CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46647/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 73 cod. antimafia; esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto, quanto al primo motivo, che il giudice a quo ha già escluso, con adeguata motivazione, che la guida del veicolo in assenza di patente fosse imposta da strette necessità lavorative, rilevanti ai sensi dell'art. 54 cod. pen., e le censure al riguardo sono reiterative e di puro merito; che, quanto al secondo motivo, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. per., non era stata invocata nei motivi di appello, e, pur potendo essa essere oggetto di rilievo officioso da parte del giudice del gravame, quest'ultimo non era stato a tanto sollecitato neppure in sede di discussione finale, sicché il ricorrente non si può dolere di un'omessa motivazione sul punto; che, quanto al terzo motivo, la prescrizione non era maturata alla data della pronuncia della sentenza impugnata, alla luce dei periodi di sospensione del relativo corso, puntualmente indicati nella sentenza stessa; mentre la prescrizione successiva, a fronte di ricorso per cassazione non validamente introdotto, pacificamente non rileva; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec