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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 giugno 2022

Cassazione n. 27088/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2022 della Corte d'appello di Bari.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza del 26/05/2021 del Tribunale della stessa città, che aveva dichiarato l'imputato colpevole dei reati di cui ai capi 40.41.42.43.44.45., condannandolo - esclusa la contestata recidiva - alla pena ritenuta di giustizia.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Bari, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, dolendosi del fatto che la sentenza di primo grado sarebbe stata redatta da un collegio composto diversamente rispetto a quello dinanzi al quale si era svolto il dibattimento (compresa la conclusiva discussione), oltre che, nel merito, della motivazione posta a sostegno della conclusiva affermazione di responsabilità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. Dall'esame degli atti (che il collegio anche in sede di legittimità ha l'obbligo di consultare quando sia chiamato a risolvere una questione di carattere processuale) appare evidente che la sentenza di primo grado è stata redatta da un collegio composto diversamente rispetto a quello dinanzi al quale le parti avevano discusso, che si era ritirato per deliberare, e che aveva emesso la decisione, pubblicata mediante lettura in udienza del relativo dispositivo (secondo quanto risultante fino a querela di falso dal verbale dell'udienza dibattimentale de qua); risulta, inoltre, che l'ordinanza di correzione di errore materiale all'uopo emessa risulta annullata da questa Corte con decisione del 03/06/2022.

1.1. L'accertata violazione del disposto dell'art. 525 cod. proc. pen. (che commina all'uopo una nullità espressamente qualificata come assoluta, in quanto tale, insanabile e doverosamente rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento) impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado, trasmissione degli atti al Tribunale di Bari per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Bari per l'ulteriore corso.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2022 della Corte d'appello di Bari. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza del 26/05/2021 del Tribunale della stessa città, che aveva dichiarato l'imputato colpevole dei reati di cui ai capi 40.41.42.43.44.45., condannandolo - esclusa la contestata recidiva - alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Bari, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, dolendosi del fatto che la sentenza di primo grado sarebbe stata redatta da un collegio composto diversamente rispetto a quello dinanzi al quale si era svolto il dibattimento (compresa la conclusiva discussione), oltre che, nel merito, della motivazione posta a sostegno della conclusiva affermazione di responsabilità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Dall'esame degli atti (che il collegio anche in sede di legittimità ha l'obbligo di consultare quando sia chiamato a risolvere una questione di carattere processuale) appare evidente che la sentenza di primo grado è stata redatta da un collegio composto diversamente rispetto a quello dinanzi al quale le parti avevano discusso, che si era ritirato per deliberare, e che aveva emesso la decisione, pubblicata mediante lettura in udienza del relativo dispositivo (secondo quanto risultante fino a querela di falso dal verbale dell'udienza dibattimentale de qua); risulta, inoltre, che l'ordinanza di correzione di errore materiale all'uopo emessa risulta annullata da questa Corte con decisione del 03/06/2022. 1.1. L'accertata violazione del disposto dell'art. 525 cod. proc. pen. (che commina all'uopo una nullità espressamente qualificata come assoluta, in quanto tale, insanabile e doverosamente rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento) impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado, trasmissione degli atti al Tribunale di Bari per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Bari per l'ulteriore corso.
Sentenza Cassazione n. 27088/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris