CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 11593/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
bilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 14 aprile 2025, il Gip del Tribunale di Napoli, su istanza delPubblico Ministero, disponeva che l’odierno ricorrente, condannato alla pena di anni due direclusione per il reato di cui agli artt. 609-bis e 609-septies cod. pen., con il beneficio dellasospensione condizionale della pena, partecipasse con cadenza almeno bisettimale aspecifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione,assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, ente daindividuarsi a cura dell'interessato, tra quelli a ciò deputati.Osservava che la sottoposizione a tale percorso era obbligatoria nel caso di condannaper i reati in oggetto a pena sospesa ai sensi dell’art. 165, comma 5, cod. pen. e che ladefinizione dei termini e delle modalità del percorso di recupero poteva essere dispostaanche in sede esecutiva.2.Avverso la menzionata ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa delricorrente articolando un unico composito motivo di ricorso ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e) cod. proc. pen. che si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazioneai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.Eccepisce il vizio di violazione di legge assumendo che l’omessa previsione indispositivo del disposto dell’art. 165, comma 5 cod. proc. pen. non è emendabile in sedeesecutiva né con incidente di esecuzione né con la procedura di correzione di erroremateriale, non essendo consentito superare il giudicato e che l’eventuale errore omissivo èsuperabile solo con l’impugnazione; che, nel caso specifico, trattandosi di sentenza diapplicazione della pena non è consentito neanche il ricorso per cassazione, non trattandosidi un caso di illegalità della pena; che, essendo la pena concordata, il giudice non puòinserire una condizione non pattuita dalle parti.Eccepisce, altresì, che il giudice dell’esecuzione non abbia fornito risposta a talieccezioni sollevate dalla difesa in sede di incidente di esecuzione, incorrendo, in tal modo, inun vizio di motivazione.3.Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità delricorso. Ha argomentato le proprie conclusioni osservando che «Nella pronuncia delle S.U.del 2024 n. 5352, si è chiaramente precisato che la sospensione condizionale della pena èestranea alla nozione di pena, nell'interpretazione che ne è stata costantemente data dallagiurisprudenza di legittimità, alla luce della univoca e tassativa previsione dell'art. 17 c.p.Pertanto, le prescrizioni e gli obblighi imposti al condannato con la sentenza di condannacon la quale è stato accordato il beneficio della sospensione condizionale non possonoessere considerati sanzioni, ma “comportamenti imposti al condannato in funzione special-preventiva, strumentali al conseguimento dell’effetto estintivo, che deriva dalla astensionedalla commissione di altri reati e dall'adempimento di detti obblighi”. Di conseguenza, sullabase dei principi affermati dalle Sezioni Unite, la previsione di percorsi di recupero collegatialla commissione di determinati reati, come quelli specificamente indicati nell’art. 165 c.p.,seppure non indicati nella sentenza di condanna, in quanto “obblighi” possono esseresuccessivamente precisati in sede di esecuzione, senza che ciò determini alcuna “reformatioin peius”, lamentata dal ricorrente»[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Si osserva, preliminarmente, che la condotta oggetto della sentenzarisale al periodo compreso tra l’autunno 2011 e l’agosto 2013, nel quale ladisposizione di cui all’art. 165, comma 5 cod. pen. non era ancora vigente, essendostata introdotta con la legge n. 69 del 19 luglio 2019, in vigore dal 9 agosto 2019.La norma prevede la subordinazione per legge della sospensione condizionaledella pena inflitta per taluni specifici reati, tra i quali quello in oggetto, alla“partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che sioccupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannatiper i medesimi reati”.Sezioni Unite del 2024 n. 5352, nell’escludere che il concetto di sospensionecondizionale della pena possa essere ricondotto a quello di pena, hanno chiaritoche «La sospensione condizionale della pena si qualificò, sin dalla suaintroduzione, come una misura, in senso lato, alternativa alla detenzione,rispondente alla ratio di sottrarre alla privazione della libertà e alla restrizione incarcere chi non avesse ancora conosciuto l'esperienza detentiva, orientata a ridurreil fenomeno della detenzione breve (o brevissima). Secondo la ricostruzionedottrinaria prevalente essa assolve a una duplice funzione: da un lato ènegativamente volta a evitare l'esecuzione della pena, dall'altro, pur risultando unostrumento "alternativo" al carcere, conserva una positiva portata sanzionatoria, inquanto il condannato dovrà astenersi dal commettere ulteriori reati della stessaindole di quello per cui sia già intervenuta una affermazione di responsabilità e saràanche obbligato ad adempiere alle eventuali prescrizioni cui il beneficio sia statosubordinato. Tale ricostruzione porta dunque a escludere che la sospensionecondizionale della pena possa essere ricondotta alla nozione di "pena" rilevante aifini della verifica della sua "legalità", in quanto essa implica la già avvenutadeterminazione della pena con una sentenza di condanna, cioè la traduzione dellapretesa punitiva, della punibilità astratta, in concreta (cfr. Corte cost., sent. n. 295del 1986), e si configura come una "astensione a tempo" dall'esecuzione dellapena, che non implica alcuna limitazione della libertà personale del condannato(così Corte cost., ord. n. 296 del 2005, che, nella motivazione ha sottolineato comenella sospensione condizionale della pena manchi del tutto un assoggettamento arestrizione della libertà personale del condannato). [...]. Se l'esecuzione della penarimane sospesa è perché si produce in concreto (e soltanto in virtù del suoinstaurarsi) una nuova fattispecie che inibisce l'esecuzione della pena inflitta altermine della vicenda giuridica aperta dalla concessione del beneficio e, qualora siavverino una serie di elementi positivi e negativi (decorso del tempo, adempimentodegli obblighi eventuali, di cui all'art. 165 cod. pen., mancanza di revoca delbeneficio), determina l'estinzione degli effetti penali di cui all'art. 167 cod. pen.».Si tratta, quindi, di istituto estraneo alla nozione di pena, che, tuttavia,incidesulla esecuzione della stessa, sulla quale ha un effetto diretto. Ne consegueche la norma che lo disciplina ha natura sostanziale. Ciò determina, in base aldisposto dell’art. 25 Costituzione e dell’art. 2 cod. pen., che la disposizione èapplicabile solo ai fatti commessi successivamente alla sua entrata in vigore (Sez.6, n. 32577 del 16/06/2022, Rv. 283617 – 01).Pertanto, correttamente, nella sentenza di applicazione della pena del18.1.2022, la concessione del beneficio non era stata subordinata allo svolgimentodel percorso di recupero e, al contrario, l’aggiunta della condizione in sedeesecutiva, effettuata con il provvedimento impugnato del 14 aprile 2025 è statadispostain violazione del disposto dell’art. 2 cod. pen. in quanto applica allafattispecie una norma sostanziale, l’art. 165 comma 5 cod. pen., non vigente nelmomento in cui è stato commesso il reato.3.Impregiudicato il carattere dirimente del rilievo svolto, va per completezzaargoentativa aggiunto che il provvedimento impugnato è, in ogni caso, incorso inun’ulteriore violazione di legge per la cui corretta illustrazione è necessarioesaminare l’evoluzione della giurisprudenza sul punto.Le Sezioni Unite, con sentenza n. 10 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 194064, hannoaffermato che, nel procedimento speciale di applicazione della pena su istanzadelle parti, il giudice non può, modificando i dati della concorde richiesta destinataad essere trasfusa, ove ritenuta meritevole di accoglimento, nella sentenza finale,subordinare il beneficio della sospensione condizionale dell'esecuzione della penaall'adempimento di un obbligo, alla cui imposizione la legge lo faculti soltanto,perché, così operando, viene aggiunto “un quid non previsto” alla pattuizione interpartes, alterandola, con la conseguenza che l'operatività del beneficio sospensivonon può essere subordinata alla demolizione del manufatto abusivamenterealizzato, da impartirsi obbligatoriamente anche nel caso di sentenza ex artt. 444cod. proc. pen.Successivamente a tale pronuncia sono nuovamente intervenute sul tema leSezioni Unite che, in relazione alla peculiare fattispecie in cui la sospensionecondizionale della pena è prevista obbligatoriamente dall'art. 165 cod. pen.,dovendo il beneficio essere concesso per la seconda volta a chi ne aveva giàusufruito, hanno stabilito che «nel procedimento speciale di cui all'art. 444 cod.proc. pen., l'accordo delle parti sull'applicazione di una pena detentiva di cui vienerichiesta la sospensione condizionale deve estendersi anche agli obblighi ulteriorieventualmente connessi "ex lege" alla concessione del beneficio, indicandone,quando previsto, la durata, con la conseguenza che, in mancanza di pattuizioneanche su tali elementi, la sospensione non può essere accordata e, qualora al suoriconoscimento sia subordinata l'efficacia della stessa richiesta di applicazione dellapena, questa deve essere integralmente rigettata» (Sez. U, Sentenza n. 23400 del27/01/2022, Boccardo, Rv. 283191-01 che ha escluso che il giudice possa ex officiointegrare l'accordo scegliendone lui stesso, fra le possibili opzioni consentite,ovverosia l'eliminazione delle conseguenze dannose ovvero lo svolgimento di unlavoro di pubblica utilità, il contenuto, esautorando le parti da ogni decisione alriguardo).4.Nel caso in esame, si verte, appunto, in questa ultima ipotesi ovvero inquella in cui le parti non hanno subordinato il beneficio della sospensionecondizionale della pena all’adempimento obbligatorio previsto per legge. Non puòobiettarsi che, trattandosi di beneficio subordinato per legge all'adempimento,possa essere inserito automaticamente in dispositivo ex officio costituendo unamera conseguenza legale della sospensione condizionale della pena che le partidevono conoscere e, quindi, tenere in considerazione quando formulano la richiestadi applicazione della pena. Si tratta, infatti, di un obbligo che, pur essendo previstoper legge nell'an, riserva margini di discrezionalità nella durata e nelle modalità. Lanorma, infatti, pur nell’obbligatorietà dell’adempimento, affida al giudice il compito diverificare sia la “quantità” dell’impegno richiesto al condannato (non meno di duevolte a settimana), sia la natura ed idoneità del percorso di recupero, disponendo,espressamente, che tali percorsi debbano essere “accertati e valutati dal giudice,anche in relazione alle circostanze poste a fondamento del giudizio formulato aisensi dell’art. 164 cod. pen.”. È prevista, quindi, una componente valutativa ediscrezionale che il giudice non può introdurre ex officio nella pattuizione delle parti,avendo egli solo la possibilità di rigettare la domanda di applicazione della pena overitenga che la pattuizione raggiunta dalle parti sul contenuto dell’obbligo previstoper legge, non sia idonea in base ai criteri prognostici ex art. 133 cod. pen., davalutare ai sensi dell’art. 164 cod. pen.5.Ora, se il giudice della cognizione incontra tale limite, a fortiori deve ritenersiche analogo limite incontri il giudice dell’esecuzione, il quale, rispetto alledeterminazioni del giudice della cognizione, si pone con funzione suppletiva. Pertale motivo, non risulta pertinente la sentenza invocata dal giudice dell’esecuzionenel provvedimento impugnato, secondo la quale «In tema di sospensionecondizionale della pena subordinata alla partecipazione dell'imputato agli specificipercorsi di recupero di cui all'art. 165, comma quinto, cod. pen., può esseredemandata al giudice della esecuzione, ove non sia contenuta in sentenza, ladefinizione dei termini e delle modalità attuative dei dett i percorsi»(Sez. 6, Sentenza n. 30147 del 03/05/2023, Rv. 285046 – 01). Nel caso oggettodella menzionata pronuncia, infatti, la subordinazione della sospensionecondizionale della pena era stata disposta dal giudice della cognizione e il tema erarelativo ai limiti del potere del giudice dell’esecuzione, il quale, comunque, nonpotrebbe porre rimedio ad una omissione che investa l’ambito decisionale.Da quanto esposto consegue che, escluso che il giudice della cognizionepossa modificare la pattuizione delle parti, integrando o modificando l’accordoraggiunto ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., certamente e a fortiori, deveaffermarsi l’impossibilità di riconoscere al giudice dell’esecuzione tale potere, il cuiambito di intervento di natura surrogatoria o suppletiva deve rimanere entro limitiben delimitati ovvero, nel caso in esame, essere limitato agli aspetti meramentePure con riferimento all'argomento affrontatoin via ulteriore, dunque, occorreconcludere che, nel caso in esame, il giudice dell’esecuzione, introducendo unobbligo non contemplato dalle parti, è, comunque, andato a modificare il nucleodell’accordo delle parti, esercitando, quindi, una facoltà che, invece, gli è preclusa.6. Alla luce dei principi esposti, l’ordinanza impugnata deve essere annullatasenza rinvio.In caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi, Depositata in Cancelleria oggia norma dell'art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 11593/2026196/2003 e ss.mm. Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daVINCENZO SIANI - Presidente - Sent. n. sez. 397/2026GIORGIO [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]SILVIA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 22035/2025TERESA GRIECOALDO NATALINIha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Gip del Tribunale di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, M. [OSCURATO:PERSONA], la quale chiededichiararsi l'inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 14 aprile 2025, il Gip del Tribunale di Napoli, su istanza delPubblico Ministero, disponeva che l’odierno ricorrente, condannato alla pena di anni due direclusione per il reato di cui agli artt. 609-bis e 609-septies cod. pen., con il beneficio dellasospensione condizionale della pena, partecipasse con cadenza almeno bisettimale aspecifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione,assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, ente daindividuarsi a cura dell'interessato, tra quelli a ciò deputati.Osservava che la sottoposizione a tale percorso era obbligatoria nel caso di condannaper i reati in oggetto a pena sospesa ai sensi dell’art. 165, comma 5, cod. pen. e che ladefinizione dei termini e delle modalità del percorso di recupero poteva essere dispostaanche in sede esecutiva.2.Avverso la menzionata ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa delricorrente articolando un unico composito motivo di ricorso ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e) cod. proc. pen. che si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazioneai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.Eccepisce il vizio di violazione di legge assumendo che l’omessa previsione indispositivo del disposto dell’art. 165, comma 5 cod. proc. pen. non è emendabile in sedeesecutiva né con incidente di esecuzione né con la procedura di correzione di erroremateriale, non essendo consentito superare il giudicato e che l’eventuale errore omissivo èsuperabile solo con l’impugnazione; che, nel caso specifico, trattandosi di sentenza diapplicazione della pena non è consentito neanche il ricorso per cassazione, non trattandosidi un caso di illegalità della pena; che, essendo la pena concordata, il giudice non puòinserire una condizione non pattuita dalle parti.Eccepisce, altresì, che il giudice dell’esecuzione non abbia fornito risposta a talieccezioni sollevate dalla difesa in sede di incidente di esecuzione, incorrendo, in tal modo, inun vizio di motivazione.3.Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità delricorso. Ha argomentato le proprie conclusioni osservando che «Nella pronuncia delle S.U.del 2024 n. 5352, si è chiaramente precisato che la sospensione condizionale della pena èestranea alla nozione di pena, nell'interpretazione che ne è stata costantemente data dallagiurisprudenza di legittimità, alla luce della univoca e tassativa previsione dell'art. 17 c.p.Pertanto, le prescrizioni e gli obblighi imposti al condannato con la sentenza di condannacon la quale è stato accordato il beneficio della sospensione condizionale non possonoessere considerati sanzioni, ma “comportamenti imposti al condannato in funzione special-preventiva, strumentali al conseguimento dell’effetto estintivo, che deriva dalla astensionedalla commissione di altri reati e dall'adempimento di detti obblighi”. Di conseguenza, sullabase dei principi affermati dalle Sezioni Unite, la previsione di percorsi di recupero collegatialla commissione di determinati reati, come quelli specificamente indicati nell’art. 165 c.p.,seppure non indicati nella sentenza di condanna, in quanto “obblighi” possono esseresuccessivamente precisati in sede di esecuzione, senza che ciò determini alcuna “reformatioin peius”, lamentata dal ricorrente»[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Si osserva, preliminarmente, che la condotta oggetto della sentenzarisale al periodo compreso tra l’autunno 2011 e l’agosto 2013, nel quale ladisposizione di cui all’art. 165, comma 5 cod. pen. non era ancora vigente, essendostata introdotta con la legge n. 69 del 19 luglio 2019, in vigore dal 9 agosto 2019.La norma prevede la subordinazione per legge della sospensione condizionaledella pena inflitta per taluni specifici reati, tra i quali quello in oggetto, alla“partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che sioccupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannatiper i medesimi reati”.Sezioni Unite del 2024 n. 5352, nell’escludere che il concetto di sospensionecondizionale della pena possa essere ricondotto a quello di pena, hanno chiaritoche «La sospensione condizionale della pena si qualificò, sin dalla suaintroduzione, come una misura, in senso lato, alternativa alla detenzione,rispondente alla ratio di sottrarre alla privazione della libertà e alla restrizione incarcere chi non avesse ancora conosciuto l'esperienza detentiva, orientata a ridurreil fenomeno della detenzione breve (o brevissima). Secondo la ricostruzionedottrinaria prevalente essa assolve a una duplice funzione: da un lato ènegativamente volta a evitare l'esecuzione della pena, dall'altro, pur risultando unostrumento "alternativo" al carcere, conserva una positiva portata sanzionatoria, inquanto il condannato dovrà astenersi dal commettere ulteriori reati della stessaindole di quello per cui sia già intervenuta una affermazione di responsabilità e saràanche obbligato ad adempiere alle eventuali prescrizioni cui il beneficio sia statosubordinato. Tale ricostruzione porta dunque a escludere che la sospensionecondizionale della pena possa essere ricondotta alla nozione di "pena" rilevante aifini della verifica della sua "legalità", in quanto essa implica la già avvenutadeterminazione della pena con una sentenza di condanna, cioè la traduzione dellapretesa punitiva, della punibilità astratta, in concreta (cfr. Corte cost., sent. n. 295del 1986), e si configura come una "astensione a tempo" dall'esecuzione dellapena, che non implica alcuna limitazione della libertà personale del condannato(così Corte cost., ord. n. 296 del 2005, che, nella motivazione ha sottolineato comenella sospensione condizionale della pena manchi del tutto un assoggettamento arestrizione della libertà personale del condannato). [...]. Se l'esecuzione della penarimane sospesa è perché si produce in concreto (e soltanto in virtù del suoinstaurarsi) una nuova fattispecie che inibisce l'esecuzione della pena inflitta altermine della vicenda giuridica aperta dalla concessione del beneficio e, qualora siavverino una serie di elementi positivi e negativi (decorso del tempo, adempimentodegli obblighi eventuali, di cui all'art. 165 cod. pen., mancanza di revoca delbeneficio), determina l'estinzione degli effetti penali di cui all'art. 167 cod. pen.».Si tratta, quindi, di istituto estraneo alla nozione di pena, che, tuttavia,incidesulla esecuzione della stessa, sulla quale ha un effetto diretto. Ne consegueche la norma che lo disciplina ha natura sostanziale. Ciò determina, in base aldisposto dell’art. 25 Costituzione e dell’art. 2 cod. pen., che la disposizione èapplicabile solo ai fatti commessi successivamente alla sua entrata in vigore (Sez.6, n. 32577 del 16/06/2022, Rv. 283617 – 01).Pertanto, correttamente, nella sentenza di applicazione della pena del18.1.2022, la concessione del beneficio non era stata subordinata allo svolgimentodel percorso di recupero e, al contrario, l’aggiunta della condizione in sedeesecutiva, effettuata con il provvedimento impugnato del 14 aprile 2025 è statadispostain violazione del disposto dell’art. 2 cod. pen. in quanto applica allafattispecie una norma sostanziale, l’art. 165 comma 5 cod. pen., non vigente nelmomento in cui è stato commesso il reato.3.Impregiudicato il carattere dirimente del rilievo svolto, va per completezzaargoentativa aggiunto che il provvedimento impugnato è, in ogni caso, incorso inun’ulteriore violazione di legge per la cui corretta illustrazione è necessarioesaminare l’evoluzione della giurisprudenza sul punto.Le Sezioni Unite, con sentenza n. 10 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 194064, hannoaffermato che, nel procedimento speciale di applicazione della pena su istanzadelle parti, il giudice non può, modificando i dati della concorde richiesta destinataad essere trasfusa, ove ritenuta meritevole di accoglimento, nella sentenza finale,subordinare il beneficio della sospensione condizionale dell'esecuzione della penaall'adempimento di un obbligo, alla cui imposizione la legge lo faculti soltanto,perché, così operando, viene aggiunto “un quid non previsto” alla pattuizione interpartes, alterandola, con la conseguenza che l'operatività del beneficio sospensivonon può essere subordinata alla demolizione del manufatto abusivamenterealizzato, da impartirsi obbligatoriamente anche nel caso di sentenza ex artt. 444cod. proc. pen.Successivamente a tale pronuncia sono nuovamente intervenute sul tema leSezioni Unite che, in relazione alla peculiare fattispecie in cui la sospensionecondizionale della pena è prevista obbligatoriamente dall'art. 165 cod. pen.,dovendo il beneficio essere concesso per la seconda volta a chi ne aveva giàusufruito, hanno stabilito che «nel procedimento speciale di cui all'art. 444 cod.proc. pen., l'accordo delle parti sull'applicazione di una pena detentiva di cui vienerichiesta la sospensione condizionale deve estendersi anche agli obblighi ulteriorieventualmente connessi "ex lege" alla concessione del beneficio, indicandone,quando previsto, la durata, con la conseguenza che, in mancanza di pattuizioneanche su tali elementi, la sospensione non può essere accordata e, qualora al suoriconoscimento sia subordinata l'efficacia della stessa richiesta di applicazione dellapena, questa deve essere integralmente rigettata» (Sez. U, Sentenza n. 23400 del27/01/2022, Boccardo, Rv. 283191-01 che ha escluso che il giudice possa ex officiointegrare l'accordo scegliendone lui stesso, fra le possibili opzioni consentite,ovverosia l'eliminazione delle conseguenze dannose ovvero lo svolgimento di unlavoro di pubblica utilità, il contenuto, esautorando le parti da ogni decisione alriguardo).4.Nel caso in esame, si verte, appunto, in questa ultima ipotesi ovvero inquella in cui le parti non hanno subordinato il beneficio della sospensionecondizionale della pena all’adempimento obbligatorio previsto per legge. Non puòobiettarsi che, trattandosi di beneficio subordinato per legge all'adempimento,possa essere inserito automaticamente in dispositivo ex officio costituendo unamera conseguenza legale della sospensione condizionale della pena che le partidevono conoscere e, quindi, tenere in considerazione quando formulano la richiestadi applicazione della pena. Si tratta, infatti, di un obbligo che, pur essendo previstoper legge nell'an, riserva margini di discrezionalità nella durata e nelle modalità. Lanorma, infatti, pur nell’obbligatorietà dell’adempimento, affida al giudice il compito diverificare sia la “quantità” dell’impegno richiesto al condannato (non meno di duevolte a settimana), sia la natura ed idoneità del percorso di recupero, disponendo,espressamente, che tali percorsi debbano essere “accertati e valutati dal giudice,anche in relazione alle circostanze poste a fondamento del giudizio formulato aisensi dell’art. 164 cod. pen.”. È prevista, quindi, una componente valutativa ediscrezionale che il giudice non può introdurre ex officio nella pattuizione delle parti,avendo egli solo la possibilità di rigettare la domanda di applicazione della pena overitenga che la pattuizione raggiunta dalle parti sul contenuto dell’obbligo previstoper legge, non sia idonea in base ai criteri prognostici ex art. 133 cod. pen., davalutare ai sensi dell’art. 164 cod. pen.5.Ora, se il giudice della cognizione incontra tale limite, a fortiori deve ritenersiche analogo limite incontri il giudice dell’esecuzione, il quale, rispetto alledeterminazioni del giudice della cognizione, si pone con funzione suppletiva. Pertale motivo, non risulta pertinente la sentenza invocata dal giudice dell’esecuzionenel provvedimento impugnato, secondo la quale «In tema di sospensionecondizionale della pena subordinata alla partecipazione dell'imputato agli specificipercorsi di recupero di cui all'art. 165, comma quinto, cod. pen., può esseredemandata al giudice della esecuzione, ove non sia contenuta in sentenza, ladefinizione dei termini e delle modalità attuative dei dett i percorsi»(Sez. 6, Sentenza n. 30147 del 03/05/2023, Rv. 285046 – 01). Nel caso oggettodella menzionata pronuncia, infatti, la subordinazione della sospensionecondizionale della pena era stata disposta dal giudice della cognizione e il tema erarelativo ai limiti del potere del giudice dell’esecuzione, il quale, comunque, nonpotrebbe porre rimedio ad una omissione che investa l’ambito decisionale.Da quanto esposto consegue che, escluso che il giudice della cognizionepossa modificare la pattuizione delle parti, integrando o modificando l’accordoraggiunto ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., certamente e a fortiori, deveaffermarsi l’impossibilità di riconoscere al giudice dell’esecuzione tale potere, il cuiambito di intervento di natura surrogatoria o suppletiva deve rimanere entro limitiben delimitati ovvero, nel caso in esame, essere limitato agli aspetti meramentePure con riferimento all'argomento affrontatoin via ulteriore, dunque, occorreconcludere che, nel caso in esame, il giudice dell’esecuzione, introducendo unobbligo non contemplato dalle parti, è, comunque, andato a modificare il nucleodell’accordo delle parti, esercitando, quindi, una facoltà che, invece, gli è preclusa.6. Alla luce dei principi esposti, l’ordinanza impugnata deve essere annullatasenza rinvio. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.Così è deciso, 03/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.Così è deciso, 03/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.