CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 febbraio 2025
Cassazione n. 31480/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza indicata in epigrafe con cui la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del 8 febbraio 2021 emessa dal Tribunale di Siracusa in ordine al delitto di cui all'art. 385 cod. pen. 2. Il ricorrente deduce vizi di motivazione e violazione di legge in ordine all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché tardivo. 4. Deve in proposito rilevarsi che la decisione della Corte di appello di Catania, intervenuta in data 18 giugno 2024, è stata depositata, conformemente al termine indicato in sentenza entro i novanta giorni, scadenti il 16 settembre 2024; da tale data decorrevano i 45 giorni entro i quali poter impugnare la sentenza, circostanza che, alla luce del proposto ricorso il 27 febbraio 2025, anche a voler considerare i 15 giorni previsti dall'art. 585, comma 1 -bis, cod. proc. pen., determina la tardività dell'impugnazione che sarebbe dovuta intervenire, al più, entro il 15 novembre 2024. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il