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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 19244/2026

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ale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’Avv.[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 5423/2021 depositatail 09/12/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte d’appello di Napoli, in accoglimento del gravame propostodalla Regione Campania, ha riformato parzialmente la sentenza delTribunale di Napoli e, per l’effetto, ha respinto la domanda avanzata daMaria [OSCURATO:PERSONA] per il riconoscimento del danno da illegittimo recessoante tempus dal contratto di incarico dirigenziale di responsabile del servizioNumero registro generale 14795/2022Numero sezionale 2491/2026Numero di raccolta generale 19244/2026Data pubblicazione 11/06/2026di supporto gestione dei sistemi informativi dell’[OSCURATO:PERSONA] -ARSAN.2.

Per quel che qui rileva, la Corte territoriale ha ritenuto fondato ilgravame in quanto, contrariamente al convincimento espresso dal primogiudice, il recesso non era basato solo sulla clausola 6 del contratto (i.e. laprevisione della cessazione dell’incarico entro tre mesi dalla nomina delnuovo direttore generale, attraverso il richiamo agli artt. 5, comma 6, dellal.r. n. 25 del 1996 e 22, comma 7, della l.r. n. 32 del 1994), bensì risultavaessere l’effetto della riorganizzazione aziendale conseguita all’approvazionedel nuovo regolamento che, all’art. 3, aveva previsto l’istituzione di una piùampia struttura operativa, denominata “sistemi informativi, analisi eprogrammazione”, risultante dall’accorpamento con altre struttureoperative e comportante la contestuale cessazione di quella già diretta dallaodierna ricorrente.2.1.

I giudici d’appello hanno, comunque, aggiunto che, anche a volereritenere il recesso fondato esclusivamente sulla predetta clausola 6, per ladeclaratoria di nullità della stessa sarebbe stato comunque necessariosollevare specifica questione di costituzionalità della legge regionalerichiamata nel contratto, non potendo di per sé valere il richiamo allapronuncia n. 224 del 2010 resa dalla Corte costituzionale in fattispecieanaloga, ma in riferimento a legge della Regione Lazio.In ogni caso, persino l’eventuale sopravvenuta pronuncia di illegittimitàcostituzionale della legge regionale non sarebbe valsa a fondare laresponsabilità risarcitoria dell’ente locale, atteso che, per giurisprudenzaconsolidata, essa verrebbe a configurarsi solo a partire dalla decisione dellaConsulta.3.

Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione MariaGiovanna Fiume sulla base di tre motivi, assistiti da memoria, cui resiste laRegione Campania con controricorso.Numero registro generale 14795/2022Numero sezionale 2491/2026Numero di raccolta generale 19244/2026Data pubblicazione 11/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 416 c.p.c. in correlazione con l’art. 115c.p.c. nonché dell’art. 345 c.p.c., sul rilievo che la Regione, in primo grado,non avrebbe contestato che il recesso era fondato solo sulla clausola 6 néavrebbe dedotto e dimostrato che la ristrutturazione conseguita all’adozionedel nuovo regolamento avesse comportato la cessazione della strutturadiretta dalla ricorrente.

Si denuncia, altresì, l’omessa pronunciasull’eccezione di inammissibilità dell’appello nonché l’omesso esame di unfatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., consistente nella asseritamancata contestazione e comunque nell’insussistenza dellariorganizzazione posta dalla Corte d’appello a fondamento del recesso.1.1.

Il motivo presenta plurimi profili di inammissibilità.In primo luogo, per indirizzo costante di questa Corte, il vizio di omessapronuncia non è configurabile in riferimento ad un’eccezione processuale(fra molte, Cass. Sez. 6-2, 14/03/2018, n. 6174).Quanto alla mancata contestazione, non risultano soddisfatti i requisitidi specificazione e localizzazione della censura (fra molte, Cass. Sez. 3,29/05/2024, n. 15058), irritualmente precisati solo nella memoria.Non senza considerare che l’onere di contestazione concerneunicamente i fatti storici, e non la valutazione degli stessi, vale a dire, nellaspecie, la legittimità o meno del recesso adottato in base alle motivazioniespresse nel relativo atto, siccome interpretato dalla Corte territoriale.2.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 1362 e1363 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., in ordine alla lettura dell’atto direcesso resa dalla Corte d’appello, siccome fondato anche sull’art. 3 delregolamento invece che solo sulla clausola 6 del contratto.2.1.

Anche tale censura non si sottrae alla declaratoria diinammissibilità, atteso che, attraverso la denuncia solo formale diviolazione dei canoni ermeneutici, mira in sostanza a proporre una letturaNumero registro generale 14795/2022Numero sezionale 2491/2026Numero di raccolta generale 19244/2026Data pubblicazione 11/06/2026dell’atto alternativa rispetto a quella resa dal giudice di merito, che, comeda costante orientamento di questa Corte, esula dai limiti del giudizio dilegittimità (fra altre, Cass. Sez. 3, 08/01/2025, n. 353, secondo cuil’interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito ed ècensurabile in sede di legittimità unicamente nei limiti consentiti dall’art.360, n. 5, c.p.c., ovvero per violazione dei canoni di ermeneuticacontrattuale, la quale deve dedursi con la specifica indicazione nel ricorsoper cassazione del modo in cui il ragionamento del giudice si sia discostatodai suddetti canoni, traducendosi, in caso contrario, la ricostruzione delcontenuto della volontà delle parti nella mera proposta di un’interpretazionediversa da quella censurata, come tale inammissibile in sede di legittimità).3.

Infine, con la terza critica si prospetta la violazione degli artt. 97 e24 Cost. in relazione alla dedotta illegittimità dell’art. 22, comma 7, dellal.r. n. 32 del 1994, con riferimento alla clausola 6 del contratto.3.1.

La doglianza si rileva inammissibile perché irrilevante, inconsiderazione della assorbente motivazione addotta dalla Corte in ordinealla riorganizzazione aziendale, che ha comportato la cessazionedell’incarico già ricoperto dalla odierna ricorrente.4.

In ogni caso, va pure evidenziato che la sentenza impugnata èfondata anche su una ratio decidendi concorrente, che non è stataspecificamente attinta dai motivi di ricorso.Infatti, nella parte finale della pronuncia i giudici d’appello hanno svoltoun’ulteriore valutazione, di valore conclusivo, osservando che, persinonell’ipotesi di sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dellalegge regionale richiamata nel contratto, la relativa responsabilità sarebbestata ipotizzabile in capo alla P.A. solo per il periodo ad essa successivo,ribadendo, anche sotto questo diverso profilo, l’infondatezza della pretesaazionata con il presente giudizio.Numero registro generale 14795/2022Numero sezionale 2491/2026Numero di raccolta generale 19244/2026Data pubblicazione 11/06/2026In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile già solo in base a taleultima considerazione, per difetto di idonea impugnazione dell’ulteriore econcorrente motivazione addotta nella sentenza impugnata.Nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato, infatti,l’orientamento secondo cui qualora la decisione impugnata si fondi su unapluralità di ragioni, ciascuna idonea a sorreggere il decisum, i motivi diricorso devono essere specificamente riferibili, a pena di inammissibilità, aciascuna di dette ragioni (cfr. fra le tante Cass. n. 17182/2020; Cass. n.10815/2019) ed inoltre l'inammissibilità o l’infondatezza della censurai quali non risulterebbero in nessun caso idonei a determinarel'annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidatal'autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile origettata ( cfr. fra le tante Cass. n. 15399/2018).5.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidatiin euro 200,00, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19/05/2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’Avv.[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 5423/2021 depositatail 09/12/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d’appello di Napoli, in accoglimento del gravame propostodalla Regione Campania, ha riformato parzialmente la sentenza delTribunale di Napoli e, per l’effetto, ha respinto la domanda avanzata daMaria [OSCURATO:PERSONA] per il riconoscimento del danno da illegittimo recessoante tempus dal contratto di incarico dirigenziale di responsabile del servizioNumero registro generale 14795/2022Numero sezionale 2491/2026Numero di raccolta generale 19244/2026Data pubblicazione 11/06/2026di supporto gestione dei sistemi informativi dell’[OSCURATO:PERSONA] -ARSAN.2. Per quel che qui rileva, la Corte territoriale ha ritenuto fondato ilgravame in quanto, contrariamente al convincimento espresso dal primogiudice, il recesso non era basato solo sulla clausola 6 del contratto (i.e. laprevisione della cessazione dell’incarico entro tre mesi dalla nomina delnuovo direttore generale, attraverso il richiamo agli artt. 5, comma 6, dellal.r. n. 25 del 1996 e 22, comma 7, della l.r. n. 32 del 1994), bensì risultavaessere l’effetto della riorganizzazione aziendale conseguita all’approvazionedel nuovo regolamento che, all’art. 3, aveva previsto l’istituzione di una piùampia struttura operativa, denominata “sistemi informativi, analisi eprogrammazione”, risultante dall’accorpamento con altre struttureoperative e comportante la contestuale cessazione di quella già diretta dallaodierna ricorrente.2.1. I giudici d’appello hanno, comunque, aggiunto che, anche a volereritenere il recesso fondato esclusivamente sulla predetta clausola 6, per ladeclaratoria di nullità della stessa sarebbe stato comunque necessariosollevare specifica questione di costituzionalità della legge regionalerichiamata nel contratto, non potendo di per sé valere il richiamo allapronuncia n. 224 del 2010 resa dalla Corte costituzionale in fattispecieanaloga, ma in riferimento a legge della Regione Lazio.In ogni caso, persino l’eventuale sopravvenuta pronuncia di illegittimitàcostituzionale della legge regionale non sarebbe valsa a fondare laresponsabilità risarcitoria dell’ente locale, atteso che, per giurisprudenzaconsolidata, essa verrebbe a configurarsi solo a partire dalla decisione dellaConsulta.3. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione MariaGiovanna Fiume sulla base di tre motivi, assistiti da memoria, cui resiste laRegione Campania con controricorso.Numero registro generale 14795/2022Numero sezionale 2491/2026Numero di raccolta generale 19244/2026Data pubblicazione 11/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 416 c.p.c. in correlazione con l’art. 115c.p.c. nonché dell’art. 345 c.p.c., sul rilievo che la Regione, in primo grado,non avrebbe contestato che il recesso era fondato solo sulla clausola 6 néavrebbe dedotto e dimostrato che la ristrutturazione conseguita all’adozionedel nuovo regolamento avesse comportato la cessazione della strutturadiretta dalla ricorrente. Si denuncia, altresì, l’omessa pronunciasull’eccezione di inammissibilità dell’appello nonché l’omesso esame di unfatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., consistente nella asseritamancata contestazione e comunque nell’insussistenza dellariorganizzazione posta dalla Corte d’appello a fondamento del recesso.1.1. Il motivo presenta plurimi profili di inammissibilità.In primo luogo, per indirizzo costante di questa Corte, il vizio di omessapronuncia non è configurabile in riferimento ad un’eccezione processuale(fra molte, Cass. Sez. 6-2, 14/03/2018, n. 6174).Quanto alla mancata contestazione, non risultano soddisfatti i requisitidi specificazione e localizzazione della censura (fra molte, Cass. Sez. 3,29/05/2024, n. 15058), irritualmente precisati solo nella memoria.Non senza considerare che l’onere di contestazione concerneunicamente i fatti storici, e non la valutazione degli stessi, vale a dire, nellaspecie, la legittimità o meno del recesso adottato in base alle motivazioniespresse nel relativo atto, siccome interpretato dalla Corte territoriale.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 1362 e1363 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., in ordine alla lettura dell’atto direcesso resa dalla Corte d’appello, siccome fondato anche sull’art. 3 delregolamento invece che solo sulla clausola 6 del contratto.2.1. Anche tale censura non si sottrae alla declaratoria diinammissibilità, atteso che, attraverso la denuncia solo formale diviolazione dei canoni ermeneutici, mira in sostanza a proporre una letturaNumero registro generale 14795/2022Numero sezionale 2491/2026Numero di raccolta generale 19244/2026Data pubblicazione 11/06/2026dell’atto alternativa rispetto a quella resa dal giudice di merito, che, comeda costante orientamento di questa Corte, esula dai limiti del giudizio dilegittimità (fra altre, Cass. Sez. 3, 08/01/2025, n. 353, secondo cuil’interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito ed ècensurabile in sede di legittimità unicamente nei limiti consentiti dall’art.360, n. 5, c.p.c., ovvero per violazione dei canoni di ermeneuticacontrattuale, la quale deve dedursi con la specifica indicazione nel ricorsoper cassazione del modo in cui il ragionamento del giudice si sia discostatodai suddetti canoni, traducendosi, in caso contrario, la ricostruzione delcontenuto della volontà delle parti nella mera proposta di un’interpretazionediversa da quella censurata, come tale inammissibile in sede di legittimità).3. Infine, con la terza critica si prospetta la violazione degli artt. 97 e24 Cost. in relazione alla dedotta illegittimità dell’art. 22, comma 7, dellal.r. n. 32 del 1994, con riferimento alla clausola 6 del contratto.3.1. La doglianza si rileva inammissibile perché irrilevante, inconsiderazione della assorbente motivazione addotta dalla Corte in ordinealla riorganizzazione aziendale, che ha comportato la cessazionedell’incarico già ricoperto dalla odierna ricorrente.4. In ogni caso, va pure evidenziato che la sentenza impugnata èfondata anche su una ratio decidendi concorrente, che non è stataspecificamente attinta dai motivi di ricorso.Infatti, nella parte finale della pronuncia i giudici d’appello hanno svoltoun’ulteriore valutazione, di valore conclusivo, osservando che, persinonell’ipotesi di sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dellalegge regionale richiamata nel contratto, la relativa responsabilità sarebbestata ipotizzabile in capo alla P.A. solo per il periodo ad essa successivo,ribadendo, anche sotto questo diverso profilo, l’infondatezza della pretesaazionata con il presente giudizio.Numero registro generale 14795/2022Numero sezionale 2491/2026Numero di raccolta generale 19244/2026Data pubblicazione 11/06/2026In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile già solo in base a taleultima considerazione, per difetto di idonea impugnazione dell’ulteriore econcorrente motivazione addotta nella sentenza impugnata.Nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato, infatti,l’orientamento secondo cui qualora la decisione impugnata si fondi su unapluralità di ragioni, ciascuna idonea a sorreggere il decisum, i motivi diricorso devono essere specificamente riferibili, a pena di inammissibilità, aciascuna di dette ragioni (cfr. fra le tante Cass. n. 17182/2020; Cass. n.10815/2019) ed inoltre l'inammissibilità o l’infondatezza della censurai quali non risulterebbero in nessun caso idonei a determinarel'annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidatal'autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile origettata ( cfr. fra le tante Cass. n. 15399/2018).5. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidatiin euro 200,00, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19/05/2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]
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