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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 06600/2023

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a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] deIrribunale di [OSCURATO:PERSONA] fVetere; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto di dichiarare inammissibie il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 14 gennaio 2022, il 4iudice dell'esecuzione presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] è Vetere rigettava l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e diretta ad ottenere la revcca dell'ordine di demolizione di un fabbricato o, in subordine, la sospensione dell'ordine stesso, fino alla positiva definizione della pratica edilizia di sanatoria pendente presso il Comune di [OSCURATO:PERSONA];

2. Avverso l'ordinanza del 4iudice dell'esecuzione [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi di impugnazione. 3.Con il primo, contesta ai sensi dell'art. 606/ lett. b) ed e)e cod. proc. pen. l'erronea applicazione degli artt. 31 comma 9, 36 e 45 del DPR 380/01 e il vizio di manifesta illogicità della motivazione, con riferimento alla ritenuta non sanabilità dell'opera, posto che invece, il rilascio di una regolarizzazione postuma di opere, ancorchè non conformi alle leggi e strumenti urbanistici all'epoca della loro realizzazione, inciderebbe sulla persistenza della disposta demolizione.

Nel caso di specie, sussisterebbe la prova della sanabilità dell'opera in base alle norme vigenti. 4.Con il secondo motivo rappresenta vizi di violazione di legge e di motivazione nella parte in cui, con l'ordinanza impugnata, il giudice ha rilevato l'intervenuta acquisizione definitiva dell'immobile abusivo in parola al patrimonio comunale.

Ciò perché, alla luce della giurisprudenza amministrativa, l'interessato può chiedere la sanatoria ex art. 36 del DPR :380/01 dell'opera abusiva anche 90 giorni dopo la notifica dell'ordinanza di demolizione.

Si aggiunge che il termine di 90 giorni di cui all'art. 31,comma 3/del DPR citato sarebbe fissato unicamente per la demolizione volontaria del manufatto abusivo, per cui dopo il decorso di detto termine, l'amministrazione può procedere agli ulteriori adempimenti e fin quando esiste l'opera il soggetto interessato ne conserverebbe comunque la titolarità, fino all'irrogazione di sanzioni che non si identificherebbero con il mero atto istruttorio dell'accertamento di inottemperanza all'ordine di demolizione.

Si aggiunge, a fronte del rilievo del udice dell'esecuzione per cui sarebbe rimasto indinnostrato che lo stesso abiti nell'immobile in questione, che il predetto giudice avendo il dubbio che l'istante non avesse residenza presso l'immobile avrebbe potuto acquisire un certificato di residenza dell'Ucciero, prima di determinarsi nel senso contestato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso dev'essere, dichiarato inammissibile sul rilievo, dirimente, per cui risulta l'intervenuta acquisizione al patromonio comunale - che deriva, secondo consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, dalla intervenuta inottemperanza entro 90 giorni all'ordine comunale di demolizione notificato all'interessato (da ultimo Sez. 3, n. 41722 del 31/05/2018 Rv. 274672 - 01) - con conseguente assenza di ogni interesse in ordine alla disposta demolizione.

Infatti, in tema di reati edilizi, dopo l'acquisizione dell'opera abusiva al patrimonio disponibile del Comune, qualora il Consiglio comunale non abbia deliberato il mantenimento del manufatto, ravvisando l'esistenza di prevalenti interessi pubblici, il condannato può chiedere la revoca dell'ordine di demolizione soltanto per provvedere spontaneamente all'esecuzione di tale provvedimento, essendo privo di interesse ad avanzare richieste diverse, in quanto il procedimento amministrativo sanzionatorio ha ormai come unico esito obbligato la demolizione della costruzione a spese del responsabile dell'abuso. (Sez. 3 - , n. 7399 del 13/11/2019 (dep. 25/02/2020 ) Rv. 278090 - 01).

2. All'inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non emergendo ragioni di esonero, al pagamento a favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma che si stima equo fissare in euro 3000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle pese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 15 novembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] deIrribunale di [OSCURATO:PERSONA] fVetere; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto di dichiarare inammissibie il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 14 gennaio 2022, il 4iudice dell'esecuzione presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] è Vetere rigettava l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e diretta ad ottenere la revcca dell'ordine di demolizione di un fabbricato o, in subordine, la sospensione dell'ordine stesso, fino alla positiva definizione della pratica edilizia di sanatoria pendente presso il Comune di [OSCURATO:PERSONA]; 2. Avverso l'ordinanza del 4iudice dell'esecuzione [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi di impugnazione. 3.Con il primo, contesta ai sensi dell'art. 606/ lett. b) ed e)e cod. proc. pen. l'erronea applicazione degli artt. 31 comma 9, 36 e 45 del DPR 380/01 e il vizio di manifesta illogicità della motivazione, con riferimento alla ritenuta non sanabilità dell'opera, posto che invece, il rilascio di una regolarizzazione postuma di opere, ancorchè non conformi alle leggi e strumenti urbanistici all'epoca della loro realizzazione, inciderebbe sulla persistenza della disposta demolizione. Nel caso di specie, sussisterebbe la prova della sanabilità dell'opera in base alle norme vigenti. 4.Con il secondo motivo rappresenta vizi di violazione di legge e di motivazione nella parte in cui, con l'ordinanza impugnata, il giudice ha rilevato l'intervenuta acquisizione definitiva dell'immobile abusivo in parola al patrimonio comunale. Ciò perché, alla luce della giurisprudenza amministrativa, l'interessato può chiedere la sanatoria ex art. 36 del DPR :380/01 dell'opera abusiva anche 90 giorni dopo la notifica dell'ordinanza di demolizione. Si aggiunge che il termine di 90 giorni di cui all'art. 31,comma 3/del DPR citato sarebbe fissato unicamente per la demolizione volontaria del manufatto abusivo, per cui dopo il decorso di detto termine, l'amministrazione può procedere agli ulteriori adempimenti e fin quando esiste l'opera il soggetto interessato ne conserverebbe comunque la titolarità, fino all'irrogazione di sanzioni che non si identificherebbero con il mero atto istruttorio dell'accertamento di inottemperanza all'ordine di demolizione. Si aggiunge, a fronte del rilievo del udice dell'esecuzione per cui sarebbe rimasto indinnostrato che lo stesso abiti nell'immobile in questione, che il predetto giudice avendo il dubbio che l'istante non avesse residenza presso l'immobile avrebbe potuto acquisire un certificato di residenza dell'Ucciero, prima di determinarsi nel senso contestato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso dev'essere, dichiarato inammissibile sul rilievo, dirimente, per cui risulta l'intervenuta acquisizione al patromonio comunale - che deriva, secondo consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, dalla intervenuta inottemperanza entro 90 giorni all'ordine comunale di demolizione notificato all'interessato (da ultimo Sez. 3, n. 41722 del 31/05/2018 Rv. 274672 - 01) - con conseguente assenza di ogni interesse in ordine alla disposta demolizione. Infatti, in tema di reati edilizi, dopo l'acquisizione dell'opera abusiva al patrimonio disponibile del Comune, qualora il Consiglio comunale non abbia deliberato il mantenimento del manufatto, ravvisando l'esistenza di prevalenti interessi pubblici, il condannato può chiedere la revoca dell'ordine di demolizione soltanto per provvedere spontaneamente all'esecuzione di tale provvedimento, essendo privo di interesse ad avanzare richieste diverse, in quanto il procedimento amministrativo sanzionatorio ha ormai come unico esito obbligato la demolizione della costruzione a spese del responsabile dell'abuso. (Sez. 3 - , n. 7399 del 13/11/2019 (dep. 25/02/2020 ) Rv. 278090 - 01). 2. All'inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non emergendo ragioni di esonero, al pagamento a favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma che si stima equo fissare in euro 3000,00 (tremila). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle pese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 novembre
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