CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 39968/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 6.3.2023 della Corte di Appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Bologna ha integralmente confermato la condanna alla pena di nove mesi di reclusione pronunciata all'esito del primo grado di giudizio dal Tribunale di Ferrara nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all'art.4 comma 4-bis L. 401/1989 per aver in assenza della licenza prescritta dall'art. 88 T.U.L.P.S. svolto attività di raccolta di scommesse all'interno di un esercizio commerciale di cui era titolare per conto dell'allibratore straniero [OSCURATO:PERSONA], a sua volta privo di concessione rilasciata dall'[OSCURATO:PERSONA] del Monopoli di Stato. n.9 2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando cinque motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.. 2.1. Con il primo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 49, 51, 52 e 56 T.F.U.E., di essere a tutti gli effetti un Centro di [OSCURATO:PERSONA], la cui legittimità è stata riconosciuta dalla sentenza del 12.2.2012 della Corte EDU essendo il contratto di scommessa concluso dai singoli scommettitori italiani e il bookmaker comunitario attraverso la rete internet, ovverosia accedendo ad un server ubicato in altro Stato Comunitario. Sostiene che gli artt. 43 e 49 CE, informati al principio della parità di trattamento e di effettività, non consentono una normativa nazionale che impedisca qualsiasi attività transfrontaliera nel settore del gioco e che la sentenza CEDU del 12.9.2013 censura il sistema concessorio italiano affermando che accanto alla possibilità di operare nel territorio nazionale a mezzo dei titoli concessori rilasciati dallo Stato debba riconoscersi la possibilità di offrire in Italia attraverso il sistema transfrontaliero puro gli stessi servizi offerti all'estero dal bookmaker comunitario con la presenza del titolare del CED o dell'[OSCURATO:PERSONA] senza che si possa sanzionare penalmente il mancato conseguimento della concessione amministrativa quando lo stesso venga rifiutato o sia reso impossibile dallo Stato membro interessato 2.2. Con il secondo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione dì legge, che l'attività in contestazione era assentita da apposito titolo rilasciato dalla Questura ovverosia la comunicazione ex art. 1 comma 644 lett. e) L. n.190 del 2014, onde illegittimamente gli viene contestato il mancato conseguimento della licenza ex art. T.U.L.P.S. essendo stata proprio dalla legge di stabilità 2015 consentita l'operatività sia attraverso un regime concessorio di monopolio, sia attraverso un regime autorizzatorio. 2.3. Con il terzo motivo lamenta l'insussitenza dell'elemento soggettivo necessario al perfezionamento del reato a fronte dell'oggettiva difficolta di comprensione della normativa anche a causa del sovrapporsi di pronunce giurisprudenziali e di provvedimenti amministrativi di segno opposto come affermato da Tribunale di Catania del 18.1.2011 in applicazione del principio dell'errore di diritto dipendente da ignoranza inevitabile. 2.4. Con il quarto motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge, che il bookmaker [OSCURATO:PERSONA] era stato discriminato dal [OSCURATO:PERSONA] del 2012, come comprovato dalle prove documentali e da numerose pronunce sia di questa Corte, sia della Corte di Giustizia Europea, sia dei Tribunali di merito 2.5. Con il quinto motivo lamenta il diniego della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen. emergendo la particolare tenuità del fatto dal presente ricorso e dalla cessazione della sua attività commerciale con Bet 1128, il diniego delle attenuanti generiche malgrado l'incensuratezza dell'imputato e chiede in subordine di rideterminare la pena nel minimo edittale e di riconoscere la sospensione condizionale della pena [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso, compendiandosi in censure astratte che non solo risultano confusamente articolate ma che comunque non si confrontano con i puntuali rilievi svolti dalla sentenza impugnata in ordine alle medesime contestazioni proposte con l'atto di appello, deve essere dichiarato inammissibile. Ed invero, l'impugnativa in esame ripropone, in maniera niente affatto specifica, questioni ampiamente arate da questa Corte con esiti, peraltro, del tutto difformi da quelli sostenuti dalla difesa, a sostegno dei quali quest'ultima indica pronunce della Corte EDU e dei giudici di merito che definisce "recentissime", pur trattandosi in realtà di sentenze risalenti agli anni 2012-2015, In ordine al primo, al secondo e al quarto motivo da esaminarsi congiuntamente concernendo tutti la configurabilità del reato in contestazione, deve rilevarsi che emerge dalle stesse pronunce della Corte EDU citate dalla difesa che gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che imponga alle società interessate a esercitare attività collegate ai giochi d'azzardo l'obbligo di ottenere un'autorizzazione di polizia, in aggiunta a una concessione rilasciata dallo Stato al fine di esercitare simili attività, e che limiti il rilascio di una siffatta autorizzazione segnatamente ai richiedenti che già sono in possesso di una simile concessione e, con ciò, legittimando il contesto normativo interno fondato sul criterio del doppio binario (cfr. sentenza Biasci, Corte di Giustizia UE, sez. 3, del 12 settembre 2013). In altri termini, è stata ritenuta compatibile con le norme del Trattato CE la disciplina prevista dall'art. 88 TULPS, alla stregua della quale "la licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione", e dall'art. 2, comma 1 ter, d.l. 25 marzo 2010, n. 40, convertito con I. n. 73 del 2010, in base al quale "l'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la licenza ivi prevista, ove rilasciata per esercizi commerciali nei quali si svolge l'esercizio e la raccolta di giochi pubblici con vincita in denaro, è da intendersi efficace solo a seguito del rilascio ai titolari dei medesimi esercizi di apposita concessione per l'esercizio e la raccolta di tali 3 o giochi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato". La Corte di Giustizia è pervenuta a tale conclusione (punti 21 e 23) sul rilievo che l'obiettivo attinente alla lotta contro la criminalità collegata ai giochi d'azzardo è idoneo a giustificare le restrizioni alle libertà fondamentali derivanti da una normativa nazionale contenente il divieto, penalmente sanzionato, di esercitare attività in tale settore, in assenza di concessione o di autorizzazione di polizia rilasciata dallo Stato, purché tali restrizioni, siccome comportano limitazioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi (sentenza Placanica, punto 42), soddisfino il principio di proporzionalità e nella misura in cui i mezzi impiegati siano coerenti e sistematici (v., in tal senso, sentenze Placanica, punti da 52 a 55, nonché Costa e Cifone, punti da 61 a 63). Di conseguenza, "il fatto che un operatore debba disporre sia di una concessione sia di un'autorizzazione di polizia per poter accedere al mercato di cui trattasi non è, in sé, sproporzionata rispetto all'obiettivo perseguito dal legislatore nazionale, ossia quello della lotta alla criminalità collegata ai giochi d'azzardo" (punto 27 sentenza Biasci). Integra perciò il reato previsto dall'art. 4 I. 13 dicembre 1989, n. 401 la raccolta di scommesse su eventi sportivi da parte di un soggetto che compia attività di intermediazione per conto di un allibratore straniero privo di concessione. Tuttavia, poiché le autorizzazioni di polizia sono rilasciate unicamente ai titolari di una concessione, le eventuali irregolarità commesse nell'ambito della procedura di concessione vizierebbero anche la procedura di rilascio di autorizzazioni di polizia, la cui mancanza non potrà perciò essere addebitata a soggetti che non siano riusciti a ottenere tali autorizzazioni per il fatto che il rilascio di tale autorizzazione presuppone l'attribuzione di una concessione, di cui i detti soggetti non hanno potuto beneficiare in violazione del diritto dell'Unione (sentenza Placanica, punto 67). Ne consegue che, in mancanza della concessione e della licenza, per escludere la configurabilità della fattispecie incriminatrice, occorre la dimostrazione che l'operatore estero non abbia ottenuto le necessarie concessioni o autorizzazioni a causa di illegittima esclusione dalle gare (Sez. 3, n. 40865 del 20/09/2012, Maiorana, Rv. 253367), o per effetto di un comportamento comunque discriminatorio tenuto dallo Stato nazionale nei confronti dell'operatore comunitario. Sulla scorta di tale quadro normativo, fermo l'accertamento dell'attività di raccolta di scommesse svolta dal ricorrente, dal medesimo neppure contestata, e l'assenza della prescritta licenza amministrativa, risulta corretta, alla luce dell'autonomia dell'attività posta in essere dalla società ricorrente, della mancanza di autorizzazione dell'allibratore straniero per conto del quale l'imputato operava, nonché della assenza di elementi circa l'illegittima o discriminatoria esclusione di quest'ultimo dalle gare per il conseguimento della concessione, l'affermazione della sussistenza del reato contestato atteso che l'illecita intermediazione e raccolta diretta delle scommesse, vietata dall'art. 4 L. 401/1989, rende irrilevante il rapporto corrente fra il centro di raccolta delle scommesse e l'allibratore straniero. Manifestamente infondata deve ritenersi la pretesa legittimità della condotta del ricorrente che avrebbe a detta della difesa erogato un servizio transfrontaliero puro per aver offerto in Italia i medesimi servizi di scommesse offerti a Malta, nel cui ambito agiva quale mero rappresentante dell'operatore comunitario limitandosi a mettere a disposizione degli scommettitori un [OSCURATO:PERSONA] collegato on line con quest'ultimo. Al contrario, risulta accertato già dalla sentenza di primo grado, sul punto integralmente confermata da quella impugnata, che all'interno dell'esercizio commerciale gestito dal Chece venivano accettate le scommesse dei singoli giocatori con correlata immediata consegna delle vincite, venendo escluso proprio da tale modalità un'attività autonoma degli scommettitori, ovverosia la possibilità di accedere al sistema con un loro conto personale navigando liberamente sulla rete, che potevano invece esclusivamente collegarsi ai terminali tramite account impersonali previo pagamento, segno evidente dell'attività di intermediazione posta in essere dall'imputato che aveva allestito una struttura dedicata interamente ed esclusivamente alla raccolta delle scommesse online. Quanto, infine, al titolo asseritamente conseguito dal ricorrente, ovverosia alla comunicazione rilasciatagli dalla Questura ex art. 1 comma 644 lett. e) L. J-KC'tt1. 4; A., 211 23.12.2024 n.190 (cd. legge di stabilità 2015), trattasi di contestazione'che non risulta essere stata sollevata con l'atto di appello, ma proposta per la prima volta innanzi a questa Corte, peraltro in assenza di qualsivoglia documentazione che la attesti: al di là delle ricadute sul merito dell'affermazione di responsabilità, la doglianza è alla radice inammissibile. Per concludere sul punto, va perciò ribadito il principio, reiteratamente affermato da questa Corte, secondo cui integra il reato previsto dall'art. 4 I. 13 dicembre 1989, n. 401, la raccolta di scommesse su eventi sportivi da parte di un soggetto che compia attività di intermediazione per conto di un allibratore straniero senza il preventivo rilascio della prescritta licenza di pubblica sicurezza o la dimostrazione che l'operatore estero non abbia ottenuto le necessarie concessioni o autorizzazioni a causa di illegittima esclusione dalle gare (Sez. 6, n. 25510 del 19/04/2017 - dep. 22/05/2017, Realmuto, Rv. 270156; Sez. 3, n. 35067 del 12/04/2016 - dep. 19/08/2016, Ranucci e altro, Rv. 267736; Sez. 3, n. 14991 del 25/03/2015 - dep. 13/04/2015, Arcieri, Rv. 263115; Sez. 3, n. 37851 del 04/06/2014 - dep. 16/09/2014, Parrelli, Rv. 260944; Sez. 2, n. 17093 del 28/03/2013 - dep. 15/04/2013, Faggioli e altri, Rv. 255552).D'altra parte la difesa, che si limita a ripercorrere l'excursus giurisprudenziale formatosi in relazione al contrasto tra la normativa interna e quella comunitaria, non evidenzia in alcun modo che il bookmaker maltese non abbia ottenuto le necessarie concessioni a causa di un'illegittima esclusione dalle gare o per effetto di un comportamento comunque discriminatorio tenuto nei suoi confronti dall'Amministrazione del Monopoli di Stato, con conseguente irrilevanza delle e% ,r,dt.t,' disquisizioni svoltelin ordine al [OSCURATO:PERSONA] a parità di condizioni con gli altri concessionari, integralmente superato dalla entrata in vigore della legge di Stabilità del 2015 che ha riordinato tutta la materia prevedendo il conseguimento del titolo autorizzatorio e di seguito della licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. da parte del concessionario. 2. Manifestamente infondata è la doglianza oggetto del terzo motivo diretta a censurare la motivazione in punto di sussistenza dell'elemento soggettivo, anche in relazione all'asserito errore provocato da una normativa ritenuta e oscura e contraddittoria. A tal proposito, come chiarito da questa Corte nel suo più alto consesso, va osservato che il "dovere di informazione", attraverso l'espletamento di qualsiasi utile accertamento per conseguire la conoscenza della legislazione vigente in materia, è particolarmente rigoroso per tutti coloro che svolgono professionalmente una determinata attività, i quali rispondono dell'illecito anche in virtù di una culpa levis nello svolgimento dell'indagine giuridica. Per l'affermazione della scusabilità dell'ignoranza occorre, cioè, che da un comportamento positivo degli organi amministrativi o da un complessivo pacifico orientamento giurisprudenziale, l'agente abbia tratto il convincimento della correttezza dell'interpretazione normativa e, conseguentemente, della liceità del comportamento tenuto (Sez. U, n. 8154 del 10/06/1994 - dep. 18/07/1994, P.G. in proc. Calzetta, Rv. 197885). Di conseguenza, chi intende svolgere una data attività commerciale è gravato dell'obbligo di acquisire preventivamente informazioni circa la specifica normativa applicabile in quel settore, sicché, qualora deduca la propria buona fede, non può limitarsi ad affermare l'incertezza derivante da contrastanti orientamenti giurisprudenziali nell'interpretazione e nell'applicazione di una norma, la quale non abilita da sola ad invocare la condizione soggettiva d'ignoranza inevitabile della legge penale. Al contrario, il dubbio sulla liceità o meno della condotta deve indurre il soggetto ad un atteggiamento più attento fino cioè, secondo quanto affermato dalla sentenza 364 del 1988 della Corte Costituzionale, all'astensione dall'azione se, nonostante tutte le informazioni assunte, permanga l'incertezza sulla liceità o meno dell'azione stessa, dato che il dubbio, non essendo equiparabile allo stato d'inevitabile ed invincibile ignoranza, è inidoneo ad escludere la consapevolezza dell'illiceità (Sez. 2, n. 46669 del 23/11/2011, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 252197). Nel caso in esame, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, l'imputato non versava in una situazione di ignoranza inevitabile, atteso che, in caso di dubbio, su di lui gravava un obbligo rigoroso di informazione, trattandosi di soggetto che svolge professionalmente un'attività commerciale, quale l'intermediazione in tema di giochi e scommesse. 3. Anche il quinto motivo è inammissibile, risolvendosi le dispíegate doglianze, quanto all'applicabílità dell'art. 131 bis cod. pen. nel dissenso valutativo degli apprezzamenti riservati al giudice di merito, senza l'individuazione di alcuna frattura logica o carenza argomentativa nelle quali possa compendiarsi il devoluto vizio motívazionale. Il diniego opposto dalla Corte territoriale alla causa di non punibilità si fonda sull'insussistenza del primo indice-requisito, relativo alla particolare tenuità dell'offesa, il quale, come puntualizzato dalle Sezioni Unite di questa Corte, richiede una valutazione complessiva che prenda in esame tutte le peculiarità della fattispecie concreta riferite alla condotta in termini di possibile disvalore e non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto, che comunque ricorre senza distinzione tra reati di danni e reati di pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 - dep. 06/04/2016, Tushaj, Rv. 266590). Ciò posto la sentenza impugnata, con apprezzamento fattuale logicamente motivato, ha escluso la sussistenza dei presupposti applicativi della speciale causa di non punibilità in esame mettendo l'accento sullo svolgimento in modo organizzato e reiterato nel tempo dell'attività illecita nei confronti di un pubblico indeterminato di scommettitori, senza che peraltro tale elemento risulti essere stato confutato specificamente dalla difesa che vorrebbe desumere la particolare tenuità del fatto dalle disquisizioni giuridiche svolte con il presente ricorso peraltro afferenti alla stessa configurabilità del reato. Non meritano, infine, alcuna disamina le questioni concernenti le attenuanti generiche e la riduzione della pena che il ricorso articola in forma di richieste rivolte a questo giudice di legittimità, senza che neppure risulti che le stesse fossero state formulate innanzi ai giudici del gravame, laddove la richiesta di sospensione condizionale della pena è alla radice priva di pertinenza censorea trattandosi di beneficio già concesso dal giudice di primo grado. All'esito del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equítativament