CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 ottobre 2021
Cassazione n. 11075/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA letta l'istanza d'ufficio per la correzione dell'errore materiale del dispositivo del ruolo di udienza della Camera di consiglio del 15 ottobre 2020 relativamente al procedimento RG 20563/20, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], visti gli atti, udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA], letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo disporsi la correzione OSSERVA Il Presidente titolare ha disposto la fascicolazione dell'istanza di correzione dell'errore materiale del ruolo dell'udienza di camera di consiglio del 15/10/2020, nel procedimento RG 20563/20, ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. L'istanza è documentata e va accolta nel senso che bisogna provvedere alla correzione come richiesto: nella parte dispositiva in luogo delle parole "Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce" si deve leggere "Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce" P.Q.M. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto su ruolo di udienza di camera di consiglio del 15/10/2020, sul ricorso n. 20563/2020, nel senso che, ove è scritto "Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce" si deve leggere "Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce". Manda alla Cancelleria per le annotazioni sugli originali Così deciso, il 26 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]