CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 gennaio 2026
Cassazione n. 05659/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 10408 del ruolo generale dell’anno 2024proposto GIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in forza di procura speciale notarile (rep. n. 4105 del 9.4.2024)allegata al ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso gli indirizzi di posta elettronica dei difensori (PEC): [OSCURATO:EMAIL];[OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA]: Tributi art. 37, comma 3, del d.PR n. 600/73-interposizione ittizia - amministratore di fatto Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di Giustizia di II grado della Lombardia n. 3228/02/2023, depositata in data 31ottobre 202 3 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA] Viscido di Nocera; [OSCURATO:PERSONA] 1. Dalla sentenza e dagli atti di causa si evince, in punto di fatto, che: 1) previo p.v.c. della Guardia di Finanza, l’Agenzia delle entrate aveva emesso: a) nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] liquidazione, esercente l’attività di Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci (estin ta in data 18.7.2019), quattro avvisi di accertamento con i quali venivano recuperati per gli anni 2016-2018, i costi dedotti, ai fini Ires e Irap, e detratti ai fini Iva, in relazione a fatture afferenti ad operazioni ritenute oggettivamente inesistenti emesse nell’ambito di una complessa frode fiscale , oltre sanzioni e due atti di contestazione sanzioni per omesso versamento delle ritenute –tutti notificati a [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di legale rappresentante della suddetta società, e a Giuse ppe [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di amministratore di fatto; 2) avverso i suddetti atti impositivi [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] aveva proposto ricorsi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano che, con sentenza n. 3827/06/2021, previa riunione, li aveva rigettati; 3)avverso la sentenza di primo grado il contribuente aveva proposto appello cui aveva controdedotto l’Agenzia delle entrate chiedendone il rigetto; 4) la Corte di Giustizia di II grado della Lombardia, con la sentenza n.n. 3228/02/2023, depositata in data 31 ottobre 2023, aveva rigettato il gravame confermando la legittimità degli atti impositivi impugnati. 2. Nella suddetta sentenza, per quanto di interesse, in punto di diritto, la CGT di II grado ha osservato che: 1)atteso che non operava l’art. 7 del d.l. n. 269/2003 circa la riferibilità delle sanzioni esclusivamente alla persona giuridica nell’ipotesi di società artificiosamente costituita allo scopo di creare uno schermo per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari commessi dal rappresentante o amministratore della società agente per proprio personale vantaggio (è richiamata Cass. n. 10975 del 2019), nella specie,[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], quale amministratore di fatto della società cooperativa [OSCURATO:PERSONA], rispondeva delle sanzioni tributarie al pari dell’amministratore di diritto, essendo stata detta società costituita fittiziamente al solo scopo di evadere i tributi e di percepire indebiti rimborsi tributari; 2) in particolare, dalle risultanze delle indagini della GDF era emersa l’esistenza di un vasto giro fraudolento di società cooperative aderenti al [OSCURATO:PERSONA], organizzato dal [OSCURATO:PERSONA] il quale non versava le imposte dovute dal Consorzio e, tantomeno, quelle dovute dalle cooperative da lui gestite tramite amministratori di paglia; 3) il [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai contestato i rilievi dell’Ufficio - divenuti definitivi - nei confronti delle società cooperative (tra cui la [OSCURATO:PERSONA]), limitandosi ad eccepire soltanto l’inesistenza del rapporto di amministrazione di fatto con la [OSCURATO:PERSONA]; 4) dagli atti era risultato che [OSCURATO:PERSONA] fatturava al Consorzio VEGA di appartenenza che, a sua volta, fatturava al Consorzio [OSCURATO:PERSONA], con articolato schema fraudolento costituito al fine di evadere il pagamento dei tributi e di ottenere indebiti rimborsi Iva; 5) come risultato dai documenti sequestrati dai militari (tra cui un dettagliato elaborato in cui erano indicate le cooperative e gli organigrammi con le diverse attività svolte e le istruzioni operative volte a frodare il Fisco) nonché dagli stessi computers controllati dai verificatori, l’articolato schema fraudolento posto in essere con la costituzione fittizia delle cooperative aderenti al Consorzio faceva capo al contribuente che impartiva direttamente le relative direttive; 6) tenuto conto del fatto che [OSCURATO:PERSONA] era risultata una società fittizia, costituita al solo fine di evadere i tributi e incassare indebiti rimborsi, direttamente collegata con le altre cooperative e il Consorzio, gestito da [OSCURATO:PERSONA], quale artefice della complessa frode fiscale e diretto destinatario dei relativi vantaggi, andavano confermati nei suoi confronti gli impugnatiaccertamenti. 3. Avverso la suddetta sentenza [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. 4.Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. 5.Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va preliminarmente disattesa la richiesta avanzata dal ricorrente, in memoria, di applicazione dell’art. 21 bis D.Lgs. n. 74/2000 avuto riguardo alla sentenza penale divenuta irrevocabile (il 15.10.2024) del Tribunale di Bergamo n. 1412/2024 che aveva assolto il [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p., per non avere commesso il fatto (anche) per i reati di cui alle lettere M ed N (ai sensi degli artt. 110 c.p. e 10-quater del d.lgs. n. 74/2000) a lui contestati, quale concorrente, nella presunta qualità di amministratore di fatto della cooperativa diZETA JOB. 1.1.Invero, l’operatività dell’art. 21-bis cit. è da escludere in quanto - premesso che l’art. 21-bis cit. postula che la sentenza irrevocabile di assoluzione sia “pronunciata … sugli stessi fatti materiali” oggetto del giudizio tributario (v. anche Cass. n. 14338/25) -nella specie: 1) la mera allegazione che la sentenza penale n. 1412/2024 emessa dal Tribunale di Bergamo, aveva assolto [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (“per non avere commesso il fatto”) e che essa riguardava i medesimi fatti oggetto del giudizio tributario non può considerarsi sufficiente, essendo necessario che siano indicati gli specifici fatti edelementi - oggetto di puntuale accertamento nella sentenza penale –rispetto ai quali viene ravvisata l’identità e per i quali, dunque, viene invocato il giudicato; 2) in ogni caso, difetta una “identità di fatti materiali” laddove nella sentenza penale si fa riferimento all’imputazione del reato di indebita compensazione di cui all’art. 10-quater del d.lgs. n. 74/2000, per gli anni 2017-2018, in capo a Giuseppe d’Armento quale amministratore di fatto a titolo di concorrente ai sensi dell’art. 110 c.p. (“ posto che [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] non rivestiva alcuna qualifica formale gestoria all’interno di nessuna delle cooperative di cui si discute, l’unica qualifica soggettiva a lui riferita tra quelle indicate in imputazione idonea ad assumere penale rilevanza in relazione ai reati contestati ex art. 10 quater cit. è quella di amministratore di fatto delle cooperative alle quali di volta in volta si riferiscono le indebite compensazioni.Infatti, né la qualifica in sé di Presidente del [OSCURATO:PERSONA] peraltro per i capi fino ad I - che il [OSCURATO:PERSONA] assunse in periodo successivo al tempus commissi delicti, né quella di membro del relativo comitato direttivo né ancora di eventuale amministratore di fatto di [OSCURATO:PERSONA] con riguardo ai capi M e N sono idonee di per sè ad integrare in concreto la qualifica soggettiva del reato proprio di cui all’art. 10 quater che può essere commesso soltanto dal contribuente tenuto a presentare il modello F24 e legittimato, ex art. 17 ssdel d.lgs. n. 241 del 1997, ad effettuare pagamenti di imposta utilizzando in compensazione crediti verso l’Erario, soggetto che è individuabile nel caso di specie unicamente nella cooperativa interessata. D’altronde, un ipotetico concorso esterno - pur ipotizzabile senza mutazione del fatto contestato-presupponendo comunque che l’extraneus abbia fornito il proprio contributo causale consapevole all’indebita compensazione … avrebbe richiesto la specifica descrizione in imputazione della tipologia di un siffatto contributo partecipativo ovvero la sua chiara emersione dall’istruttoria, aspetti la cui mancanza in concreto induce a soffermarsi nella valutazione dell’autoria delittuosa esclusivamente sulla qualifica di amministratore di fatto della cooperativa”, v. pag.5 della sentenza penale allegata ) mentre l a presente controversia involge la sostanziale contestazione in capo a [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], per gli anni 2016-2018, delle condotte evasive della società [OSCURATO:PERSONA], non nella posizione di (mero) amministratore di fatto ma quale dominus dell’intero meccanismo fraudatorioed effettivo trasgressore, con conseguente imputazione a quest’ultimo dei redditi maturati dall’ente e delle relative imposte nonché irrogazione delle sanzioni (quale “concorrente” ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 472/97). Questa mancanza di identità tra i fatti materiali nei due giudizi osta ab origine all’applicabilitàdell’art. 21bis cit. senza che nella fattispecie in esame rilevi la questione da ultimo rinviata a nuovo ruolo dalle Sezioni Unite con ordinanza interlocutoria n. 31961 del 2025. 2.Va, altresì, rigettata l’eccezione dell’efficacia di giudicato esterno formatosi (come da attestazione in atti di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c)con riguardo alla sentenza n. 411/2023della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia che, ad avviso della contribuente, avrebbe escluso la qualifica di amministratore di fatto attribuita in capo a [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] per la società [OSCURATO:PERSONA] (una delle società interessate dallo stesso PVC) in ordine agli stessi fatti oggetto del presente giudizio. Invero, premesso che, in materia tributaria, l'effetto vincolante del giudicato esterno opera nel caso di giudizi identici - per soggetti, causa petendi e petitum - ma nei soli limiti dell'accertamento delle questioni di fatto e non anche in relazione alle conseguenze giuridiche (Sez.5, Or d. n. 6405 del 11/03/2025) , nella specie trattasi di controversia avente ad oggetto l’impugnativa di diversi atti impositivi; in ogni caso, la sentenza n. 411/2023 ( che aveva annullato definitivamente l’atto di contestazione n. T9DCOIH00153 con cui era stata contestata la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per le violazioni tributarie commesse dalla [OSCURATO:PERSONA], nel presupposto che questi fosse amministratore di fatto della società) riguarda questioni non decisive nel presente giudizio,ossia il ruolo di amministratore di fatto del [OSCURATO:PERSONA] e il titolo di responsabilità concorsuale dello stesso laddove la sostanziale contestazione mossa con gli atti impositivi oggetto dell’impugnativa nel presente giudizio involge la posizione del [OSCURATO:PERSONA], quale dominus dell’intero meccanismo fraudolento ( interponente ) ed effettivo trasgressore e,dunque, il titolo di responsabilità in proprio dello stesso. 3.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 cpc, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2639 c.c. e 62 DPR n. 600/73 per avere la Corte di II grado qualificato il contribuente come amministratore di fatto della società cooperativa [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione senza avere accertato ed indicato quali fossero gli specifici atti di gestione compiuti onde stabilirne la continuatività e la significatività ai fini della detta qualificazione. 3.1.Il motivo è infondato. 3.2. Questa Corte ha condivisibilmente affermato che «Intema di società, la persona che, benché priva della corrispondente investitura formale, si accerti essersi inserita nella gestione della società stessa, impartendo direttive e condizionandone le scelte operative, va considerata amministratore di fatto ove tale ingerenza, lungi dall'esaurirsi nel compimento di atti eterogenei ed occasionali, riveli avere caratteri di sistematicità e completezza» (Cass., 01/03/2016, n. 4045; Sez.5, Ordinanza n. 1546 del 19/01/2022; Cass. n. 8837 del 2024); peraltro, si è chiarito come, pur richiedendo in linea di massima per la configurabilità dell’amministratore di fatto una ingerenza nella gestione completa e sistematica (Cass. 9795/1999, 16184/2016, 21730/2020), il requisito della sistematicità non sia necessario nel caso di compimento di atti di assoluta rilevanza per la vita dell’impresa, tali da potersi giustificare solo grazie all’effettivo inserimento nella gestione (Cass. 2952/2015; Sez.1, Ordinanza n. 23213 del 13/08/2025). 3.3. Nella sentenza impugnata, la CGT di II grado – in ossequio ai suddetti principi -ha ritenuto comprovata, in base alle risultanze delle indagini della GDF, (e, in particolare, in base alla documentazione sequestrata e al contenuto dei computers controllati dai verificatori) la qualità di amministratore di fatto della società cooperativa [OSCURATO:PERSONA] in capo a [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] avuto riguardo al ruolo dello stesso di “artefice” della complessafrode all’Erario, perpetrata negli anni 2016-2018, mediante la predisposizione di una struttura consortile ([OSCURATO:PERSONA]) che si avvaleva, per l’esecuzione di prestazioni di manodopera ai clienti/committenti, di fittizie consorziate cooperative, dedite all’evasione dei tributi e dei contributi previdenziali. In base a tale articolato schema fraudolento, nel quale era inserita anche la società cooperativa [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima fatturava al Consorzio VEGASERVIZI di appartenenza che, a sua volta, fatturava al Consorzio [OSCURATO:PERSONA], al solo fine di evadere il pagamento dei tributi e di incassare indebiti rimborsi Iva, e il Consorzio [OSCURATO:PERSONA] (per il tramite del [OSCURATO:PERSONA]) attraverso l’emissione di fatture false da parte di [OSCURATO:PERSONA], conseguiva illeciti rimborsi Iva per prestazioni di lavoro mai eseguite. Pertanto, la valutazione positiva circa il ruolo di amministratore di fatto della società cooperativaZETA JOB in capo al [OSCURATO:PERSONA] è stata compiuta dal giudice di appello sulla base dell’emersa concreta gestione di fatto in toto, pluriennale, da parte di quest’ultimo dell’attività del Consorzio, schermo delle attività delle singole cooperative e, dunque, anche della società cooperativa [OSCURATO:PERSONA] , in quanto inserita in tale schema fraudolento. Tale giudizio di merito, formulato, come detto, nel rispetto dei principi nomofilattici affermati da questa Corte, non è evidentemente sindacabile in questa sede di legittimità. 4. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.,la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 D.L. n. 269/2003, 2, 9 e 11 D.Lgs. n. 472/97, 37 DPR n. 600/73, nonché la violazione delprincipio del ne bis in idem stante l’applicazione delle sanzioni due volte per il medesimo fatto, per avere la Corte di II grado confermato la legittimità (anche) delle sanzioni “imputate” (ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 472/97) al ricorrente per la sua presunta qualifica di amministratore di fatto relative ai quattro avvisi di accertamento e ai dueatti di irrogazione di sanzioni, sebbene, per quelle stesse sanzioni, l’Ufficio avesse emesso , in via diretta , nei confronti di D’[OSCURATO:PERSONA] atto di contestazione ( sempre ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 472/97) avente il n. T9DCIH00153, notificato in data 26.05.2021 successivamente alla notifica dei quattro avvisi di accertamento e dei due atti di irrogazione in questione, e annullato dalla Corte di Giustizia di secondo grado della Lombardia con la sentenza n. 411/2023, depositata il 03.02.2023 (asseritamente passata in giudicato per mancata impugnazione con ricorso per cassazione da parte dell’Ufficio), prodotta dal contribuente nel giudiz io in esame con la memoria in vista della udienza del 23.10.2023e non esaminata dal giudice di appello. 5. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione di legge processuale (artt. 7 D.L. n. 269/2003, 2, 9 e 11 D.Lgs. n. 472/97, 37 DPR n. 600/73 nonché la violazione del principio del ne bis in idemper essere state le medesime sanzioni applicate due volte, riproponendo le medesime censure prospettate con il secondo motivo sotto il profilo della violazione di legge processuale (error in procedendo). 6. Ilsecondo e il terzo motivo - da trattare congiuntamente per connessione in quanto prospettano, sotto profili diversi (error in iudicando e error in procedendo), la medesima questione -si profilano infondati . 6.1.In particolare, il ricorrente si duole di un’asserita duplicazione di sanzioni in quanto le sanzioni sarebbero state applicate al [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 9 D.Lgs. n. 472/97, una prima volta nei quattro avvisi diaccertamento e nei due atti di irrogazionesanzioni che formano oggetto del presente giudizio e, poi, una seconda volta, sempre ai sensi dell’art. 9, con l’atto di contestazione n. T9DCOIH00153 (notificato il 26.5.2021), annullato dalla Corte di secondo grado di Milano con sentenza n. 411/2023. In disparte il rilievo che,in tale caso, l’atto emesso, in ipotesi, in violazione del principio del ne bis in idem sarebbe il secondo (n. T9DCOIH00153), nella specie, mentre con gli atti impositivi impugnati nella presente controversia viene contestata la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per le violazioni tributarie commesse dalla società [OSCURATO:PERSONA], quale dominus dell’intera operazione fraudolenta, con traslazione in capo allo stesso dei redditi della società e delle relative imposte, nell’atto di contestazione n. T9DCOIH00153 l’Amministrazione aveva contestato la responsabilità concorsuale di [OSCURATO:PERSONA] quale(mero) amministratore di fatto della società [OSCURATO:PERSONA]. 6.2.In ogni caso , proprio l’annullamento dell’atto di contestazione oggetto della sentenza della CGT2 Lombardia n. 411/2023(per mancata prova della qualità di amministratore di [OSCURATO:PERSONA] in capo a [OSCURATO:PERSONA])ha escluso in radice il rischio di duplicazione delle sanzioni. 7. Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n.4 cpc, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 112 c.p.c. per avere la Corte di II grado, in relazione agli obblighi del pagamento delle imposte da parte del [OSCURATO:PERSONA],riformato totalmente la statuizione contenuta nella sentenza di primo grado favorevole al [OSCURATO:PERSONA], senza che l’Ufficio avesse proposto appello, violando così il giudicato interno che si era formato sul punto, con esclusione dell’obbligo dipagamento delle imposte, e pronunciando ultra petita. In particolare, ad avviso del ricorrente, nella sentenza n. 3827/06/2021, la CTP di Milano avrebbe escluso chiaramente l’accertamento di imposte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA](“Gli atti di accertamento e quello di recupero d’imposta risultano invero emessi nei confronti della società e notificati all’amministratore di fatto, senza alcun diretto accertamento d’imposta nei suoi confronti” pag. 4; “Per quanto invece concerne l’eccezione del ricorrente in ordine all’inesistenza di una norma che contempli la responsabilità dell’amministratore di fatto per le obbligazioni tributarie riferibili a società di capitali, la stessa è infondata in quanto, comasopra evidenziato, l’Ufficio non ha direttamente accertato alcuna imposta nei confronti del ricorrente, avendo irrogato nei confronti di quest’ultimo solo il trattamento sanzionatorio”, pag. 5 della sentenza di primo grado), senza che avverso tali statuizioni l’Ufficio avesse proposto appello, con conseguente formazione di giudicato interno sul punto a favore del contribuente. 7.1.Il motivo è infondato. 7.2.Questa Corte ha precisato che in tema di appello, la mancata impugnazione di una o più affermazioni contenute nella sentenza può dar luogo alla formazione del giudicato interno soltanto se le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi, avendo risolto questioni controverse che, in quanto dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, e non anche quando si tratti di mere argomentazioni oppure della valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente ad altri, concorrano a formare un capo unico della decisione (ex plurimis, Cass. n. 21566 del 2017; Cass. 04/10/2018, n. 24358; Cass. 31/01/2018, n. 2379);sicché l'acquiescenza alle parti della sentenza non impugnata non si verifica quando queste si pongano in nesso conseguenziale con altra e trovino in essa il suo presupposto (Cass.23/09/2016, n. 18713; Cass. 25/06/2020, n. 12649). 7.3.Nella specie, avuto riguardo al contenuto della sentenza di primo grado – allegata al ricorso in ossequio al principio di autosufficienza –le statuizioni della CTP per cui “gli atti di accertamento e quello di recupero d’imposta risultano invero emessi nei confronti della società e notificati all’amministratore di fatto, senza alcun diretto accertamento d’imposta nei suoi confronti” (pag. 4) e “l’Ufficio non ha direttamente accertato alcuna imposta nei confronti del ricorrente, avendo irrogato nei confronti di quest’ultimo solo il trattamento sanzionatorio” (pag. 5), lungi dal concretare capi completamente autonomi, suscettibili di dare luogo alla formazione di un giudicato interno, costituiscono mere argomentazioni del giudice di primo grado che , nel confermare conclusivamente la legittimità degli atti impositivi impugnati rigettando i ricorsi riuniti, ha osservato che pur non avendo l’Ufficio effettuato “alcun diretto accertamento d’imposta nei confronti [del ricorrente]“, [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] – che non aveva, in sostanza, contestato i rilievi operati nei confronti della società cooperativa, negando soltanto lapropria qualità di amministratore di fatto della stessa e che era risultato dalle indagini della GDF“orchestratore” dell’attività del Consorzio di cooperative attraverso cui veniva perpetrata la frode fiscale -fosse responsabile (anche) per le obbligazioni tributarie e sanzionatorie della società, quale amministratore di fatto(anche) della cooperativa [OSCURATO:PERSONA] , risultata dalle indagini della GDF società meramente fittizia (“inserita in uno schema fraudolento ai fini tributari il cui scopo era produrre fatture per operazioni inesistenti per consentire a terzi –e in particolare al [OSCURATO:PERSONA]- l’evasione dell’Iva e dei contributi previdenziali oltre a trattenere per sé l’Iva incassata sulle fatture per prestazioni inesistenti”, pag.5), con conseguente presunzione di costituzione della stessa quale strumento per commettere gli illeciti tributari dell’effettivo dominus e sostanziale imputabilità all’amministratore di fatto della responsabilità ex art. 37, terzo comma, d.P.R. n. 600 del 1970, quale effettivo possessore del reddito della società interposta. 7.4. Ne consegue che la mancata impugnazione da parte dell’Ufficio delle affermazioni contenute nella sentenza di primo grado concernenti il mancato diretto accertamento di alcuna imposta nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] non ha comportato la formazione dell’assunto giudicato interno, non trattandosi di questione dotata di una propria individualità o autonomia né tantomeno è configurabile un vizio di extrapetizione del giudice di appello nell’avere confermato la legittimità degli atti impositivi impugnati e dunque la responsabilità ex art. 37, comma 3, cit. del contribuente (anche) per le obbligazioni tributarie e sanzionatorie della società. 8. Con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 9 del D.Lgs. n. 472/97, 37, comma 3 DPR n. 600/73 per avere la Corte di II grado, sia in relazione all’obbligo di pagamento delle imposte che in relazione al trattamento sanzionatoriodi cui agli atti impositivi impugnati, imputato il reddito di [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] come effettivo possessore dello stesso senza che, sotto entrambi i profili, fosse mai stata attivata, in sede amministrativa, la procedura dell’art. 37, comma 3 DPR n. 600/73 ai fini dello spostamento del reddito da un soggetto (che lo aveva dichiarato, nel caso di specie, la società) ad un altro soggetto ([OSCURATO:PERSONA]) e senza che nel processo fossero emersi i presupposti per l’attivazione di tale procedura.Il ricorrente evidenzia, al riguardo , che l’Ufficio, lungi dall’applicare l’art. 37, comma 3, cit., aveva emesso nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA], per gli anni 2016-2018, regolari accertamenti ai fini Ires, Irap e Iva, oltre sanzioni, applicando, invece, al [OSCURATO:PERSONA], a titolo di concorrente, le sanzioni ai sensi dell’art.9 del D.lgs. n. 472/97. Ciò posto, ad avviso del ricorrente, l’applicabilità della disciplina di cui all’art. 37, comma 3, del DPR n. 600/73 competeva in via esclusiva all’Agenzia delle entratee, in ogni caso, l’Ufficio non aveva offerto la prova “puntuale e circostanziata” circa l’imputazione del reddito della società in capo al [OSCURATO:PERSONA]. 8.1.Il motivo è infondato. 8.2. Il meccanismo che, nel nostro ordinamento, mira a riallineare l’attività svolta da un altro soggetto sull’effettivo percettore dei redditi è quello previsto dall’art. 37, terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 che dispone: «In sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona». Per la sua ampia latitudine, l’applicazione di questa norma non è limitata dalla tipologia di reddito oggetto di accertamento e, dunque, si estende anche al reddito d’impresa e all’ipotesi in cui l’interposto sia una società di capitali, salva la necessaria specifica verifica della relazione di fatto tra contribuente e reddito peroperare la traslazione del reddito d’impresa prodotto all’effettivo titolare. Si è, quindi, affermato che «in tema di accertamento sulle imposte dirette e sull’Iva, nei confronti del soggetto che abbia gestito uti dominusuna società di capitali si determina, ai sensi dell’art. 37, terzo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, la traslazione del reddito d’impresa, e delle relative imposte, in quanto effettivo possessore del reddito della società interposta; inoltre, in tale ipotesi, tra i due soggetti si instaura un rapporto di mandato senza rappresentanza, dove il mandatario è il gestore uti dominus e la mandante è la società, sicché, ove le prestazioni di servizi cui il primo abbia partecipato per conto della seconda siano soggette a IVA, pure il rapporto giuridico tra il mandatario e la società interposta è soggetto all’IVA; a tali fini incombe sull’Amministrazione finanziaria l’onere di provare, anche solo in via indiziaria, il totale asservimento della società interposta all’interponente, spettando quindi al contribuente l’onere di fornire la prova contraria dell’assenza di interposizione ovvero della mancata percezione dei redditi del soggetto interposto» (Cass. n. 23231 del 2022). L’oggetto della prova incombente sull’Amministrazione finanziaria non attiene agli elementi costitutivi dell’interposizione; quel che rileva è che il soggetto nei confronti del quale è rivolto l’accertamento sia l’effettivo possessore del reddito per interposta persona. La funzione della norma, dunque, è quella di evitare che il contribuente (effettivo possessore) si sottragga al prelievo occultando all’Amministrazione finanziaria la propria identità di contribuente, ricorrendo a interposizioni tali da attribuire a terzi il possesso del reddito. In altri termini, il possesso del reddito «per interposta persona» costituisce il fatto ignoto oggetto della prova logica a carico dell’Ufficio, quale elemento che lega il reddito prodotto dal soggetto interposto al titolare effettivo. La rilevanza dell’effettivo possesso del reddito rispetto alla sua titolarità formale sancisce la prevalenza della sostanza (possesso del reddito) sulla forma (titolarità del reddito) e della realtà sull'apparenza, dovendosi individuare non la natura fittizia o ingannevole della titolarità del reddito, bensì l'effettività dell’esercizio del possesso del reddito a prescindere dalla sua formale titolarità (Cass. 25/07/2022, n. 23231; Cass., sez. 5, n. 1369 del 2024). 8.3.Ciò che rileva ai fini tributari è, pertanto, che l'interponente disponga delle risorse del soggetto interposto uti dominus; infatti, è nella prova della relazione dell’interponente con la fonte di reddito del soggetto interposto che si risolve la prova del «possesso» del reddito. Inoltre, trattandosi di possesso come situazione di fatto tale da comportare l’individuazione di un titolare effettivo del reddito complessivo diverso e divergente dal titolare formale è coerente che la prova sia affidata anche a circostanze di carattere indiziario. (Cass. 17/02/2022, n. 5276). 8.4. Coerentemente con la funzione della previsione, la disciplina dell'interposizione non prevede una responsabilità aggiuntiva dell'interposto oltre a quella dell'interponente, poiché la norma ha la funzione di attribuire l'onere del pagamento delle imposte a carico dell'effettivo titolare dei redditi, mentre l'interposto non è soggetto passivo di imposta in quanto non ha il possesso dei redditi; se quindi risulta accertato che il possessore del reddito è l'interponente, che si cela all'Erario nascondendosi dietro l'interposto, è esclusivamente in capo a questi che va determinato il reddito, attribuendogli anche quanto solo in apparenza conseguito dall'interposto (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 29228). 8.5. Costituisce, inoltre, principio consolidato quello per cui la disciplina prevista dall’art. art. 37 cit. non presuppone necessariamente un comportamento fraudolento da parte del contribuente, essendo sufficiente un uso improprio, ingiustificato o deviante di un legittimo strumento giuridico, che consenta di eludere l'applicazione del regime fiscale costituente il presupposto d'imposta (Cass. 27/04/2021, n. 11055; da ultimo, Cass., sez. 5, n. 1369 del 2024). 8.6. Questo inquadramento ha immediate conseguenze anche sul piano sanzionatorio. L’irrogazione delle sanzioni, difatti, trova il suo diretto riferimento nella condotta dell’interponente, il quale è sanzionato in proprio, in relazione all’avvenuta traslazione del reddito e dei relativi tributi dell’ente collettivo, con conseguente imputazione anche delle condotte evasive. La fattispecie è esterna al perimetro dell’art. 7 d.l. n. 269 del 2003, perché il rapporto fiscale che viene in considerazione non è quello, previsto dalla citata norma, «proprio di società o enti con personalità giuridica» ma, in conseguenza della traslazione del reddito all’effettivo possessore ex art. 37, terzo comma, d.P.R. n. 600 del 1970, quello specifico e proprio dell’interponente. Il contribuente non riveste, in questo caso, la posizione di amministratore ma è l’effettivo possessore dei redditi formalmente intestati alla società come se fossero stati da lui prodotti, sicché assume rilievo, anche per tale versante, il suo rapporto fiscale, con le correlate sanzioni per gli inadempimenti e le violazioni che lo caratterizzano, e non quello della società (Cass., sez. 5, n. 23149 del 2025; Cass., sez. 5, n. 33434 del 2022). 8.7. Nella sentenza impugnata la CGT di II grado – attenendosi ai suddetti principi -a fronte della emissione da parte dell’Ufficio nei confronti della società cooperativaZETA JOB di quattro avvisi di accertamento , per gli anni 2016 - 2018, ai fini Ires, Irap e Iva afferenti ad operazioni ritenute inesistenti in ordine alla complessafrode emersa dalle indagini della GdF e di due atti di contestazione sanzioni per omesso versamento delle ritenute – tutti notificati (anche) a [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], quale amministratore di fatto– ha confermato la legittimità degli atti impugnati ritenendo - posto la mancata contestazione da parte del contribuente dei rilievi effettuati nei confronti delle società cooperative - comprovato dall’Ufficio - in base agli elementi indiziari, stimati gravi, precisi e concordanti, emersi dall’indagine condotta dalla GDF denotanti la gestione di fatto in toto da parte di [OSCURATO:PERSONA] dell’attività della struttura consortile costituente lo schermo delle singole cooperative (tra cui [OSCURATO:PERSONA]), quali società fittizie inserite nello schema fraudolento finalizzato a fare conse guire al Consorzio, attraverso l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, l’evasione dell’Iva e dei contributi previdenziali oltre il trattenimento dell’Iva incassata sulle dette fatture- il totale asservimento della società cooperativa interposta ([OSCURATO:PERSONA]) all’interponente con effettivo possesso, per interposta società, dei redditi formalmente intestati a quest’ultima (“ la partecipazione attiva del sig. D’Armentorisulta dalle indagini effettuate dai militari della Guardia di Finanza che hanno ricostruito l’articolato schema fraudolento posto in essere con la costituzione delle cooperative che facevano capo al contribuente come dimostrato dai documenti sequestrati; tra i documenti sequestrati è stato rinvenuto, nella scrivania del contribuente, un dettagliato elaborato in cui sono indicate le cooperative e gli organigrammi con le diverse attività svolte e le istruzioni operative volte e frodare il fisco e a conseguire illeciti rimborsi come risulta altresì dai computers controllati dai verificatori in cui è stato rilevato lo stretto collegamento tra il consorzio e le cooperative fittiziamente costituite a cui le direttive venivano date direttamente dal sig. [OSCURATO:PERSONA]”). 8.8. V a , infine, r ibadito che nel procedimento civile - così come in quello tributario, non sussistendo sul punto preclusione di compatibilità -l'applicazione del principio "iura novit curia", di cui all'art. 113, comma primo, cod. proc. civ., fa salva la possibilità-doverosità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa; ricercando, a tal fine, le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, e ponendo a fondamento della sua decisione disposizioni e princìpi di diritto eventualmente anche diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti. Con il solo limite di trattarsi, appunto, di qualificazione giuridica del rapporto, e non di immutazione della fattispecie con conseguente violazione - in ultra ovvero extrapetizione - del principio di correlazione tra il chiesto ed il pronunciato ex art.112 cod.proc.civ. (Cass.25140/10; Cass. 12943/12; Sez.5, Ord . n. 11629 del 11/05/2017; sez.6 - 1, n. 8645 del 09/04/2018). Nella specie, la CGT ha ritenuto legittimi gli atti impositivi impugnati limitandosi a qualificare autonomamente la fattispecie posta a fondamento della pretesa fiscale (incluso il profilo sanzionatorio)in termini di sostanziale interposizione fittizia ex art. 37, terzo comma, d.P.R. n. 600 del 1970, senza eccedere il thema decidendume alterare la sostanza dell’accertamento fondato sulla contestazione, solo formalmente ascritta alla società, della frode emersa dalle indagini della GDF con l’evidente ruolo di organizzatore della stessa in capo al [OSCURATO:PERSONA], amministratore di fatto delle cooperative quali società fittizie operanti sotto lo schermo del Consorzio. 9.In conclusione il ricorso va rigettato. 10. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle s