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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 giugno 2022

Cassazione n. 27112/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputata era stata condannata -previa riqualificazione giuridica- per i reati di furto aggravato; Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali la ricorrente lamenta iI difetto di legittimazione del soggetto che ha presentato querela ed il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 giugno 2022 Il consigre e ensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputata era stata condannata -previa riqualificazione giuridica- per i reati di furto aggravato; Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali la ricorrente lamenta iI difetto di legittimazione del soggetto che ha presentato querela ed il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2022 Il consigre e ensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 27112/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris