CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 settembre 2023
Cassazione n. 44696/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso, i cui motivi contestano l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione, invocandone in subordine la derubricazione in quello di furto, risulta essere stato oggetto di rinuncia da parte del ricorrente pervenuta in data 7 luglio 2023; Considerato che l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. d cod. proc. pen.; Osservato che il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché espressamente rinunciata dallo stesso impugnante, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 settembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] iente