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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 giugno 2025

Cassazione n. 32400/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Venezia del 6 giugno 2024, che ha confermato la decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Vicenza il 28 gennaio 2021, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di 1 anno e 6 mesi di reclusione, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui agli art. 8 (capo 1), 5 (capo 2), 10 (capo 3) e 11 (capo 4) del d.

Igs. 74 del 2000.

Fatti accertati in Arzignano dal 2013 al 2017.

Rilevato che il presente ricorso è stato proposto tardivamente, ossia il 6 novembre 2024, a fronte di sentenza del 6 giugno 2024, depositata il 26 giugno 2024, con termine per il deposito della motivazione fissato in 90 giorni, per cui il termine per impugnare scadeva il 19 ottobre 2024.

Richiamata l'affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 42390 del 26/09/2024, Rv. 287199 e Sez. 3, n. 43835 del 12/10/2023, Rv. 285332), secondo cui, in tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., che aumenta di quindici giorni i termini per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza, non trova applicazione in caso di appello avverso sentenza emessa, come nel caso di specie, in esito a giudizio abbreviato richiesto dal procuratore speciale dell'imputato, da intendersi presente in giudizio ex art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen., in ragione della scelta del rito effettuata, essendo irrilevante che la sentenza lo abbia indicato assente.

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché tardivo e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 13 giugno 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Venezia del 6 giugno 2024, che ha confermato la decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Vicenza il 28 gennaio 2021, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di 1 anno e 6 mesi di reclusione, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui agli art. 8 (capo 1), 5 (capo 2), 10 (capo 3) e 11 (capo 4) del d. Igs. 74 del 2000. Fatti accertati in Arzignano dal 2013 al 2017. Rilevato che il presente ricorso è stato proposto tardivamente, ossia il 6 novembre 2024, a fronte di sentenza del 6 giugno 2024, depositata il 26 giugno 2024, con termine per il deposito della motivazione fissato in 90 giorni, per cui il termine per impugnare scadeva il 19 ottobre 2024. Richiamata l'affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 42390 del 26/09/2024, Rv. 287199 e Sez. 3, n. 43835 del 12/10/2023, Rv. 285332), secondo cui, in tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., che aumenta di quindici giorni i termini per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza, non trova applicazione in caso di appello avverso sentenza emessa, come nel caso di specie, in esito a giudizio abbreviato richiesto dal procuratore speciale dell'imputato, da intendersi presente in giudizio ex art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen., in ragione della scelta del rito effettuata, essendo irrilevante che la sentenza lo abbia indicato assente. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché tardivo e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 giugno 2025.