CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 luglio 2018
Cassazione n. 02230/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA 2 sul ricorso 10425/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], n. 10 presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., elettivamente domiciliata in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], n. 99 presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentata e difesa insieme all'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 512/2018 della Corte d'appello di L'Aquila, depositata il 12.7.2018, R.G. n. 365/2017. La CORTE, visti gli atti e sentito il consigliere relatore: Rilevato che: 1.La Corte d'appello di L'Aquila, con la sentenza in epigrafe indicata, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza del Tribunale di Teramo, che aveva respinto la domanda da lui avanzata nei confronti de II Messaggero s.p.a., di riconoscimento di un rapporto di lavoro autonomo di collaborazione giornalistica coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409 n. 3) c.p.c., con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive parametrate al trattamento previsto dal contratto collettivo del collaboratore fisso (sia pur con esclusione della responsabilità di un servizio e del vincolo di subordinazione), pari ad C 277.521,39, secondo l'indicazione fatta dal C.T.U. nominato in corso di causa, ovvero, ed in subordine, con applicazione del tariffario del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti con riferimento alle collaborazioni professionali coordinate e continuative. 2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, accoglieva l'analoga eccezione preliminare, formulata dalla società quale appellata, d'inammissibilità dell'appello dell'art. 434 c.p.c. (atteso che, a fronte della qualificazione del rapporto intercorso tra le parti come rapporto di lavoro subordinato, l'appellante lavoratore non faceva una critica delle ragioni per le quali il Tribunale aveva operato detta qualificazione, ma si limitava a porre in luce la contraddittorietà della decisione finale con quelle consacrate nelle ordinanze di carattere istruttorio e ai sensi dell'art. 423 c.p.c., assunte in precedenza dal giudicante). 3. Avverso tale sentenza il Faraone ha proposto ricorso, affidato a cinque motivi. 4. Ha resistito l'intimata con controricorso.Considerato che: 1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia "Violazione e falsa applicazione degli artt. 279, 1° comma, nn. 2 e 4, e 420, 40 comma, c.p.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. e per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per non aver la Corte territoriale esaminato il contenuto delle ordinanze del Tribunale aventi contenuto decisorio, oggetto di discussione tra le parti. Nullità della sentenza definitiva n. 341/2016 emessa dal Tribunale di Teramo in data 17.10.2016 per insanabile contrasto con le ordinanze 17 febbraio e 4 novembre 2015 aventi efficacia decisoria (di sentenza definitiva). 2. Con il secondo motivo, lo stesso denuncia "Violazione e falsa applicazione dell'art. 434, 1° comma, nn. 1 e 2, c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. perché, al contrario di quanto ritenuto dalla Corte territoriale, il ricorso in appello risulta contenere specifiche motivazioni e critiche riguardanti sia le circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, sia l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende impugnare, sia le modifiche che sono state richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di 10 grado. 3. Con un terzo motivo, denuncia "Violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e ss. c.c. e dell'art. 2 dei CCNLG vigenti nelle varie epoche del rapporto con riferimento all'art. 434, comma 1°, c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per aver la Corte aquilana ritenuto l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con le mansioni di collaboratore fisso negando l'esistenza di una macroscopica contraddizione nella sentenza del Tribunale di Teramo tra l contenuto decisorio della ordinanza del 17 febbraio 2015 (sentenza non definitiva) e la sentenza definitiva n. 341/2016 del Tribunale di Teramo.4. Con un quarto motivo, deduce "Violazione e falsa applicazione degli artt. 409 n. 3 e 423 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 11 e 35 della legge 3.2.1963 n. 69, dell'art. 20 ter, lettera a), del d.P.R. 3.5.1972 n. 212 con riferimento ai titoli del tariffario dei giornalisti fino al 2006, degli artt. 1226 e 2233 c.c. con riferimento alla determinazione del compenso nelle professioni intellettuali caratterizzate da rapporti di collaborazioni coordinate e continuative e dell'art. 2 del CCNLG, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.". 5. Con il quinto motivo, denuncia "Violazione e falsa applicazione degli artt. 167, comma 1°, e 416, comma 3°, c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per non aver la Corte territoriale esaminato la mancata e/o generica contestazione, fin dal 1° grado, da parte de I! Messaggero s.p.a, dei conteggi analitici specificamente determinati ed indicati nel ricorso di 1° grado". 6. Così riassunti i motivi di ricorso, occorre subito sottolineare che il giudice di secondo grado ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal Faraone contro la sentenza di primo grado, come ben risulta anzitutto dal dispositivo di sentenza, riportato all'ultima facciata della stessa. Col quale dispositivo è del tutto coerente l'intera motivazione in senso stretto della medesima decisione, che si apre alla facciata 4, laddove si legge: "Fondata appare l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 434 c.p.c., atteso che ... ", e si chiude alla fine della facciata 6, dove è scritto: "L'appello deve essere pertanto dichiarato inammissibile". La Corte distrettuale, pertanto, non si è assolutamente espressa sul merito della vicenda di cui è processo, ma ha esclusivamente argomentato e dichiarato l'inammissibilità del gravame del Faraone per il difetto di attinenza dei motivi d'appello al decisum di primo grado, secondo quanto pure chiaramente si trae dalla mera lettura della motivazione resa.7. A fronte, perciò, di tale pronuncia di mero rito in chiave d'inammissibilità dell'appello, il ricorrente era tenuto appunto a formulare apposito motivo, volto a censurare tale statuizione. Ebbene, l'unico dei motivi di ricorso da considerare a riguardo è il secondo, visto che tutti gli altri riguardano in varia chiave tutt'altri aspetti processuali e, soprattutto, di merito, che nulla hanno a che fare con la declaratoria d'inammissibilità dell'appello del Faraone pronunciata dalla Corte di merito. 8. Il pur esteso sviluppo della censura (cfr. pagg. 19-26 del ricorso) si diffonde su aspetti per lo più non pertinenti rispetto alle ragioni per le quali la Corte aquìlana ha giudicato inammissibile per difetto di pertinenza al decísum l'appello dell'attuale ricorrente. Quest'ultimo, invero, pur avendo quasi integralmente riportato la motivazione della sentenza dì secondo grado in altra parte del suo ricorso (cfr. pagg. 6-9), non ne tiene davvero conto. Il ricorrente, a pag. 25, scrive: "che la Corte aquilana - dopo aver indicato, nella narrativa in modo specifico i motivi di impugnazione proposti dallo stesso - abbia, poi, in sostanza, pedissequamente recepito le critiche della Società resistente, come contenute nelle pagg. 16 e 17 della memoria di costituzione, senza porsi il problema della loro fondatezza, rispetto ai precisi e specifici motivi dell'appello". Esso ricorrente, perciò, da un lato, non pone in dubbio che la Corte distrettuale abbia fedelmente riferito i suoi motivi d'appello (che la stessa aveva esposto alle facciate 2-4 della sua sentenza), e, dall'altro, sembra addebitare alla medesima Corte di aver condiviso acriticamente rilievi di merito della controparte, la quale, invece, come non mancava di dar conto la sentenza qui impugnata, aveva in limine eccepito l'inammissibilità dell'appello "ai sensi dell'art. 434 c.p.c." (cfr. facciata 4 della stessa sentenza).9. Occorre a questo punto evidenziare che il giudice di secondo grado, nell'accogliere l'eccezione in questione, aveva considerato che: "a fronte della qualificazione da parte del giudicante del rapporto intercorso tra le parti come rapporto di lavoro subordinato, l'appellante lavoratrice non fa una critica delle ragioni per le quali il Tribunale ha operato detta qualificazione, ma si limita a porre in luce la contraddittorietà della decisione finale con quelle, consacrate nelle ordinanze di carattere istruttorio, assunte in precedenza dal giudicante". Dopo ulteriori considerazioni, la Corte osservava ancora che: "L'argomento, quindi, oltre che erroneo nella sua impostazione è del tutto estraneo alle argomentazioni che sorreggono la decisione di primo grado, stante che con esso si afferma che il giudice era vincolato alle ordinanze emesse ed a quello che si desumeva dalle stesse" (così alla facciata 5 della sua sentenza). Dopo aver riportato ulteriori rilievi circa quanto ritenuto dal primo giudice sulla base delle prove orali assunte, la Corte di merito ha osservato che: "A fronte di tale accertamento, l'appellante ha sostenuto che dalle risultanze istruttorie non sarebbero emersi l'imposizione di un orario di lavoro, né la frequentazione della redazione di Teramo (peraltro mai sostenuta dal giudicante), né la sottoposizione a precise direttive da parte del capo servizio, né la messa a disposizione della propria opera tra una prestazione e l'altra, limitandosi a mere enunciazioni di principio senza richiamare però alcuna circostanza di fatto, rinvenibile nel materiale probatorio, dal quale emergerebbe l'erroneità della decisione, ovvero l'errore di interpretazione in cui è incorso il giudice. Anche con il terzo motivo d'appello ancora una volta l'appellante contesta il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato che sarebbe in contrasto con le due ordinanze di cui sopra, dove la inammissibilità qui risulta dalla circostanza che alcuna censura viene mossa alla sentenza, volendosi ancora una volta riproporre una ricostruzione dei fatti che giustifichi un incremento del compenso a suo tempo concordato" (così alla facciata 6 della sua sentenza). 10. Devesi ora ricordare che, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal di. n. 83 del 2012, conv., con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisío prioris instantíae del giudizio di appello, il quale mantiene la diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (così, tra le altre, di recente Cass. civ., sez. II, 14.7.2021, n.20066, e, soprattutto, Cass. civ., sez. un., 16.11.2017, n. 27199). Sempre secondo questa Corte, ove il ricorrente censuri la statuizione d'inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l'onere di precisare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto al giudice d'appello, riportandone il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità, non potendosi limitare a rinviare all'atto di appello (così Cass. civ., sez. I, 6.9.2021, n. 24048; id., sez. trib., 17.3.2020, n. 7335). 11. Ebbene, le considerazioni sopra riportate, svolte dalla Corte distrettuale, rispondono allo schema in base al quale deve espletarsi il giudizio d'inammissibilità dell'appello per difetto di pertinenza dei relativi motivi.Né il ricorrente ha evidenziato nell'unico secondo motivo, centrato sulla questione, perché il deficit di specificità dei suoi motivi, argomentatamente affermato dal giudice di secondo grado, fosse da escludere oppure perché le sue censure fossero da reputare sufficientemente specifiche in rapporto alle ragioni che sorreggevano la sentenza di primo grado. Invero, da un lato, il ricorrente neppure richiama testualmente quelle sue censure, non ponendo in dubbio, come già notato, che la Corte d'appello le avesse fedelmente considerate, e, dall'altro, non richiama i motivi della decisione del Tribunale in termini eventualmente difformi da quelli considerati dalla stessa Corte, &lo scopo appunto di evidenziare che le censure rivolte alla stessa potessero essere reputate sufficienti e coerenti rispetto alla decisione impugnata. 12. Pertanto, tenendo conto che tutti gli altri motivi non sono riferibili alla statuizione d'inammissibilità, e ferma restando la natura anticipatoria dell'ordinanza ex art. 423 c.p.c., destinata ad essere assorbita ed eventualmente revocata con la decisione finale, il ricorso dev'essere respinto. 13. Il ricorrente, di nuovo soccombente, dev'essere condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo. 14. Stante n rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 200,00 per esborsi ed C 5.200,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, p