conduttori morosi in condizioni economiche asseritamente disagiate. Le azioni di contrasto, realizzate da più persone riunite e spesso travisate presso l'edificio interessato dalla procedura esecutiva, consistevano fra l'altro nell'erigere barriere con i cassonetti dei rifiuti per ostacolare l'accesso all'alloggio dell'ufficiale giudiziario, degli agenti di polizia giudiziaria operanti, dei proprietari degli immobili o dei loro avvocati, spesso accompagnate da strattonamenti e minacce verbali da parte dell'assembramento dei "solidali". Sicché, per evitare lo scontro fisico fra tali soggetti, la procedura veniva automaticamente sospesa o rinviata sulla base di una sorta di protocollo di condotta preventiva, concordato con i responsabili della sicurezza pubblica. Il presidio di solidarietà esercitava in tal modo una forma di intimidazione e coazione indiretta, idonea a comprimere la libertà d'azione del pubblico ufficiale comportando la sospensione o il rinvio (talora addirittura con l'imposizione della data del futuro accesso) della procedura esecutiva. Il che giustificava la configurazione nei vari episodi elencati nell'atto di accusa delle contestate fattispecie di minaccia o violenza a pubblico ufficiale, a carico - in concorso fra loro - degli imputati che di volta in volta prendevano parte alle omogenee e tipiche azioni di contrasto realizzate dai presidi di solidarietà, impeditive dell'ordinario svolgimento delle attività dell'ufficiale giudiziario procedente. E ciò a prescindere dall'individuazione di specifici contributi causali individuali caratterizzati da atti di esplicita violenza fisica o minaccia verbale. Si erano verificati, in tale contesto, anche ulteriori episodi di resistenza a pubblico ufficiale o commessi al di fuori della costituzione del presidio di solidarietà. Nelle condotte contestate, ad avviso della Corte, non erano ravvisabili gli estremi dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1 n. 1 cod. pen. perché per siffatte azioni non era avvertito nella coscienza collettiva un consenso condiviso circa il loro particolare valore morale o sociale: per un verso, i soggetti morosi, se effettivamente versanti in situazione di disagio economico-sociale, avrebbero potuto trovare aiuto in enti pubblici o associazioni private dediti all'assistenza o al volontariato e, per altro verso, le aspettative dei locatori erano parimenti legittime e sorrette da provvedimenti autorizzatori della pubblica autorità. 3. La Corte dispiegava quindi la disamina in merito alle censure mosse dai singoli imputati con riferimento alle singole imputazioni e ai criteri di determinazione delle pene.Sul capo 1), le condotte criminose poste in essere dagli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in danno dell'ufficiale giudiziario Inglinna e del [OSCURATO:PERSONA], consistite nell'impedirne -con la precostituzione del presidio e con espressioni verbali intimidatorie- l'accesso all'alloggio interessato dallo sfratto, rendendo inevitabile il rinvio, nonché nell'ostacolarne l'allontanamento dai luoghi, sono comprovate dalle coerenti dichiarazioni di Inglima e Rolando e dalla puntuale identificazione dei soggetti presenti e partecipi del concreto "blocco" della procedura, ad opera della stessa Rolando o con l'ausilio delle videoriprese. Sul capo 8), la condotta criminosa posta in essere dagli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in danno dell'ufficiale giudiziario Esposti e dell'agente Sicara, consistite nell'impedire - con la precostituzione del presidio, con l'accerchiamento da parte degli antagonisti e con espressioni verbali intimidatorie - l'accesso all'alloggio interessato dallo sfratto, rendendo inevitabile il rinvio in misura più ampia di quella occorrente, nonché nell'ostacolarne l'allontanamento dai luoghi, sono comprovate dalle coerenti dichiarazioni di Esposti e Sicara e dalla puntuale identificazione dei soggetti presenti e partecipi del concreto "blocco" della procedura, ad opera di Sicara. Sul capo 9), la condotta criminosa posta in essere dagli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in danno dell'ufficiale giudiziario Esposti e dell'agente Sicara, consistite nell'impedire -con la precostituzione del presidio degli antagonisti, travisati e schierati dietro una barriera di cassonetti- l'accesso all'alloggio interessato dallo sfratto in via Sesia e l'imputato [OSCURATO:PERSONA] a quello di via Feletto, rendendo inevitabile il rinvio, sono comprovate dalle coerenti dichiarazioni di Esposti e Sicara, riscontrate dai verbali di rinvio e dall'annotazione di polizia giudiziaria, e dalla puntuale identificazione dei soggetti presenti e partecipi del concreto "blocco" della procedura, ad opera di Sicara. Sul capo 12), riguardante le condotte dei partecipi ai presidi di via Sesia 19, via Malone 7 e via Feletto 35, esclusi gli imputati non riconosciuti o non compiutamente identificati dagli agenti della Digos, Mattina e D'Amore, neppure dai filmati, l'azione degli altri imputati - mediante la precostituzione e la partecipazione ai relativi presidi - di impedimento dell'accesso agli alloggi interessati dalle procedure di sfratto demandate agli ufficiali giudiziari Pontorieri, Sasso e Cerbasi era comprovata dalle coerenti deposizioni di questi ultimi e dei citati agenti di pubblica sicurezza. Sul capo 13), la partecipazione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] al presidio degli antagonisti di via [OSCURATO:PERSONA], posizionati dietro una barriera di cassonetti, per impedire l'esecuzione dello sfratto ad opera dell'ufficiale giudiziario Soriano, era comprovata, nonostante il parziale travisamento, dalla puntuale identificazione del [OSCURATO:PERSONA]. Sul capo 15), riguardante le condotte criminose dei partecipi al presidio di via Ticino 25, impeditive della procedura di sfratto di cui l'ufficiale giudiziario Mazzeo, impossibilitato all'esecuzione, disponeva la sospensione, quindi proseguite con l'irruzione presso la sede UNEP, il giudizio di responsabilità trovava conforto nelle dichiarazioni sostanzialmente amnnissive degli imputati circa la loro partecipazione a detto presidio e alla successiva iniziativa di pretendere illegittimamente informazioni sulla programmazione futura del medesimo sfratto. Inoltre, il [OSCURATO:PERSONA], giunto sul posto, riconosceva e identificava gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], descrivendone il contegno violento e intimidatorio, fra cui la gomitata sferrata da [OSCURATO:PERSONA] e le frasi minatorie proferite da [OSCURATO:PERSONA], confermate dai testi Fumai, [OSCURATO:PERSONA], Manzo, Molino, Mattina e, in particolare, dal direttore UNEP, [OSCURATO:PERSONA]. Sul capo 16), la contestazione dei tre episodi di violenza privata, in danno di Sammartino (proprietaria dell'alloggio oggetto di sfratto, aggredita e sospinta contro un muro e costretta a fuggire), [OSCURATO:PERSONA] (avvocato difensore della prima, costretto a cancellare dal cellulare la foto scattata ai partecipi del presidio) e Magliano (autista del taxi su cui era salito [OSCURATO:PERSONA], costretto a fermare la marcia del mezzo da una barriera di cassonetti) trovava conferma nell'ammissione degli imputati circa la loro presenza sui luoghi e nelle coerenti deposizioni delle persone offese. Sul capo 18), la valenza intimidatoria del presidio di solidarietà cui avevano preso parte [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] era aggravata dalle azioni di strattonamento e accerchiamento dell'ufficiale giudiziario Granata, addetto allo sfratto, il quale, bloccato per circa 20 minuti, era stato costretto a rinviarne l'esecuzione, giusta la coerente deposizione dello stesso e del teste Cardona, proprietario dell'alloggio. Sul capo 19), veniva esclusa la responsabilità dell'imputata [OSCURATO:PERSONA], della quale non vi era prova certa di partecipazione al presidio. Sul capo 20), la condotta dei partecipi al presidio, risoltasi alla vista delle forze dell'ordine nel ripiegamento all'interno dell'alloggio destinato allo sfratto, integrava il mero tentativo del reato di cui agli artt. 110, 336 e 339 cod. pen. Sul capo 21), l'imputato [OSCURATO:PERSONA] veniva assolto per difetto di prova (teste Ficara) circa la sua partecipazione al relativo presidio. Sul capo 24), gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] andavano assolti dal reato di minaccia ex art. 612 cod. pen. per mancanza di querela. Veniva viceversa confermata la responsabilità di questi ultimi per l'episodio di resistenza di cui al capo 24) e, quanto a [OSCURATO:PERSONA], anche per il fatto di cui al capo 25), con riferimento alle condotte attive di spintonamento e frapposizione fisica nel corso del corteo di protesta del 15 giugno 2013 in danno degli agenti operanti D'Amore, Sgueglia e [OSCURATO:PERSONA], che nell'occasione intendevano identificare i soggetti travisati o autori di gesti aggressivi. Sui capi 27) e 28), le minacce pronunciate dal fronte dei "solidali" contro gli agenti operanti Cellannare, Amato e Castiglione, intervenuti su richiesta dell'ufficiale giudiziario Managò, accerchiato e a sua volta intimidito, perché omettessero di prestargli assistenza nella procedura di sfratto, erano confermate dalle coerenti deposizioni degli operanti e delle persone offese Managò e Imperiale, al quale ultimo i prevenuti intimarono di consegnare il cellulare col quale aveva scattato alcune fotografie dei presenti. Sul capo 29), correttamente inquadrato come reato di resistenza a pubblico ufficiale, il giudizio di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e dello stesso [OSCURATO:PERSONA] quanto all'oltraggio di cui al capo 31) era fondato sulle coerenti deposizioni degli agenti operanti Allegrini e Sinibaldi, che, intervenuti sul posto per dare assistenza all'ufficiale giudiziario procedente Granata e bloccati dai "solidali" all'interno dell'appartamento, hanno compiutamente identificato gli autori delle condotte intimidatorie e ingiuriose. Sul capo 32), ad eccezione della posizione di [OSCURATO:PERSONA], non identificato fra i presenti, il giudizio di responsabilità degli imputati trovava conferma nelle coerenti deposizioni degli agenti operanti Allegrini, Iengo e Malerba circa le minacce di morte proferite contro [OSCURATO:PERSONA], ufficiale giudiziario procedente, per costringerlo a rinviare l'atto, e nelle conseguenti operazioni di riconoscimento dei "solidali" presenti nello stabile condominiale, fra i quali anche l'imputato [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alla determinazione delle pene, la Corte, in linea generale, riduceva l'entità della pena base per il reato più grave, contenendo ulteriormente gli aumenti di pena per gli episodi in continuazione, sia interna che esterna. Ritenuta -come si è detto- l'insussistenza dei presupposti dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 1 cod. pen., la Corte disattendeva le richieste difensive di valutare le già concesse attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti e/o sulla recidiva, tenuto conto che le prime erano state riconosciute "in funzione meramente dosimetrica", pure in difetto di qualsiasi apprezzamento fattuale di meritevolezza. In relazione alle posizioni di D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte riconosceva la continuazione fra i fatti contestati e quelli di resistenza e lesioni giudicati con sentenza irrevocabile 11 giugno 2014 della stessa Corte di appello, fissando l'aumento di pena in mesi 3 e giorni 15 di reclusione per D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e in mesi 4 e giorni 15 di reclusione per [OSCURATO:PERSONA] (in considerazione della maggiore gravità del ruolo dalla stessa svolto negli episodi di resistenza). 4. In conclusione: per [OSCURATO:PERSONA], assolto dai reati di cui ai capi 9 (via Feletto), 12 (via Sesia e via Malone) e riqualificato il reato di cui al capo 20 come tentativo, la pena era rideterminata in anni 1 di reclusione per i residui reati in continuazione di cui ai capi 12-9-20; per [OSCURATO:PERSONA], assolto dai reati di cui al capo 12 (via Sesia e via Feletto), la pena era rideterminata in anni 1 e mesi 2 di reclusione per i residui reati in continuazione di cui ai capi 12-8-15; per [OSCURATO:PERSONA], assolto dal reato di cui al capo 12 (via Malone), la pena era rideterminata in anni 1 e mesi 7 di reclusione per i residui reati in continuazione di cui ai capi 12-1-8-19-32; per [OSCURATO:PERSONA], dichiarata l'improcedibilità per difetto di querela in ordine al reato di cui al capo 24, la pena era rideterminata in mesi 9 e giorni 15 di reclusione per i residui reati in continuazione di cui ai capi 25-26; per [OSCURATO:PERSONA], riqualificato il reato di cui al capo 20 come tentativo, la pena era rideterminata in anni 1 e mesi 9 di reclusione per i residui reati in continuazione di cui ai capi 15-1-8-18-20-27; per [OSCURATO:PERSONA], la pena era rideterminata in anni 1 e mesi 4 di reclusione per i reati in continuazione di cui ai capi 12-29; per D'[OSCURATO:PERSONA], riconosciuta la continuazione fra i fatti contestati di cui ai capi 15-19 e quelli di resistenza e lesioni giudicati con sentenza irrevocabile dell' 11 giugno 2014 della stessa Corte di appello e fissato l'aumento di pena in mesi 3 e giorni 15 di reclusione, la pena complessiva era rideterminata in anni 1, mesi 4 e giorni 15 di reclusione; per [OSCURATO:PERSONA], assolta dai reati di cui al capo 12 (via Sesia e via Feletto), la pena era rideterminata in mesi 9 di reclusione per il residuo fatto di cui al capo 12; per [OSCURATO:PERSONA], assolto dai reati di cui al capo 32, la pena era rideterminata in anni 1 e mesi 4 di reclusione per i residui reati in continuazione di cui ai capi 1-8-27-28-29; per [OSCURATO:PERSONA], assolto dai reati di cui ai capi 9 (via Feletto) e 21, la pena era rideterminata in anni 1 e mesi 11 di reclusione per i residui reati in continuazione di cui ai capi 12-1-9-15-19-32;per [OSCURATO:PERSONA], dichiarata l'improcedibilità per difetto di querela in ordine al reato di cui al capo 24, la pena era rideterminata in mesi 9 di reclusione per l'unico reato di cui al capo 25; per [OSCURATO:PERSONA], riqualificato il reato di cui al capo 20 come tentativo, la pena era rideterminata in anni 1 e mesi 3 di reclusione per i residui reati in continuazione di cui ai capi 32-16-18-20-27; per [OSCURATO:PERSONA], assolto dal reato di cui al capo 12 (via Feletto), la pena era rideterminata in anni 1 e mesi 2 di reclusione per i residui reati in continuazione di cui ai capi 32-9-27-29-16; per [OSCURATO:PERSONA], assolto dal reato di cui al capo 9 (via Feletto), la pena era rideterminata in mesi 9 di reclusione per il residuo reato di cui al medesimo capo; per [OSCURATO:PERSONA], riqualificato il reato di cui al capo 20 come tentativo, la pena era rideterminata in anni mesi 10 di reclusione per i residui reati in continuazione di cui ai capi 32-20; per [OSCURATO:PERSONA], assolto dai reati di cui ai capi 9 (via Feletto) e 12 (via Malone), la pena era rideterminata in anni 2 e mesi 1 di reclusione per i residui reati in continuazione di cui ai capi 12-1-9-15-18-19-27-32; per [OSCURATO:PERSONA], assolto dal reato di cui al capo 12 (via Malone), la pena era rideterminata in anni 2 e giorni 15 di reclusione per i residui reati in continuazione di cui ai capi 12-1-8-15-16-18-29-32; per [OSCURATO:PERSONA], riconosciuta la continuazione fra i fatti contestati di cui ai capi 15 e 19 e quelli di resistenza e lesioni giudicati con sentenza irrevocabile dell'Il giugno 2014 della stessa Corte di appello e fissato l'aumento di pena in mesi 4 e giorni 15 di reclusione rispetto a quella stabilita per i reati di cui al capo 15) in continuazione interna, la pena complessiva era rideterminata in anni 1 mesi 2 giorni 15 di reclusione; per [OSCURATO:PERSONA], assolto dal reato di cui al capo 12 (via Malone), la pena era rideterminata in mesi 10 e giorni 15 di reclusione per i residui reati in continuazione di cui al medesimo capo; per [OSCURATO:PERSONA], assolto dal reato di cui al capo 9 (via Feletto) e riqualificato il reato di cui al capo 20 come tentativo, la pena era rideterminata in anni 1 di reclusione per i residui reati in continuazione di cui ai capi 9-20-27; per [OSCURATO:PERSONA], assolta dal reato di cui al capo 9 (via Feletto), la pena era rideterminata in mesi 11 di reclusione per i residui reati in continuazione di cui ai capi 9-8; per [OSCURATO:PERSONA], la pena era rideterminata in anni 1 e mesi 7 di reclusione per i reati in continuazione di cui ai capi 15-1-8-16-19;per [OSCURATO:PERSONA], assolto dal reato di cui al capo 9 (via Sesia), la pena era rideterminata in anni 1 e mesi 1 di reclusione per i residui reati in continuazione di cui ai capi 9-13-19; per [OSCURATO:PERSONA], riconosciuta la continuazione fra i fatti contestati di cui ai capi 12-1-8-15-29-32 e quelli di resistenza e lesioni giudicati con sentenza irrevocabile emessa in data 11 giugno 2014 della stessa Corte di appello e fissato l'aumento di pena in mesi 3 e giorni 15 di reclusione rispetto a quella stabilita per i reati in continuazione interna, la pena complessiva era rideterminata in anni 2, mesi 3 e giorni 15 di reclusione; per [OSCURATO:PERSONA], assolto dal reato di cui al capo 9 (via Feletto), la pena era rideterminata in anni 1 e mesi 10 di reclusione per i residui reati in continuazione di cui ai capi 15-8-16-27-29. La Corte confermava altresì il diniego dei doppi benefici di legge, laddove consentiti, in considerazione della pluralità dei reati commessi, delle precedenti condanne e/o dei carichi pendenti e della obiettiva immeritevolezza degli stessi, in assenza di alcun segno di ravvedimento o resipiscenza e di una sicura prognosi di non recidivanza, fatta eccezione per l'imputata [OSCURATO:PERSONA], siccome incensurata e coinvolta in posizione marginale in un unico episodio di cui al capo 15). Infine, ferma restando la misura dei danni liquidati dal primo giudice a titolo risarcitorio, la Corte ribadiva che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino era legittimato a costituirsi parte civile e a conseguire il risarcimento, perché gli illeciti di cui ai capi 16 e 27, a prescindere dalla natura necessaria o meno dell'assistenza prestata dal difensore, erano stati commessi in danno di avvocati iscritti all'Ordine (avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e Imperiale) ed erano riferibili e interferenti direttamente o indirettamente col ruolo professionale da essi svolto per assicurare l'assistenza specificamente richiesta dai clienti. 5. Avverso detta sentenza hanno presentato un unico ma articolato ricorso per cassazione -del quale si riportano sinteticamente i plurimi motivi- gli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella veste di difensori, rispettivamente, degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la prima, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il secondo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il terzo. I ricorrenti contestano innanzitutto la fondatezza delle premesse interpretative di carattere generale della Corte d'appello circa il fenomeno dei presidi di solidarietà a Torino, anche alla luce del protocollo operativo vigente 9 Jbe all'epoca dei fatti, per i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione quanto: - all'affermata irrilevanza di concrete condotte di violenza o minaccia, individualmente o collettivamente tenute dagli imputati, quali elementi oggettivi di fattispecie ex artt. 336, 337, 605 e 610 cod. pen.; - alla ritenuta irrilevanza della identificazione degli specifici contributi di ciascun imputato, anche per l'aspetto del dolo di partecipazione, considerandosi erroneamente sufficiente, ai sensi e per i fini di cui all'art. 110 cod. pen. la mera presenza "cumulativa" in loco, pure in assenza di un contributo causale individuale alla realizzazione dell'evento concorsuale; - alla conseguente anticipazione della soglia di rilievo penale delle condotte contestate. Con riguardo ai singoli episodi ascritti agli imputati, i difensori denunziano la violazione di legge e la mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, anche per il travisamento delle prove dichiarative, circa la ricostruzione e la qualificazione giuridica dei fatti ascritti rispettivamente a ciascun imputato nei capi 1-8-9-12-13-15-19-20-25-26-27-28-29-32. In ordine al complessivo trattamento sanzionatorio, i ricorrenti lamentano l'erronea applicazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo: - al mancato riconoscimento della circostanza attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale, di cui all'art. 62, comma 1 n. 1 cod. pen., atteso che il movente che aveva spinto gli imputati ad agire a tutela di soggetti bisognosi era meritevole di tutela; - all'immotivato diniego del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti, con i conseguenti riflessi sulla quantificazione delle pene inflitte; - all'ingiustificato aumento di pena di tre mesi anziché due per la continuazione relativa agli episodi di cui al capo 32) ascritti all'imputato [OSCURATO:PERSONA] (sicché la pena finale per quest'ultimo avrebbe dovuto essere di anni 1, mesi 6 e giorni 15, anziché quella di anni 1 e mesi 7 di reclusione); - all'ingiustificato aumento di pena di un mese di reclusione per la continuazione relativa all'episodio di cui al capo 16) non contestato all'imputato [OSCURATO:PERSONA] (sicché la pena finale per quest'ultimo avrebbe dovuto essere di anni 1 e mesi 1, anziché quella di anni 1 e mesi 2 di reclusione). Infine, i ricorrenti contestano la legittimazione attiva dell'Ordine degli Avvocati di Torino a costituirsi parte civile come soggetto danneggiato con riferimento alle imputazioni di cui ai capi 16 e 27, perché i difensori chiamati ad assistere i clienti nelle relative procedure di sfratto e rimasti coinvolti come persone offese in tali episodi criminosi, non stavano svolgendo un'attività necessaria, né tipica del ruolo e delle funzioni del professionista, bensì un'attività esecutiva come "meri "accompagnatori" dei proprietari degli alloggi, neppure prevista dall'ordinamento. 6. Con atto dell'8 novembre 2021 trasmesso alla Cancelleria il 12 novembre 2021, l'Ordine degli Avvocati di Torino ha dichiarato di revocare la costituzione di parte civile nei confronti degli imputati avverso i quali si era costituito - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (capi 16 e 27) - dando atto della transazione intervenuta fra le parti il 5 novembre 2021 e regolarmente eseguita. In data 12 novembre 2021 i difensori di detti imputati depositavano procura speciale e dichiarazione di rinuncia al motivo di ricorso sub 23) relativo alla contestata legittimazione attiva della parte civile costituita Ordine degli Avvocati di Torino. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso degli imputati, in punto di pretesa violazione di legge e mancanza o illogicità della motivazione della sentenza impugnata, circa la ricostruzione probatoria dei fatti e il giudizio di attribuzione della responsabilità per i reati ad essi rispettivamente ascritti, si palesano manifestamente infondati e per taluni versi aspecifici, siccome meramente riproduttivi delle doglianze da essi già svolte in sede di gravame e motivatamente disattese dalla Corte d'appello. In particolare, non colgono affatto nel segno le preliminari censure mosse alla decisione impugnata per una pretesa irrilevanza dell'identificazione di concrete condotte di violenza o minaccia ovvero di specifici contributi concorsuali di ciascun imputato, avendo la Corte territoriale -ad avviso dei ricorrenti- considerato sufficiente l'accertamento di una mera presenza "cumulativa" dei soggetti in loco, pure in assenza di un contributo individuale alla realizzazione del reato, così anticipando la soglia di rilievo penale delle condotte contestate. 2. La Corte d'appello ha correttamente avvertito, innanzitutto, che il protocollo di condotta concordato con i responsabili della sicurezza pubblica in via preventiva, al fine di evitare il rischio di scontri violenti, per cui l'esecuzione degli sfratti veniva automaticamente sospesa o rinviata dall'ufficiale giudiziario, laddove si fosse in presenza del cd. "presidio di solidarietà sociale" dei gruppi antagonisti, non esimeva affatto da responsabilità gli autori delle eventuali azioni violente o intimidatorie dirette a ostacolare, impedire o ritardare sistematicamente le ordinarie procedure di sfratto contro i conduttori morosi. Ha quindi descritto analiticamente, con riferimento a ogni episodio elencato nei corposi capi d'imputazione, le condotte criminose di volta in volta poste in essere dagli imputati, riuniti in gruppo e spesso travisati, presso l'edificio interessato dalla procedura esecutiva, consistenti fra l'altro nell'erigere barriere con i cassonetti dei rifiuti per ostacolare l'accesso all'alloggio dell'ufficiale giudiziario, degli agenti di polizia giudiziaria operanti, dei proprietari degli immobili o dei loro avvocati, spesso accompagnate da strattonamenti e gravi minacce verbali da parte dell'assembramento dei "solidali". Ha infine correttamente configurato nei vari episodi le contestate fattispecie di minaccia o violenza a pubblico ufficiale, resistenza, violenza privata, oltraggio e altro, a carico -in concorso fra loro- di quei soggetti che, di volta in volta, erano stati identificati nel presenziare ai presidi di solidarietà, prendendo parte attiva e in gruppo alle omogenee e tipiche azioni di contrasto, impeditive dell'ordinario svolgimento delle attività dell'ufficiale giudiziario procedente e degli agenti operanti inviati sul posto. E ciò a prescindere dall'individuazione di specifici contributi individuali caratterizzati da atti di esplicita violenza fisica o minaccia verbale ad opera dei singoli imputati -pure talora ravvisati e posti in evidenza-. Era infatti proprio la presenza dell'intero gruppo di "solidali" componenti del presidio ad esercitare, con la loro pressione fisica e verbale, una forma di intimidazione e coazione talora diretta ma più spesso indiretta, idonea comunque a comprimere la libertà d'azione dei pubblici ufficiali, comportando la sospensione o il rinvio (talora addirittura con l'imposizione delle date dei futuri accessi) della procedura esecutiva. Una lettura, questa, dei fatti perfettamente coerente con il principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità per cui, ai fini dell'integrazione del delitto di minaccia o di resistenza a pubblico ufficiale, di cui agli artt. 336 e 337 cod. pen., non è necessaria una minaccia diretta o personale, essendo invece sufficiente l'uso di qualsiasi coazione, anche morale, ovvero una minaccia anche indiretta, purché sussista la idoneità a coartare la libertà di azione del pubblico ufficiale, sì che la pubblica funzione ne risulti impedita o ostacolata (Cass., Sez. 6, n. 49468 del 18/11/2015, Calamia, Rv. 266241; Sez. 6, n. 7482 del 03/12/2007, dep. 2008, Di Prima, Rv. 239014; Sez. 1, n. 5757 del 21/11/1986, dep. 1987, Carella, Rv. 175921). Come pure manifestamente infondato è il motivo di ricorso relativo al giudizio di penale responsabilità per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen., avendo la Corte di appello chiarito che i fatti furono commessi alla presenza di più persone mediante una serie di espressioni offensive rivolte al pubblico ufficiale e potenzialmente udite dai numerosi presenti, facendogli avvertire condizioni avverse al suo ordinario operare (Cass., Sez. 6, n. 19010 del 28/03/2017, Trombetta, Rv. 269828). 3. Quanto alla ricostruzione probatoria dei singoli episodi criminosi, entrambi i giudici di merito hanno condiviso la narrazione delle varie vicende con un comune apparato argomentativo, caratterizzato da linearità espositiva e congruità logica. Il quadro probatorio attinente alla genesi, ai fini e al concreto operare dei presidi di solidarietà e alla consumazione dei singoli delitti, nei termini analiticamente illustrati con dovizia di dettagliati riferimenti, imputazione per imputazione, risulta saldamente ancorato a un ampio ed esauriente coacervo di elementi di prova eminentemente dichiarativa. Vengono invero posti in rilievo per ciascun episodio e per ciascun imputato gli esiti delle operazioni investigative e l'inequivoco tenore delle deposizioni testimoniali delle persone offese e degli agenti operanti presenti ai fatti, il cui contenuto appare chiaro con puntuale riferimento alle accuse formulate nei confronti di ciascun imputato e agli specifici ruoli da essi svolti nei differenti contesti. Rispetto ad una adeguata motivazione con cui la Corte di appello, richiamando anche la sentenza di primo grado, ha ricostruito i fatti in modo logico e spiegato perché le condotte attribuibili agli imputati assumono rilievo per la definizione storico-materiale di ogni singolo fatto, unitario e "collettivo", posto in essere a titolo di compartecipazione criminosa, nulla di specifico è stato dedotto ex adverso dai ricorrenti. I giudici di merito, dopo avere preso in esame e disatteso ogni argomento richiamato dalle difese per destrutturare l'impianto accusatorio, hanno tratto il concorde convincimento della responsabilità dei ricorrenti. Sicché è evidente la manifesta infondatezza delle doglianze in punto di responsabilità, posto che l'intero tessuto argomentativo delle sentenze di merito muove attorno alla ricostruzione dei fatti offerta dagli elementi probatori valutati nel loro complesso (per la cui analitica descrizione si rinvia al par. 3 del "Ritenuto in fatto") ed appare perciò insindacabile in sede di legittimità. La sentenza di primo grado, che è ampia ed esplicita nella identificazione delle condotte e dei relativi autori, imputazione per imputazione, viene ripetutamente richiamata da quella di appello, per relationem e a integrazione, quanto alla enunciazione dei fatti contestati. A titolo esemplificativo, con riferimento al capo 1): i due agenti Cassalia e Cotti e l'ufficiale giudiziario Inglima vennero circondati e stretti al muro da circa 50 manifestanti che ostruivano l'ingresso del portone in modo da creare una barriera invalicabile. L'ufficiale giudiziario, impedita di allontanarsi dal posto, venne liberata e portata via con la forza solo grazie all'intervento della dirigente Rolando. Al disposto rinvio dello sfratto di un solo mese, i manifestanti reagirono spostando i cassonetti dell'immondizia in mezzo alla strada, così proseguendo nella loro illecita condotta. Fra i manifestanti, che presero parte sia al presidio minaccioso che allo spostamento dei cassonetti, vennero identificati da operatori della polizia scientifica e della Digos, presenti sul posto, e dal teste Pascarella, fra gli altri, anche gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Quanto al capo 8), l'agente della [OSCURATO:PERSONA] e l'ufficiale giudiziario Esposti vennero entrambi circondati e costretti contro il muro dai manifestanti che pretendevano un rinvio dello sfratto più lungo. Sicara identificò negli imputati i partecipi dell'azione, tutti a lui ben noti per raclioni del suo ufficio di agente della Digos. Con riguardo al capo 16) la Corte ha indicato le testimonianze dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e della proprietaria Sanmartino, oltre coloro che le aiutarono nel frangente, quali il macellaio, il carrozziere [OSCURATO:PERSONA] e il tassista Magliano. Entrambe le donne vennero insultate, circondate, spintonate e minacciate; l'avvocato fu inoltre minacciato e strattonato perché cancellasse le foto scattate; il taxi fu circondato e bloccato dai bidoni dell'immondizia. [OSCURATO:PERSONA] e Sanmartino hanno identificato i partecipi dell'azione. In relazione al capo 19) sono state indicate le testimonianze degli agenti di pubblica sicurezza Macocco e Sicara. Gli antagonisti avevano realizzato una barriera per impedire l'accesso dell'ufficiale giudiziario Granata con cassonetti legati da fili di acciaio e materassi (barriera rimossa solo successivamente grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco). Gli stessi non ottemperarono all'ordine di sgombero e si dispersero solo dopo il lancio di un lacrimogeno e l'intervento di altri agenti. I partecipi dell'azione vennero confinati sul marciapiede opposto della strada e vennero tutti identificati. 4. Nello stesso tempo, aspecifiche e quindi inammissibili si palesano le doglianze dei ricorrenti in punto di concreta dosimetria della pena, con riferimento sia alla pretesa applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1 n.1, cod. pen., sia ai criteri di bilanciamento delle attenuanti generiche. Quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, comma 1 n. 1, cod. pen., i motivi di particolare valore morale sono di norma ritenuti quelli che corrispondono a valutazioni etiche pressoché unanimemente condivise e quelli di particolare valore sociale sono quelli che, in un determinato momento storico, sono almeno "ampiamente" valutati in senso favorevole in una data comunità organizzata, nel tempo e nel luogo in cui il reato è commesso. La Corte di Cassazione ha in più occasioni affermato che possono essere ritenuti tali solo quelli avvertiti dalla prevalente coscienza collettiva ed intorno ai quali vi sia un generale consenso. Di talché, è indubbio che, ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante de qua, non è sufficiente l'intima convinzione dell'agente di perseguire un fine moralmente apprezzabile, essendo necessaria l'obiettiva rispondenza del motivo perseguito a valori etici o sociali effettivamente apprezzabili e, come tali, riconosciuti preminenti dalla collettività. Ne consegue che l'attenuante non può trovare applicazione se il fatto di particolare valore morale o sociale esiste soltanto nell'erronea opinione del soggetto attivo del reato, ma non è conforme alla morale ed ai costumi condivisi dalla prevalente coscienza collettiva (Sez. 6, n. 19764 del 11/12/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279265; Sez. 6, n. 54424 del 27/04/2018, Calabrò, in motivazione; Sez. 6, n. 27746 del 31/05/2018, T., Rv. 273681; Sez. 1, n. 20443 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Nobile, Rv. 263593). Nel caso di specie, non appare seriamente controvertibile, né sindacabile il giudizio espresso dalla Corte territoriale secondo cui i fatti oggetto del processo, commessi mediante il ricorso generalizzato alla violenza o alla minaccia sopraffattrici dell'altrui libertà, che sono espressione della volontà, politica e ideologica, degli imputati di manifestare una radicale opposizione all'operato dell'ufficiale giudiziario addetto alle pur autorizzate e legittime procedure di sfratto per morosità di soggetti asseritamente bisognosi e alle forze dell'ordine occorse in suo ausilio, non possono considerarsi direttamente funzionali all'affermazione di motivi sociali generalmente condivisi o al perseguimento di valori fondanti uno Stato democratico, costituzionalmente riconosciuti e tutelati. Per altro verso, la concreta entità delle pene complessivamente inflitte a ciascun imputato è stata giudicata dalla Corte d'appello congrua e adeguata alla pluralità e gravità delle condotte accertate e alla personalità e capacità a delinquere di ciascuno di essi delineata. Sicché, la censura riguardante il giudizio di valenza delle circostanze attenuanti generiche si palesa inammissibile a fronte delle motivate ragioni che i giudici di merito hanno concordemente addotto a sostegno delle relative statuizioni, tenuto conto dell'effettivo disvalore dei plurimi fatti criminosi e della personalità degli imputati, ritenuti giustificatamente e insindacabilmente immeritevoli di un ancora più mite trattamento sanzionatorio. 5. Risultano per contro fondati gli specifici motivi di ricorso avanzati dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in punto di determinazione della pena complessiva loro inflitta.Per il primo appare invero ingiustificato l'aumento di pena di due mesi e quindici giorni anziché di due mesi per la continuazione relativa agli episodi di cui al capo 32), a fronte di quanto espressamente postulato in motivazione (pag. 91, lett. g), per cui l'aumento di pena per i tre episodi del capo 32) veniva contenuto nella misura di due anziché di sei mesi. Sicché„ previo annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, la pena finale per [OSCURATO:PERSONA] va rideterminata in anni 1, mesi 6 e giorni 15, in luogo di quella inflitta di anni 1 e mesi 7 di reclusione. Per il secondo appare parimenti ingiustificato l'aumento di pena di un mese di reclusione per la continuazione relativa all'episodio di cui al capo 16), che non è stato affatto contestato all'imputato -v. il capo d'imputazione sub 16) e la motivazione della sentenza a pagg. 104 e 119-. Sicché, previo annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, la pena finale per quest'ultimo va fissata in anni 1 e mesi 1, anziché in anni 1 e mesi 2 di reclusione. 6. Con riguardo al motivo di ricorso concernente la legittimazione a stare in giudizio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, la sopravvenuta dichiarazione in data 8 novembre 2021 di detto Ordine di revocare la costituzione di parte civile nei confronti degli imputati avverso i quali si era costituito - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]„ [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (capi 16 e 27) — ne rende superfluo l'esame. In data 12 novembre 2021 è peraltro stata ritualmente depositata dichiarazione di rinuncia al motivo di ricorso sub 23) relativo alla contestata legittimazione attiva della parte civile costituita Ordine degli Avvocati di Torino. 7. Alla luce delle considerazioni che precedono, i ricorsi degli imputati -fatto salvo quanto si è detto per il trattamento sanzionatorio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- vanno dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla pena detentiva inflitta, che ridetermina per il primo in anni 1, mesi 6 e gi