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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 gennaio 2023

Cassazione n. 24387/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 16/01/2023 del Tribunale di Forlì visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio le ordinanze impugnate limitatamente all'obbligo di presentazione [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 16 gennaio 2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì ha - tra gli altri - convalidato il provvedimento impositivo dell'il gennaio 2023 emesso dal Questore di Forlì-Cesena a carico di [OSCURATO:PERSONA], consistente anche nell'obbligo di presentazione di quest'ultimo all'Ufficio di Polizia, siccome individuato nel provvedimento, per un periodo di cinque anni in coincidenza, e comunque secondo le modalità ivi stabilite, di ogni incontro di calcio della compagine del [OSCURATO:PERSONA] club.

2. Avverso il provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione, articolato su un motivo di impugnazione.

2.1. In particolare, è stata dedotta violazione di legge in ragione del fatto che la convalida era intervenuta con ordinanza del 16 gennaio 2023 senza indicazione dell'orario di deposito, laddove la notifica del provvedimento del Questore era stata eseguita il giorno 12 gennaio 2023 alle ore 15,20, e la richiesta di convalida da parte del Pubblico ministero era stata depositata il 14 gennaio 2023 alle ore

12. In ragione di ciò, si imponeva l'annullamento dell'ordinanza in quanto la convalida priva dell'indicazione della data oraria comportava di per sé la caducazione del provvedimento, nell'ipotesi - come in specie - di oggettiva non superabile incertezza sulla tempestività della convalida stessa, trattandosi di provvedimento soggetto a termine orario di decadenza.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'annullamento senza rinvio, limitatamente all'obbligo di presentazione. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso è fondato.

4.1. In ordine alla censura azionata, il Procuratore generale ha del tutto correttamente osservato che "nessuna indicazione di orario è effettivamente fomita...in data 16 gennaio 2023, il G.I.P. presso il Tribunale di Forlì ha disposto... la convalida del provvedimento DASPO emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed a questi notificato in data 12 gennaio 2022, alle ore 15.20 e con richiesta di convalida da parte del P.M. alle ore 12.00 del 14 gennaio 2023".

A questo riguardo, è stato ripetutamente osservato da questa Corte di legittimità che, in tema di obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia, il mancato rispetto, da parte del pubblico ministero, del termine di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento del questore per la presentazione della richiesta di convalida non comporta l'inefficacia della misura, ove la convalida del giudice sia intervenuta nel termine complessivo di novantasei ore da detta notifica (Sez. 3, n. 41170 del 21/09/2021, Ndiaye, Rv. 282231; Sez. 3, n. 36957 del 09/04/2019, Iuliano, Rv. 276829, intervenuta proprio in tema di obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia in concomitanza con lo svolgimento di manifestazioni agonistiche), essendo unicamente quest'ultimo il termine complessivo rilevante.

In specie, per vero, non vi è stato ritardo nella richiesta del Pubblico ministero, mentre al contrario sussiste incertezza oggettivamente non rimediabile in relazione al rispetto complessivo dei termini di procedura.4.1.1.

Anche in tal caso il Procuratore generale, con rilievo che questa Corte condivide integralmente in quanto espressamente adesivo alla propria giurisprudenza, ha inteso osservare che "nel caso di specie...il Giudice dà atto del rispetto dei termini di legge, ma tale affermazione non pare ulteriormente confortata da alcun dato estrinseco e formale idoneo a comprovare che le rispettive convalide intervenute il 16 gennaio 2023, siano state emesse e depositate con certa tempestività: ossia, entro le ore 13.20 quanto all'Ermeti..., avuto riguardo all'orario delle rispettive notifiche dei provvedimenti del Questore".

In specie, a prescindere dall'errato riferimento orario (ore 15,20 e non 13,20), rimane non superabile - sì che la pronuncia non può che essere favorevole all'odierno ricorrente - la mancata indicazione oraria del provvedimento impugnato e quindi la conseguente incertezza, laddove in effetti il termine delle 96 ore - decorrente dalla notificazione all'interessato del provvedimento del Questore - veniva a scadere alle ore 15,20 del 16 gennaio 2023, e la convalida del Giudice è invero intervenuta appunto il 16 gennaio 2023, senza ulteriori specificazioni In proposito, infatti, l'incertezza non risolvibile sulla base degli atti, sulla tempestività della convalida dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia imposto dal Questore in concomitanza di manifestazioni sportive, comporta la caducazione della misura con conseguente annullamento senza rinvio dell'ordinanza di convalida (fattispecie di ordinanza recante la data, ma sprovvista dell'indicazione dell'ora del deposito, laddove detto annullamento si giustificava non essendo ipotizzabile una restituzione degli atti al giudice a quo per un accertamento ora per allora)(Sez. 3, n. 20785 del 15/04/2010, Vennerì, Rv. 247185; Sez. 3, n. 5624 del 08/07/2016, dep. 2017, Barrasso, Rv. 269244, già cit.).

5. Alla stregua dei rilievi che precedono, quindi, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, così dichiarando l'inefficacia del provvedimento del Questore di Forlì-Cesena del 11 gennaio 2023, limitatamente all'obbligo di presentazione.

5.1. Si manda infine alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Forlì-Cesena.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Forlì-Cesena del 11\1\2023, limitatamente all'obbligo di presentazione.Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 16/01/2023 del Tribunale di Forlì visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio le ordinanze impugnate limitatamente all'obbligo di presentazione [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 16 gennaio 2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì ha - tra gli altri - convalidato il provvedimento impositivo dell'il gennaio 2023 emesso dal Questore di Forlì-Cesena a carico di [OSCURATO:PERSONA], consistente anche nell'obbligo di presentazione di quest'ultimo all'Ufficio di Polizia, siccome individuato nel provvedimento, per un periodo di cinque anni in coincidenza, e comunque secondo le modalità ivi stabilite, di ogni incontro di calcio della compagine del [OSCURATO:PERSONA] club. 2. Avverso il provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione, articolato su un motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, è stata dedotta violazione di legge in ragione del fatto che la convalida era intervenuta con ordinanza del 16 gennaio 2023 senza indicazione dell'orario di deposito, laddove la notifica del provvedimento del Questore era stata eseguita il giorno 12 gennaio 2023 alle ore 15,20, e la richiesta di convalida da parte del Pubblico ministero era stata depositata il 14 gennaio 2023 alle ore 12. In ragione di ciò, si imponeva l'annullamento dell'ordinanza in quanto la convalida priva dell'indicazione della data oraria comportava di per sé la caducazione del provvedimento, nell'ipotesi - come in specie - di oggettiva non superabile incertezza sulla tempestività della convalida stessa, trattandosi di provvedimento soggetto a termine orario di decadenza. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'annullamento senza rinvio, limitatamente all'obbligo di presentazione. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è fondato. 4.1. In ordine alla censura azionata, il Procuratore generale ha del tutto correttamente osservato che "nessuna indicazione di orario è effettivamente fomita...in data 16 gennaio 2023, il G.I.P. presso il Tribunale di Forlì ha disposto... la convalida del provvedimento DASPO emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed a questi notificato in data 12 gennaio 2022, alle ore 15.20 e con richiesta di convalida da parte del P.M. alle ore 12.00 del 14 gennaio 2023". A questo riguardo, è stato ripetutamente osservato da questa Corte di legittimità che, in tema di obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia, il mancato rispetto, da parte del pubblico ministero, del termine di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento del questore per la presentazione della richiesta di convalida non comporta l'inefficacia della misura, ove la convalida del giudice sia intervenuta nel termine complessivo di novantasei ore da detta notifica (Sez. 3, n. 41170 del 21/09/2021, Ndiaye, Rv. 282231; Sez. 3, n. 36957 del 09/04/2019, Iuliano, Rv. 276829, intervenuta proprio in tema di obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia in concomitanza con lo svolgimento di manifestazioni agonistiche), essendo unicamente quest'ultimo il termine complessivo rilevante. In specie, per vero, non vi è stato ritardo nella richiesta del Pubblico ministero, mentre al contrario sussiste incertezza oggettivamente non rimediabile in relazione al rispetto complessivo dei termini di procedura.4.1.1. Anche in tal caso il Procuratore generale, con rilievo che questa Corte condivide integralmente in quanto espressamente adesivo alla propria giurisprudenza, ha inteso osservare che "nel caso di specie...il Giudice dà atto del rispetto dei termini di legge, ma tale affermazione non pare ulteriormente confortata da alcun dato estrinseco e formale idoneo a comprovare che le rispettive convalide intervenute il 16 gennaio 2023, siano state emesse e depositate con certa tempestività: ossia, entro le ore 13.20 quanto all'Ermeti..., avuto riguardo all'orario delle rispettive notifiche dei provvedimenti del Questore". In specie, a prescindere dall'errato riferimento orario (ore 15,20 e non 13,20), rimane non superabile - sì che la pronuncia non può che essere favorevole all'odierno ricorrente - la mancata indicazione oraria del provvedimento impugnato e quindi la conseguente incertezza, laddove in effetti il termine delle 96 ore - decorrente dalla notificazione all'interessato del provvedimento del Questore - veniva a scadere alle ore 15,20 del 16 gennaio 2023, e la convalida del Giudice è invero intervenuta appunto il 16 gennaio 2023, senza ulteriori specificazioni In proposito, infatti, l'incertezza non risolvibile sulla base degli atti, sulla tempestività della convalida dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia imposto dal Questore in concomitanza di manifestazioni sportive, comporta la caducazione della misura con conseguente annullamento senza rinvio dell'ordinanza di convalida (fattispecie di ordinanza recante la data, ma sprovvista dell'indicazione dell'ora del deposito, laddove detto annullamento si giustificava non essendo ipotizzabile una restituzione degli atti al giudice a quo per un accertamento ora per allora)(Sez. 3, n. 20785 del 15/04/2010, Vennerì, Rv. 247185; Sez. 3, n. 5624 del 08/07/2016, dep. 2017, Barrasso, Rv. 269244, già cit.). 5. Alla stregua dei rilievi che precedono, quindi, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, così dichiarando l'inefficacia del provvedimento del Questore di Forlì-Cesena del 11 gennaio 2023, limitatamente all'obbligo di presentazione. 5.1. Si manda infine alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Forlì-Cesena. P.Q.M. Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Forlì-Cesena del 11\1\2023, limitatamente all'obbligo di presentazione.Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di
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