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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 maggio 2026

Cassazione n. 17020/2026

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enti -contro[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], inpersona del Prefetto pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,che la rappresenta e difende– controricorrente –Numero registro generale 8110/2024Numero sezionale 1142/2026Numero di raccolta generale 17020/2026Data pubblicazione 30/05/2026avverso la sentenza n. 105/2024 del TRIBUNALE di UDINE,depositata in data 25/01/2024;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dalConsigliere OlivaCon cinque separati ricorsi, poi riuniti, [OSCURATO:PERSONA], in proprio e qualelegale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]., ha interposto opposizioneavverso altrettante ordinanze – ingiunzione emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] –Ufficio territoriale del Governo di Udine, per violazione dell’art. 2 dellalegge n. 386 del 1990, in conseguenza dell’emissione di assegnirisultati privi di provvista, nonché dell’art. 1 della predetta legge, peremissione di assegni in difetto della prevista autorizzazione.L’opponente ha dedotto che i titoli, tutti postdatati, erano stati emessisulla base di accordi con i rispettivi beneficiari, ma non erano stati poionorati alle scadenze indicate perché la società era stata costretta apresentare, in data 30.12.2016, domanda di ammissione al concordatopreventivo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 161 L. Fall.

Gli assegni,quindi, non erano stati pagati poiché ciò avrebbe comportato laviolazione del principio della par condicio creditorum.

Inoltre, gliopponenti avevano contestato l’erronea indicazione, nei verbali diaccertamento, di una banca diversa da quella trattaria, in relazione adalcuni degli assegni oggetto di causa, e l’insussistenza dell’elementooggettivo e soggettivo dell’illecito amministrativo, sia con riguardoall’emissione di assegni privi di provvista, che in relazione allamancanza dell’autorizzazione, essendo quest’ultima venuta meno, opelegis, per effetto della revoca automatica prevista dall’art. 9 della leggen. 386 del 1990, a causa del mancato pagamento dei primi titoli.Con sentenza n. 483/2022 il Giudice di Pace di Udine ha accoltol’opposizione rilevando il difetto dell’elemento soggettivo.Numero registro generale 8110/2024Numero sezionale 1142/2026Numero di raccolta generale 17020/2026Data pubblicazione 30/05/2026Con la sentenza impugnata, n. 105/2024, il Tribunale di Udine haaccolto l’appello interposto, avverso la decisione di prime cure, dallaPrefettura – U.T.G. di Udine, escludendo la rilevanza, ai fini dellasussistenza dell’elemento soggettivo dell’illecito, della presentazionedella domanda di concordato preventivo, non avendo peraltro la parteopponente, appellata, provato la necessità di presentare la dettaistanza per ragioni imprevedibili.

Inoltre, il Tribunale ha ritenuto che,in relazione alla contestata emissione di un unico assegno in assenzadi autorizzazione, non potesse avere rilievo il fatto che la revoca fossestata conseguenza del mancato pagamento dei primi titoli, avendo iltraente accettato il rischio della detta revoca, non onorando nei terminialcuni degli assegni che egli aveva rilasciato a terzi.Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi a quattro motivi.Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] – Ufficio territoriale delGoverno di Udine.In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente hadepositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo, i ricorrenti denunziano la nullità della sentenzaper violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe omesso diconsiderare che la sentenza di primo grado era fondata non soltantosulla rilevata assenza di colpa del traente dei titoli oggetto dellacontestazione, ma su plurime considerazioni. [OSCURATO:PERSONA] di Pace avevainfatti rilevato che nel termine di 60 giorni previsto dall’art. 8 dellalegge assegni per il pagamento tardivo del titolo era stato nominato ilcommissario del concordato preventivo, onde era a carico di costui cheavrebbe dovuto essere imputata la responsabilità del mancato rispettoNumero registro generale 8110/2024Numero sezionale 1142/2026Numero di raccolta generale 17020/2026Data pubblicazione 30/05/2026del termine suindicato.

L’affermazione del Tribunale, secondo cui laprima decisione sarebbe stata fondata soltanto sulla rilevata assenzadi colpa del rappresentante legale della società ammessa al concordato,sarebbe quindi errata.La censura è infondata.Gli stessi ricorrenti, nel riportare la decisione del Giudice di Pace(cfr. pagg. 6 e 7 del ricorso), evidenziano che quest’ultimo, dopo averesposto la considerazione secondo cui il termine di cui all’art. 8 dellalegge assegni avrebbe dovuto essere rispettato dal commissario delconcordato, nel frattempo nominato, ha concluso affermando: “Nelcaso di specie va dunque disconosciuta la colpa dell’illecitoamministrativo in capo a [OSCURATO:PERSONA] e così anche la sussistenza dellaviolazione contestata”.La decisione impugnata ha accolto il gravame proposto, avverso lasentenza del Giudice di Pace, dalla [OSCURATO:PERSONA] di Udine, richiamando ilprincipio espresso da questa Corte in una fattispecie analoga a quellaoggetto di causa, in cui l’emittente dei titoli risultati poi scoperti avevapresentato, successivamente alla loro emissione, domanda diammissione al concordato preventivo, secondo cui “In materia disanzioni amministrative connesse all'emissione di assegni senzaprovvista (fattispecie sanzionata come illecito amministrativo a seguitodelle depenalizzazione, operata dall'art. 29 del D. Lgs. n. 507 del 1999,che ha novellato l'art. 2 della L. n. 386 del 1990, del corrispondentedelitto), viola il dovere di diligenza media, con conseguenteimpossibilità di invocare il fatto scusabile, l'emittente il quale, non solonon si attenga al dovere di controllare l'andamento del proprio contobancario, al fine di assicurare che in ogni momento vi sia disponibilitàdel denaro necessario al pagamento degli assegni emessi nei terminiper la presentazione di essi all'incasso ma, oltre a far affidamento sullaNumero registro generale 8110/2024Numero sezionale 1142/2026Numero di raccolta generale 17020/2026Data pubblicazione 30/05/2026tolleranza da parte della banca di una situazione di scoperto, assumaconsapevolmente con la post-datazione degli assegni –indicativa, diper sé, di scarsa liquidità– il rischio della sopravvenienza di un difettodi provvista al momento della loro presentazione” (Cass. Sez. 2,Ordinanza n. 17821 del 22/06/2021, Rv. 661596; conf.

Cass. Sez. 2,Sentenza n. 18345 del 23/08/2006, Rv. 592678).

L’ordinanza diquesta Corte n. 17821/2021, poc’anzi richiamata, ha espressamenteribadito, in motivazione, che l'illecito amministrativo si consuma nelluogo e nel momento in cui si verifica il mancato pagamento, per difettodi copertura, a seguito della condizione di punibilità costituita dallapresentazione del titolo, in tempo utile, da parte del suo legittimoportatore.

La circostanza che i titoli siano stati emessi prima deldeposito della domanda di ammissione al concordato, la cuipresentazione, peraltro, secondo quanto ritenuto dal Tribunale, erastata già prevista.

Sul punto, infatti, la sentenza impugnata evidenzia“… il brevissimo lasso temporale intercorso tra la data presunta diemissione degli assegni, indicata dalle parti appellanti genericamentenel mese di settembre o novembre 2016, e la data di presentazionedel ricorso ex art. 161 L.F., individuabile nel 30.12.2016” (cfr. pag. 9della sentenza impugnata).

Per contro, il giudice di merito haevidenziato che gli odierni ricorrenti non avevano dimostrato che lanecessità di presentare la domanda di concordato si era verificata inmaniera improvvisa ed imprevista (cfr. sempre pag. 9 della sentenza)ed ha quindi concluso che “In mancanza di elementi indiziari di segnocontrario, è evidente, al contrario, che, nel mese disettembre/novembre 2016, la società non poteva non averequantomeno ipotizzato la opportunità di presentare la domanda diconcordato” (cfr. pag. 10 della sentenza).Numero registro generale 8110/2024Numero sezionale 1142/2026Numero di raccolta generale 17020/2026Data pubblicazione 30/05/2026Sulla base di tale ricostruzione, il Tribunale ha riformato ladecisione di prime cure, ritenendo che non potesse essere esclusa lasussistenza dell’elemento oggettivo, né di quello soggettivo in capo agliautori dell’illecito contestato (cfr. ancora pag. 10 della sentenzaimpugnata).La motivazione resa dal Tribunale, dunque, si confronta con ilcontenuto della sentenza del Giudice di Pace, i cui argomenti sono statiadeguatamente contestati in sede di gravame.

Non si configura quindiné la violazione dell’art. 112 c.p.c., né quella dell’art. 342 c.p.c., nonavendo il Tribunale pronunciato oltre i limiti del devolutum.Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione degliartt. 14 della legge n. 689 del 1981, 8 bis della legge n. 386 del 1990,132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma,nn. 3 e 4, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente rigettatol’eccezione di decadenza della potestà sanzionatoria, che era statadichiarata assorbita in prime cure e riproposta in appello. [OSCURATO:PERSONA],infatti, secondo la tesi di parte appellante, avrebbe tardivamenteelevato la contestazione in relazione ad alcuni dei titoli ai quali essa siriferisce, in quanto i verbali di accertamento inizialmente emessi dallaP.A. facevano riferimento ad assegni emessi sulla [OSCURATO:PERSONA] diCividale, mentre –anche a seguito delle deduzioni difensive del Frata–nelle ordinanze ingiunzioni successivamente adottate si indicava chedetti titoli erano stati emessi sulla trattaria [OSCURATO:PERSONA].Secondo i ricorrenti, non si tratterebbe di mero vizio formale, ma didifformità tra iniziale contestazione dell’illecito e successiva ordinanzaingiunzione, con conseguente consumazione del potere sanzionatorio.La censura è inammissibile.I ricorrenti danno atto di essersi difesi, a seguito della ricezione deiverbali di contestazione dell’illecito amministrativo oggetto di causa,Numero registro generale 8110/2024Numero sezionale 1142/2026Numero di raccolta generale 17020/2026Data pubblicazione 30/05/2026dichiarando, con appositi scritti difensivi, che “… nessun assegno conla numerazione riportata nel verbale di accertamento risultava esserestato tratto sulla banca ivi indicata …” (cfr. pag. 13 del ricorso).

Iltenore stesso di tale difesa presuppone che la contestazione inizialecontenesse la specifica indicazione del numero di ciascun singoloassegno.Il Tribunale, nel rigettare la doglianza proposta, sul punto, dagliodierni ricorrenti, ha ritenuto che l’erronea indicazione del nome dellabanca trattaria costituisse un mero vizio formale, poiché “… laviolazione contestata risulta chiaramente descritta nei suoi elementiessenziali, non potendosi ritenere che l’erronea indicazione della bancatraente –a fronte della correttezza di tutti gli altri elementi fattualirilevanti, compreso il numero di matrice degli assegni, l’ubicazionedella banca, la data riportata nell’assegno e il creditore– possa privaredi specificità la contestazione medesima” (cfr. punto IV dellamotivazione della sentenza impugnata).In argomento, va data continuità al principio secondo cui il vizioformale contenuto nel verbale di contestazione dell’illecitoamministrativo rileva soltanto quando esso implica una lesione delleprerogative difensive della parte (cfr. Cass. Sez.

L, Ordinanza n. 26050del 07/09/2023, Rv. 668789; conf.

Cass. Sez. 5, Sentenza n. 27800del 30/10/2019, Rv. 655808 e Cass. Sez. 5, Sentenza n. 7360 del31/03/2011, Rv. 617606), restando appannaggio del giudice di meritovalutare se, in concreto, tale lesione vi sia stata, o meno.

Nel casospecifico il Tribunale ha rilevato che la contestazione contenevacomunque sufficienti elementi per consentire agli odierni ricorrenti diindividuarne l’oggetto, in quanto specificava non soltanto il numerodell’assegno, ma anche l’ubicazione della banca trattaria, la dataindicata sul titolo ed il nome del creditore; la presenza del numero èNumero registro generale 8110/2024Numero sezionale 1142/2026Numero di raccolta generale 17020/2026Data pubblicazione 30/05/2026confermata, come detto, dallo stesso tenore della difesa di partericorrente, mentre quella degli altri tre elementi non è specificamentecontestata dalla doglianza in esame, che dunque non dialogaadeguatamente con la ratio complessiva della decisione assunta dalgiudice di merito.Ne deriva l’inammissibilità del motivo, sia perché esso non siconfronta con i vari elementi valorizzati dal Tribunale, sia perchécomunque attinge una valutazione di merito.Con il terzo motivo, i ricorrenti si dolgono della nullità dellasentenza per violazione degli artt. 115 e 132 c.p.c. e 118 disp. att.c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché ilTribunale avrebbe configurato la responsabilità dell’impresa, e del suolegale rappresentante, nonostante i titoli fossero stati emessi primadella presentazione, da parte della stessa, di domanda di ammissioneal concordato preventivo, valorizzando, in modo apodittico, il brevelasso temporale corrente tra data di emissione dei titoli e deposito dellapredetta istanza di accesso alla procedura concorsuale.

In tal modo, ilgiudice di merito avrebbe reso una motivazione viziata da sostanzialeapparenza, senza tener conto che gli odierni opponenti avevanogiustificato il ricorso alla detta procedura concordataria conl’impossibilità, per l’impresa, di accedere ad un finanziamento da unpool di banche.La censura è infondata.Il Tribunale, oltre a valorizzare –in modo del tutto condivisibile– labrevità del lasso temporale corrente tra emissione dei titoli(settembre/novembre 2016) e data di presentazione della domanda diammissione al concordato preventivo (dicembre 2016), ritenendo cheessa costituisse indizio della consapevolezza, da parte dell’emittentedei titoli oggetto di causa, che essi non sarebbero stati onorati, haNumero registro generale 8110/2024Numero sezionale 1142/2026Numero di raccolta generale 17020/2026Data pubblicazione 30/05/2026anche richiamato (come già evidenziato in occasione dello scrutinio delprimo motivo di ricorso) l’insegnamento di questa Corte, secondo cuil’emissione di un assegno implica il dovere dell'emittente di controllarel'andamento del proprio conto bancario, al fine di assicurare che in ognimomento vi sia disponibilità del denaro necessario al pagamento deititoli emessi nei termini per la loro presentazione all'incasso, con laconseguenza che si configura la colpa in capo a colui che assumaconsapevolmente, con la post-datazione degli assegni, già di per séindicativa di problemi di liquidità, il rischio della sopravvenienza di undifetto di provvista al momento della loro presentazione (Cass. Sez. 2,Ordinanza n. 17821 del 22/06/2021, Rv. 661596; conf.

Cass. Sez. 2,Sentenza n. 18345 del 23/08/2006, Rv. 592678, citate; nonché Cass.Sez. 1, Sentenza n. 24842 del 24/11/2005, Rv. 585097).

L’illecitoamministrativo si consuma quindi nel luogo e nel momento in cui siverifica il mancato pagamento, per difetto di copertura, a seguito dellacondizione di punibilità costituita dalla presentazione del titolo, intempo utile, da parte del suo legittimo portatore, rimanendo del tuttoirrilevante il fatto che, al momento della emissione del titolopostdatato, la provvista sussistesse sul conto corrente sul quale essoera stato tratto.Con il quarto motivo, i ricorrenti contestano la violazione degli artt.1 della legge n. 386 del 1990, 1 e 2 del R.D. n. 1736 del 1933, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunaleavrebbe erroneamente ravvisato anche la sussistenza della violazionedelle predette norme, in relazione all’unico titolo per il quale era statacontestata l’assenza di autorizzazione all’emissione del titolo, ancorchéfosse stato dimostrato dagli odierni ricorrenti che esso, quando erastato consegnato al creditore [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., nel novembre 2016,era completo di tutti i suoi elementi, inclusa la data di emissione,Numero registro generale 8110/2024Numero sezionale 1142/2026Numero di raccolta generale 17020/2026Data pubblicazione 30/05/2026postdatata al 31.3.2017, e che nel momento della sua consegnamateriale al prenditore la società [OSCURATO:SOCIETA]. aveva in corso con la bancatrattaria regolare rapporto di conto corrente sul quale era autorizzataad operare.La censura è infondata.Il Tribunale ha richiamato, sul punto, l’insegnamento di questaCorte, al quale va data continuità, secondo cui “Chi emette un assegnobancario privo della data di emissione accetta il rischio che, al momentodel riempimento del documento e della sua utilizzazione come assegno,il titolo risulti privo di autorizzazione, sicché risponde dell'illecitoprevisto dall'art. 1 della l. n. 386 del 1990 se al momentodell'utilizzazione del titolo non vi sia autorizzazione ad emetterlo”(Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 19797 del 22/09/2020, Rv. 659176; conf.Cass.

Sez. 2, Sentenza n. 14322 del 20/06/2007, Rv. 597910).

Nonrileva, dunque, il fatto che al momento della consegna del titolo ilrapporto bancario fosse attivo e l’emittente fosse autorizzato adoperarvi, bensì il fatto che, al successivo momento della negoziazionedel titolo, il rapporto sottostante fosse regolarmente operativo;circostanza, questa, che, nel caso di specie, il giudice di merito haaccertato non essere sussistente, poiché a marzo 2017 la societàricorrente era priva di autorizzazione ad operare sul conto corrente sulquale il titolo in questione era stato tratto.Anche in questo caso, il principio affermato da questa Corte sicolloca nel solco del presupposto che colui che emette un assegnobancario assume il rischio connesso alla sussistenza, al momento delsuo incasso, di tutti i presupposti di fatto (esistenza della provvista) edi diritto (esistenza dell’autorizzazione ad operare sul conto corrente ditraenza) richiesti per l’utile negoziazione del titolo.In definitiva, il ricorso va rigettato.Numero registro generale 8110/2024Numero sezionale 1142/2026Numero di raccolta generale 17020/2026Data pubblicazione 30/05/2026Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza.Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo atitolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alpagamento in favore di quella controricorrente delle spese del presentegiudizio, che liquida in € 2.200 oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 05 maggio 2026.IL PRESIDENTEGiuseppe Tedesco

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
enti -contro[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], inpersona del Prefetto pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,che la rappresenta e difende– controricorrente –Numero registro generale 8110/2024Numero sezionale 1142/2026Numero di raccolta generale 17020/2026Data pubblicazione 30/05/2026avverso la sentenza n. 105/2024 del TRIBUNALE di UDINE,depositata in data 25/01/2024;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dalConsigliere OlivaCon cinque separati ricorsi, poi riuniti, [OSCURATO:PERSONA], in proprio e qualelegale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]., ha interposto opposizioneavverso altrettante ordinanze – ingiunzione emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] –Ufficio territoriale del Governo di Udine, per violazione dell’art. 2 dellalegge n. 386 del 1990, in conseguenza dell’emissione di assegnirisultati privi di provvista, nonché dell’art. 1 della predetta legge, peremissione di assegni in difetto della prevista autorizzazione.L’opponente ha dedotto che i titoli, tutti postdatati, erano stati emessisulla base di accordi con i rispettivi beneficiari, ma non erano stati poionorati alle scadenze indicate perché la società era stata costretta apresentare, in data 30.12.2016, domanda di ammissione al concordatopreventivo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 161 L. Fall. Gli assegni,quindi, non erano stati pagati poiché ciò avrebbe comportato laviolazione del principio della par condicio creditorum. Inoltre, gliopponenti avevano contestato l’erronea indicazione, nei verbali diaccertamento, di una banca diversa da quella trattaria, in relazione adalcuni degli assegni oggetto di causa, e l’insussistenza dell’elementooggettivo e soggettivo dell’illecito amministrativo, sia con riguardoall’emissione di assegni privi di provvista, che in relazione allamancanza dell’autorizzazione, essendo quest’ultima venuta meno, opelegis, per effetto della revoca automatica prevista dall’art. 9 della leggen. 386 del 1990, a causa del mancato pagamento dei primi titoli.Con sentenza n. 483/2022 il Giudice di Pace di Udine ha accoltol’opposizione rilevando il difetto dell’elemento soggettivo.Numero registro generale 8110/2024Numero sezionale 1142/2026Numero di raccolta generale 17020/2026Data pubblicazione 30/05/2026Con la sentenza impugnata, n. 105/2024, il Tribunale di Udine haaccolto l’appello interposto, avverso la decisione di prime cure, dallaPrefettura – U.T.G. di Udine, escludendo la rilevanza, ai fini dellasussistenza dell’elemento soggettivo dell’illecito, della presentazionedella domanda di concordato preventivo, non avendo peraltro la parteopponente, appellata, provato la necessità di presentare la dettaistanza per ragioni imprevedibili. Inoltre, il Tribunale ha ritenuto che,in relazione alla contestata emissione di un unico assegno in assenzadi autorizzazione, non potesse avere rilievo il fatto che la revoca fossestata conseguenza del mancato pagamento dei primi titoli, avendo iltraente accettato il rischio della detta revoca, non onorando nei terminialcuni degli assegni che egli aveva rilasciato a terzi.Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi a quattro motivi.Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] – Ufficio territoriale delGoverno di Udine.In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente hadepositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo, i ricorrenti denunziano la nullità della sentenzaper violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe omesso diconsiderare che la sentenza di primo grado era fondata non soltantosulla rilevata assenza di colpa del traente dei titoli oggetto dellacontestazione, ma su plurime considerazioni. [OSCURATO:PERSONA] di Pace avevainfatti rilevato che nel termine di 60 giorni previsto dall’art. 8 dellalegge assegni per il pagamento tardivo del titolo era stato nominato ilcommissario del concordato preventivo, onde era a carico di costui cheavrebbe dovuto essere imputata la responsabilità del mancato rispettoNumero registro generale 8110/2024Numero sezionale 1142/2026Numero di raccolta generale 17020/2026Data pubblicazione 30/05/2026del termine suindicato. L’affermazione del Tribunale, secondo cui laprima decisione sarebbe stata fondata soltanto sulla rilevata assenzadi colpa del rappresentante legale della società ammessa al concordato,sarebbe quindi errata.La censura è infondata.Gli stessi ricorrenti, nel riportare la decisione del Giudice di Pace(cfr. pagg. 6 e 7 del ricorso), evidenziano che quest’ultimo, dopo averesposto la considerazione secondo cui il termine di cui all’art. 8 dellalegge assegni avrebbe dovuto essere rispettato dal commissario delconcordato, nel frattempo nominato, ha concluso affermando: “Nelcaso di specie va dunque disconosciuta la colpa dell’illecitoamministrativo in capo a [OSCURATO:PERSONA] e così anche la sussistenza dellaviolazione contestata”.La decisione impugnata ha accolto il gravame proposto, avverso lasentenza del Giudice di Pace, dalla [OSCURATO:PERSONA] di Udine, richiamando ilprincipio espresso da questa Corte in una fattispecie analoga a quellaoggetto di causa, in cui l’emittente dei titoli risultati poi scoperti avevapresentato, successivamente alla loro emissione, domanda diammissione al concordato preventivo, secondo cui “In materia disanzioni amministrative connesse all'emissione di assegni senzaprovvista (fattispecie sanzionata come illecito amministrativo a seguitodelle depenalizzazione, operata dall'art. 29 del D. Lgs. n. 507 del 1999,che ha novellato l'art. 2 della L. n. 386 del 1990, del corrispondentedelitto), viola il dovere di diligenza media, con conseguenteimpossibilità di invocare il fatto scusabile, l'emittente il quale, non solonon si attenga al dovere di controllare l'andamento del proprio contobancario, al fine di assicurare che in ogni momento vi sia disponibilitàdel denaro necessario al pagamento degli assegni emessi nei terminiper la presentazione di essi all'incasso ma, oltre a far affidamento sullaNumero registro generale 8110/2024Numero sezionale 1142/2026Numero di raccolta generale 17020/2026Data pubblicazione 30/05/2026tolleranza da parte della banca di una situazione di scoperto, assumaconsapevolmente con la post-datazione degli assegni –indicativa, diper sé, di scarsa liquidità– il rischio della sopravvenienza di un difettodi provvista al momento della loro presentazione” (Cass. Sez. 2,Ordinanza n. 17821 del 22/06/2021, Rv. 661596; conf. Cass. Sez. 2,Sentenza n. 18345 del 23/08/2006, Rv. 592678). L’ordinanza diquesta Corte n. 17821/2021, poc’anzi richiamata, ha espressamenteribadito, in motivazione, che l'illecito amministrativo si consuma nelluogo e nel momento in cui si verifica il mancato pagamento, per difettodi copertura, a seguito della condizione di punibilità costituita dallapresentazione del titolo, in tempo utile, da parte del suo legittimoportatore. La circostanza che i titoli siano stati emessi prima deldeposito della domanda di ammissione al concordato, la cuipresentazione, peraltro, secondo quanto ritenuto dal Tribunale, erastata già prevista. Sul punto, infatti, la sentenza impugnata evidenzia“… il brevissimo lasso temporale intercorso tra la data presunta diemissione degli assegni, indicata dalle parti appellanti genericamentenel mese di settembre o novembre 2016, e la data di presentazionedel ricorso ex art. 161 L.F., individuabile nel 30.12.2016” (cfr. pag. 9della sentenza impugnata). Per contro, il giudice di merito haevidenziato che gli odierni ricorrenti non avevano dimostrato che lanecessità di presentare la domanda di concordato si era verificata inmaniera improvvisa ed imprevista (cfr. sempre pag. 9 della sentenza)ed ha quindi concluso che “In mancanza di elementi indiziari di segnocontrario, è evidente, al contrario, che, nel mese disettembre/novembre 2016, la società non poteva non averequantomeno ipotizzato la opportunità di presentare la domanda diconcordato” (cfr. pag. 10 della sentenza).Numero registro generale 8110/2024Numero sezionale 1142/2026Numero di raccolta generale 17020/2026Data pubblicazione 30/05/2026Sulla base di tale ricostruzione, il Tribunale ha riformato ladecisione di prime cure, ritenendo che non potesse essere esclusa lasussistenza dell’elemento oggettivo, né di quello soggettivo in capo agliautori dell’illecito contestato (cfr. ancora pag. 10 della sentenzaimpugnata).La motivazione resa dal Tribunale, dunque, si confronta con ilcontenuto della sentenza del Giudice di Pace, i cui argomenti sono statiadeguatamente contestati in sede di gravame. Non si configura quindiné la violazione dell’art. 112 c.p.c., né quella dell’art. 342 c.p.c., nonavendo il Tribunale pronunciato oltre i limiti del devolutum.Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione degliartt. 14 della legge n. 689 del 1981, 8 bis della legge n. 386 del 1990,132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma,nn. 3 e 4, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente rigettatol’eccezione di decadenza della potestà sanzionatoria, che era statadichiarata assorbita in prime cure e riproposta in appello. [OSCURATO:PERSONA],infatti, secondo la tesi di parte appellante, avrebbe tardivamenteelevato la contestazione in relazione ad alcuni dei titoli ai quali essa siriferisce, in quanto i verbali di accertamento inizialmente emessi dallaP.A. facevano riferimento ad assegni emessi sulla [OSCURATO:PERSONA] diCividale, mentre –anche a seguito delle deduzioni difensive del Frata–nelle ordinanze ingiunzioni successivamente adottate si indicava chedetti titoli erano stati emessi sulla trattaria [OSCURATO:PERSONA].Secondo i ricorrenti, non si tratterebbe di mero vizio formale, ma didifformità tra iniziale contestazione dell’illecito e successiva ordinanzaingiunzione, con conseguente consumazione del potere sanzionatorio.La censura è inammissibile.I ricorrenti danno atto di essersi difesi, a seguito della ricezione deiverbali di contestazione dell’illecito amministrativo oggetto di causa,Numero registro generale 8110/2024Numero sezionale 1142/2026Numero di raccolta generale 17020/2026Data pubblicazione 30/05/2026dichiarando, con appositi scritti difensivi, che “… nessun assegno conla numerazione riportata nel verbale di accertamento risultava esserestato tratto sulla banca ivi indicata …” (cfr. pag. 13 del ricorso). Iltenore stesso di tale difesa presuppone che la contestazione inizialecontenesse la specifica indicazione del numero di ciascun singoloassegno.Il Tribunale, nel rigettare la doglianza proposta, sul punto, dagliodierni ricorrenti, ha ritenuto che l’erronea indicazione del nome dellabanca trattaria costituisse un mero vizio formale, poiché “… laviolazione contestata risulta chiaramente descritta nei suoi elementiessenziali, non potendosi ritenere che l’erronea indicazione della bancatraente –a fronte della correttezza di tutti gli altri elementi fattualirilevanti, compreso il numero di matrice degli assegni, l’ubicazionedella banca, la data riportata nell’assegno e il creditore– possa privaredi specificità la contestazione medesima” (cfr. punto IV dellamotivazione della sentenza impugnata).In argomento, va data continuità al principio secondo cui il vizioformale contenuto nel verbale di contestazione dell’illecitoamministrativo rileva soltanto quando esso implica una lesione delleprerogative difensive della parte (cfr. Cass. Sez. L, Ordinanza n. 26050del 07/09/2023, Rv. 668789; conf. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 27800del 30/10/2019, Rv. 655808 e Cass. Sez. 5, Sentenza n. 7360 del31/03/2011, Rv. 617606), restando appannaggio del giudice di meritovalutare se, in concreto, tale lesione vi sia stata, o meno. Nel casospecifico il Tribunale ha rilevato che la contestazione contenevacomunque sufficienti elementi per consentire agli odierni ricorrenti diindividuarne l’oggetto, in quanto specificava non soltanto il numerodell’assegno, ma anche l’ubicazione della banca trattaria, la dataindicata sul titolo ed il nome del creditore; la presenza del numero èNumero registro generale 8110/2024Numero sezionale 1142/2026Numero di raccolta generale 17020/2026Data pubblicazione 30/05/2026confermata, come detto, dallo stesso tenore della difesa di partericorrente, mentre quella degli altri tre elementi non è specificamentecontestata dalla doglianza in esame, che dunque non dialogaadeguatamente con la ratio complessiva della decisione assunta dalgiudice di merito.Ne deriva l’inammissibilità del motivo, sia perché esso non siconfronta con i vari elementi valorizzati dal Tribunale, sia perchécomunque attinge una valutazione di merito.Con il terzo motivo, i ricorrenti si dolgono della nullità dellasentenza per violazione degli artt. 115 e 132 c.p.c. e 118 disp. att.c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché ilTribunale avrebbe configurato la responsabilità dell’impresa, e del suolegale rappresentante, nonostante i titoli fossero stati emessi primadella presentazione, da parte della stessa, di domanda di ammissioneal concordato preventivo, valorizzando, in modo apodittico, il brevelasso temporale corrente tra data di emissione dei titoli e deposito dellapredetta istanza di accesso alla procedura concorsuale. In tal modo, ilgiudice di merito avrebbe reso una motivazione viziata da sostanzialeapparenza, senza tener conto che gli odierni opponenti avevanogiustificato il ricorso alla detta procedura concordataria conl’impossibilità, per l’impresa, di accedere ad un finanziamento da unpool di banche.La censura è infondata.Il Tribunale, oltre a valorizzare –in modo del tutto condivisibile– labrevità del lasso temporale corrente tra emissione dei titoli(settembre/novembre 2016) e data di presentazione della domanda diammissione al concordato preventivo (dicembre 2016), ritenendo cheessa costituisse indizio della consapevolezza, da parte dell’emittentedei titoli oggetto di causa, che essi non sarebbero stati onorati, haNumero registro generale 8110/2024Numero sezionale 1142/2026Numero di raccolta generale 17020/2026Data pubblicazione 30/05/2026anche richiamato (come già evidenziato in occasione dello scrutinio delprimo motivo di ricorso) l’insegnamento di questa Corte, secondo cuil’emissione di un assegno implica il dovere dell'emittente di controllarel'andamento del proprio conto bancario, al fine di assicurare che in ognimomento vi sia disponibilità del denaro necessario al pagamento deititoli emessi nei termini per la loro presentazione all'incasso, con laconseguenza che si configura la colpa in capo a colui che assumaconsapevolmente, con la post-datazione degli assegni, già di per séindicativa di problemi di liquidità, il rischio della sopravvenienza di undifetto di provvista al momento della loro presentazione (Cass. Sez. 2,Ordinanza n. 17821 del 22/06/2021, Rv. 661596; conf. Cass. Sez. 2,Sentenza n. 18345 del 23/08/2006, Rv. 592678, citate; nonché Cass.Sez. 1, Sentenza n. 24842 del 24/11/2005, Rv. 585097). L’illecitoamministrativo si consuma quindi nel luogo e nel momento in cui siverifica il mancato pagamento, per difetto di copertura, a seguito dellacondizione di punibilità costituita dalla presentazione del titolo, intempo utile, da parte del suo legittimo portatore, rimanendo del tuttoirrilevante il fatto che, al momento della emissione del titolopostdatato, la provvista sussistesse sul conto corrente sul quale essoera stato tratto.Con il quarto motivo, i ricorrenti contestano la violazione degli artt.1 della legge n. 386 del 1990, 1 e 2 del R.D. n. 1736 del 1933, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunaleavrebbe erroneamente ravvisato anche la sussistenza della violazionedelle predette norme, in relazione all’unico titolo per il quale era statacontestata l’assenza di autorizzazione all’emissione del titolo, ancorchéfosse stato dimostrato dagli odierni ricorrenti che esso, quando erastato consegnato al creditore [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., nel novembre 2016,era completo di tutti i suoi elementi, inclusa la data di emissione,Numero registro generale 8110/2024Numero sezionale 1142/2026Numero di raccolta generale 17020/2026Data pubblicazione 30/05/2026postdatata al 31.3.2017, e che nel momento della sua consegnamateriale al prenditore la società [OSCURATO:SOCIETA]. aveva in corso con la bancatrattaria regolare rapporto di conto corrente sul quale era autorizzataad operare.La censura è infondata.Il Tribunale ha richiamato, sul punto, l’insegnamento di questaCorte, al quale va data continuità, secondo cui “Chi emette un assegnobancario privo della data di emissione accetta il rischio che, al momentodel riempimento del documento e della sua utilizzazione come assegno,il titolo risulti privo di autorizzazione, sicché risponde dell'illecitoprevisto dall'art. 1 della l. n. 386 del 1990 se al momentodell'utilizzazione del titolo non vi sia autorizzazione ad emetterlo”(Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 19797 del 22/09/2020, Rv. 659176; conf.Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14322 del 20/06/2007, Rv. 597910). Nonrileva, dunque, il fatto che al momento della consegna del titolo ilrapporto bancario fosse attivo e l’emittente fosse autorizzato adoperarvi, bensì il fatto che, al successivo momento della negoziazionedel titolo, il rapporto sottostante fosse regolarmente operativo;circostanza, questa, che, nel caso di specie, il giudice di merito haaccertato non essere sussistente, poiché a marzo 2017 la societàricorrente era priva di autorizzazione ad operare sul conto corrente sulquale il titolo in questione era stato tratto.Anche in questo caso, il principio affermato da questa Corte sicolloca nel solco del presupposto che colui che emette un assegnobancario assume il rischio connesso alla sussistenza, al momento delsuo incasso, di tutti i presupposti di fatto (esistenza della provvista) edi diritto (esistenza dell’autorizzazione ad operare sul conto corrente ditraenza) richiesti per l’utile negoziazione del titolo.In definitiva, il ricorso va rigettato.Numero registro generale 8110/2024Numero sezionale 1142/2026Numero di raccolta generale 17020/2026Data pubblicazione 30/05/2026Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza.Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo atitolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto. P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alpagamento in favore di quella controricorrente delle spese del presentegiudizio, che liquida in € 2.200 oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 05 maggio 2026.IL PRESIDENTEGiuseppe Tedesco
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