CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 5 ottobre 2022
Cassazione n. 49656/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2022 del TRIBUNALE di AVEZZANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni ex art. 611 cod. proc. pen. del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA]. Gem. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi il provvedimento impugnato, con ogni conseguente pronuncia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in data 26/1/2020 il [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Avezzano applicava a [OSCURATO:PERSONA], su concorde richiesta delle parti, ritenuta la contestata aggravante e conces- segli le circostanze attenuanti generiche e con la diminuente del rito, la pena di mesi due e giorni 20 di arresto ed euro 1000 di ammenda — con sostituzione della pena suddetta in lavoro di pubblica utilità da svolgersi per 84 giorni presso il Comune di Pereto per il reato p. e p. dall'art. 186, co. 2, lett. c) e 2 sexies D.Lgs. 285/1992, per aver condotto il veicolo targato [OSCURATO:TARGA], in stato di ebbrezza conseguente all'uso di bevande alcoliche, con un tasso alcolemico accertato pari a 2,1 g/I, alle ore 4.45 della notte, in Carsoli (AQ) il 16/2/2019. Veniva irrogata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno, la cui esecuzione veniva differita all'esito del lavoro di pubblica utilità. Nulla veniva disposto quanto alla confisca dell'autovettura. 2. Contro il provvedimento sopra indicato ricorre il Procuratore Generale del- la Repubblica di L'Aquila, deducendo come unico motivo la violazione dell'art.186 comma 2 lett. c) D. L.vo 285/92 in punto di omessa confisca del veicolo. Il giudice del patteggiannento, nel provvedimento impugnato -ci si duole- nul- la dice circa la proprietà del veicolo. Chiede, pertanto, che questa Corte voglia annullare l'impugnata sentenza sul punto con ogni conseguente provvedimento di legge. 3. Il PG presso questa Corte di legittimità in data 5/10/2022 ha reso le pro- prie conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen.,chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato, con ogni conseguente pronuncia. 4. Il ricorso è fondato e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata, limi- tatamente all'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie,con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Avezzano. Sussiste la lamentata violazione di legge, in quanto la norma di cui all'art. 186 co. 2 lett. c) cod. strada prevede come obbligatoria la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codi- ce penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Qua- lora, invece, il veicolo appartenga a terzi, la confisca non può essere disposta, ma il giudice deve raddoppiare la durata della disposta sospensione della patente (cfr. sul punto, ex multis, questa Sez. 4, n. 18517 del 27/3/2009, Parodo, Rv. 243997). Quanto all'appartenenza del veicolo va ricordato che questa Corte di legitti- mità ha in più occasioni chiarito che la nozione di "appartenenza" del veicolo a per- sona estranea al reato non va intesa in senso tecnico, come proprietà od intestazio- ne nei pubblici registri, ma quale effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione, purché non occasionali (cfr. ex multis Sez. 4, n. 36425 del 29/3/2013, Bernacca, Rv, 256762; Sez. 4. n. 20610 del 26/2/2010, Messina, Rv. 247326). Nel caso che ci occupa, non risulta né disposta la confisca del veicolo e nemmeno raddoppiata la sospensione della patente (indicata in anni uno). Si tratta, con tutta evidenza, di due previsioni alternative, interdipendenti, per cui, caduta o posta in contestazione l'una, diviene immediatamente applicabile l'altra. La sentenza impugnata va dunque annullata limitatamente alla questione concernente la sanzione amministrativa accessoria da applicarecon rinvio per nuovo esame al riguardo/ al Tribunale di Avezzano, in diversa composizione. Il giudice del rinvio dovrà verificare se il veicolo di cui all'imputazione appar- teneva -nel senso specificato sopra- al Cimei. Se tale verifica dovesse avere effetto positivo, il giudice del merito ne darà conto in motivazione, e confermerà la disposta sospensione della patente di guida per anni uno, ma disporrà anche la confisca del veicolo. Viceversa, se il veicolo ap- parteneva ad un terzo, non andrà operata la confisca, ma la sanzione amministrati- va accessoria della sospensione della patente di guida dovrà raddoppiata, salvo poi, ,' naturalmente, i successivi provvedimenti di cui all'art. 186 co.9bis CDS in caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità. 5. L'efficacia di tali statuizioni, tuttavia, come peraltro correttamente già fat- to nella sentenza impugnata, andrà sospesa fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, all'esito positivo del quale potrà, infatti, essere dichia- rata l'estinzione del reato e ridotta della metà la sanzione della sospensione della patente di guida e revocata l'eventuale confisca. Come chiarito da questa Corte di legittimità, infatti, in caso di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, il giudice è tenuto a quantificare la sospen- sione della patente di guida nei limiti edittali e a disporre - ove prevista - la confisca del veicolo, ma contestualmente deve ordinare la sospensione dell'efficacia di tali statuizioni fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, all'e- sito positivo del quale potrà essere dichiarata l'estinzione del reato, ridotta della metà la sanzione della sospensione e revocata la confisca (vedasi Sez. 4, n. 12262 del 8/2/2018, Ferrarini, Rv. 27253; conf. Sez. 4, n. 48330 del 7/9/2017, Braghetto, Rv. 27104001). Il ragionamento — che il Collegio condivide- muove correttamente dall'interpretazione letterale del dato normativo, posto che l'art. 186, comma 9-bis, penultimo periodo, stabilisce che, in caso di violazioni degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice "ripristini" le sanzioni ammini- strative accessorie della sospensione della patente e della confisca; e risulta del tut- to coerente con l'effetto pratico perseguito dal legislatore, nel regolare gli ambiti funzionali della sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Avezzano. Così deciso in Rom