CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2022
Cassazione n. 46600/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Alessandria in ordine al reato di cui all'art. 186 comma 2 lett B) e 2 sexies Dlgs 30 aprile 1992 n. 285 commesso in [OSCURATO:PERSONA] novembre 2016. Rilevato che il primo motivo di ricorso, volto a contestare il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. è riproduttivo del profilo di censura già fatto valere in sede di impugnazione ed adeguatamente disatteso dalla Corte di Appello. Va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). La Corte di Appello, con motivazione congrua e non illogica, ha ritenuto che la gravità della condotta di reato, con andatura del mezzo a zig zag in tarda serata in un tratto viario cittadino e conseguente pericolo per gli altri utenti della strada, oltre che della persona trasportata i fosse di ostacolo alla ravvisabilità della richiesta causa di non punibilità. Considerato che il secondo motivo di ricorso, volto a contestare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è parimenti la riproposizione di analoga doglianza già dedotta in appello, in assenza di confronto critico con la sentenza impugnata in cui si dà atto che non erano ravvisabili nel caso di specie elementi tali da giustificare una attenuazione del trattamento sanzionatorio e che l'imputato era gravato da plurimi precedenti specifici. Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] es