CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 44326/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; lette/sentite le conclusioni del PG Il Procuratore Generale si riporta alla memoria e conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di AREZZO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale deposita documentazione riguardante il procedimento in corso presso l'ufficio GIP del Tribunale di Novara e insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso l'ordinanza con cui il Tribunale del Riesame di Torino ha riformato il provvedimento del GIP presso il Tribunale di Novara, accogliendo la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere formulata dal PM, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen, 2. A motivo del ricorso prospetta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al pericolo di reiterazione dell'illecito e ai requisiti di concretezza e attualità delle esigenze cautelari ritenuti sussistenti al fine di applicare la misura della custodia in carcere, in sostituzione della meno afflittiva detenzione domiciliare. Al riguardo, deduce che l'ordinanza impugnata ha fatto proprie le considerazioni esposte dal PM nell'atto di appello, omettendo di tenere in debito conto quanto rilevato dalla Magistratura di Sorveglianza nonché aggiungendo elementi di giudizio privi di riscontro. Il Tribunale di Torino ha assunto una decisione non coerente con le caratteristiche della fattispecie concreta, mettendo altresì in dubbio la genuinità del pentimento dell'imputato il quale, a riprova dello stesso, aveva offerto una somma a titolo di risarcimento alle persone offese. Dalla motivazione del provvedimento impugnato, infatti, non si evince perché la condotta tenuta dall'imputato successivamente al reato non sarebbe idonea a dimostrare resipiscenza. Nel provvedimento del Tribunale del Riesame non viene spiegato il motivo per il quale non poteva applicarsi la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, nonostante il principio che impone di prediligere la misura che impone il minor sacrificio all'interessato, posto che la condotta post delictum dell'imputato risulta assolutamente rispettosa delle prescrizioni impartitegli. Deduce, infine, che resta priva di riscontro l'affermazione secondo la quale la misura più benevola invocata non consenta un controllo effettivo da parte delle Forze dell'Ordine né un allontanamento dall'ambiente criminale. 3. All'udienza di discussione il difensore del ricorrente ha depositato il decreto di fissazione dell'udienza preliminare per i fatti per cui si procede, la richiesta formulata dall'imputato di applicazione della pena su richiesta ad anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 600,00 di multa da sostituire con Il lavoro di pubblica utilità e il relativo consenso del pubblico ministero. Ha quindi insistito l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente rilevato che, in tema di impugnazioni cautelari, eventuali elementi sopravvenuti al momento della chiusura della discussione dinanzi al tribunale del riesame non assumono alcun rilievo nel successivo giudizio di legittimità, potendo essere fatti valere soltanto con una nuova richiesta di revoca o di modifica della misura cautelare al giudice competente (Sez. 3 - n. 23151 del 24/01/2019, PMT/Zamparini, Rv. 275982 - 01; Sez. 6, n. 39871 del 12/07/2013, PM in proc. Notarianni, Rv. 256445 - 01). 2. Tanto chiarito, va ancora ricordato che il controllo dì legittimità relativo ai provvedimenti de libertate, secondo giurisprudenza consolidata, è circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, la assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (v., tra le tante, Sez. 2, n. 56 del 7 dicembre 2011, Siciliano, Rv. 251760; Sez. 6, n. 2146 del 25 maggio 1995, Tontoli ed altro, Rv. 201840). Nello specifico, in ordine al tema della adeguatezza della misura disposta, questa Corte ha di recente affermato che, nei procedimenti relativi a delitti per i quali non vige il regime speciale delle presunzioni sancito dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (qual è quello in esame), l'apprezzamento circa l'inidoneità della cautela domiciliare, anche eventualmente con controllo a distanza, deve basarsi sull'esplicita valutazione, non formulabile in maniera apodittica, delle specifiche ragioni indicative dell'inadeguatezza di ogni affidamento fiduciario e dell'esclusiva idoneità della custodia intramuraria a contenere le esigenze di cautela (Sez. 3 - n. 31022 del 22/03/2023, Necchi, Rv. 284982 - 01). Ancora, si è valorizzata, ai fini della valutazione della adeguatezza della misura (seppur ai fini della considerazione degli elementi idonei a superare la presunzione di cui al'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.) la sussistenza di condotte rivelatrici della resipiscenza dell'indagato (Sez. 4 - n. 10221 del 11/02/2020, Arena, Rv. 278650 - 01). 3. Ciò premesso, la motivazione offerta dal Tribunale del riesame non presenta profili di illogicità in ordine al profilo delle esigenze di prevenzione, in considerazione della personalità dell'indagato che, al momento dell'episodio delittuoso, si trovava in detenzione domiciliare sostitutiva, nonché della circostanza che l'Alafleur avesse commesso i fatti in un orario in cui era stato autorizzato dal magistrato di sorveglianza a svolgere attività lavorativa. Risulta invece apodittico e non chiarito il passaggio motivazionale riferito alla esclusione della rilevanza della resipiscienza dimostrata dall'indagato. In proposito, il Tribunale del riesame, a fronte della corresponsione, da parte dell'Alafleur, della somma di €.600,00 a titolo risarcitorio alle vittime del reato, ha rilevato che il ricorrente non avrebbe giustificato la provenienza della somma, e che tanto avvalorava la persistenza dei contatti con il mondo criminale. Si tratta, come dedotto nei motivi di ricorso, di affermazioni non riscontrate, specie quanto alla deduzione della provenienza delle somme da ambienti malavitosi. 4. Si impone conseguentemente l'annullamento del provvedimento impugnato per nuovo esame sul punto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e r