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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 giugno 2026

Cassazione n. 17652/2026

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sentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania- Sezione distaccata di Salerno n. 71/2019 depositata il09/01/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con sentenza n. 71/2019, depositata il 9/1/2019, la CommissioneTributaria Regionale della Campania – Sezione Staccata di SalernoNumero registro generale 20667/2019Numero sezionale 1214/2026Numero di raccolta generale 17652/2026Data pubblicazione 03/06/2026accoglieva l’appello principale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. erigettava l’appello incidentale proposto dalla Agenzia delle Entrate avversola sentenza n. 5092/2014 con cui la [OSCURATO:PERSONA] diSalerno aveva accolto parzialmente il ricorso della contribuente avversol’avviso di accertamento n.

SA0098976/2014 relativo alla rettifica dellarendita catastale di una struttura termale ed alberghiera ubicata inContursi [OSCURATO:PERSONA], effettuata dall’Ufficio a seguito di procedura DocfaLa Corte regionale riduceva a 54.381,00 euro la rendita catastalerettificata dall’Ufficio, già ridotta a 74.862,91 euro dal giudice di primecure, recependo le risultanze finali della consulenza tecnica d’ufficiodisposta per la esatta individuazione del classamento catastale e dellaconseguente rendita dell’immobile.2.

Avverso la sentenza della CTR proponeva ricorso per Cassazionel’Agenzia delle Entrate.3.

La contribuente resisteva con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1 Con il primo motivo si denunciano “violazione e falsa applicazionedelle norme di cui al R.D.L. n. 652 del 1939 (conv. con modif. con L. 11agosto 1939, n. 1249), delle norme di cui al d.P.R. n. 1142, 1° dicembre1949 e della Circolare n. 6/2012 dell’ex Agenzia del Territorio, assurta arango di norma con la legge di stabilità n. 190 del 23 dicembre 2014, art.1, commi 244 e 245 (….), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”.Premesso che la CTR aveva erroneamente ritenuto che, nelle memorieillustrative depositate dall’Agenzia in data 15 novembre 2018, in replicaalla c.t.u. definitiva, l’Ufficio avesse rappresentato di condividere la primavalutazione (pari a 67.941,00 euro) effettuata dal consulente d’ufficionella bozza di elaborato, invece sempre puntualmente censurato sia insede di osservazioni alla bozza che di successive memorie, la ricorrentelamenta la violazione da parte del Giudice d’appello delle norme cheNumero registro generale 20667/2019Numero sezionale 1214/2026Numero di raccolta generale 17652/2026Data pubblicazione 03/06/2026disciplinano il classamento degli immobili urbani a destinazione speciale,mediante un’acritica adesione alle conclusioni del c.t.u e ribadisce i propririlievi in punto di “errata applicazione del deprezzamento per vetustà”, di“errata applicazione dei valori dell’Area”, di “errata applicazione del calcolodegli interessi passivi-oneri finanziari” e di “errata applicazione del calcolodegli oneri finanziari e dell’utile del promotore”.2.

Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza perviolazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., in relazioneall’art. 360, comma 1, n.4, c.p.c., per omessa pronuncia sulle specificheosservazioni dell’Ufficio alla consulenza definitiva, recepita, perrelationem, dalla CTR, senza motivare le ragioni del proprio dissensorispetto alle suddette mirate e circostanziate censure mosse all’elaboratodefinitivo.3.

Va preliminarmente esaminato il secondo motivo, in quantopregiudiziale dal punto di vista logico-giuridico ed assorbente, ovefondato, rispetto al primo.4.

Il motivo è fondato.La sentenza impugnata, premessa la utilizzabilità della c.t.u. in quanto“coerente a criteri scientifici ed immune da vizi”, dà atto che - a seguitodel rilievo avanzato dalla contribuente, successivamente allacomunicazione della bozza di elaborato, in merito alla incoerenza delvalore della rendita inizialmente determinato dal c.t.u. rispetto a quelloindicato nella contabilità finale redatta dal progettista incaricato dallasocietà per la ricostruzione dell’immobile con i benefici della legge 219/81– lo stesso c.t.u., pur considerando inutilizzabile detta contabilità (inragione delle diverse finalità dei due elaborati, dell’impossibilità diverificare le opere ormai nascoste e della sua incompletezza), aveva“ritenuto correttamente di dover ridurre l’originaria valutazione in quantola ricostruzione del fabbricato sarebbe avvenuta con capitale pubblico”, inapplicazione della Circolare 6/2012 che, nella determinazione degli oneriNumero registro generale 20667/2019Numero sezionale 1214/2026Numero di raccolta generale 17652/2026Data pubblicazione 03/06/2026finanziari, stabiliva di fare riferimento esclusivamente al “capitale dianticipazione”, ossia al “capitale proprio investito”.Il giudice d’appello afferma, poi, che “Delle ulteriori osservazioniformulate da parte appellata, il consulente dà conto, con motivazioneesaustiva alla quale ci si riporta, nelle pagine 115-121 della relazionefinale”.Ciò posto, va anzitutto rilevato il riferimento assolutamente genericoalle “ulteriori osservazioni”, cui il consulente avrebbe fornito risposta“nelle pagine 115-121 della relazione finale”, richiamate per relationem,senza specificazione, nemmeno sintetica, tanto dell’oggetto e dello stessocontenuto delle osservazioni, quanto del contenuto delle risposte fornite,così non consentendo di valutarne né la effettiva riferibilità né la congruitàed esaustività rispetto a tali “ulteriori osservazioni” e non rendendoevincibile l’iter logico-giuridico sotteso alla valutazione di esaustività datadalla CTR alle risposte fornite dal c.t.u..A ciò si aggiunga che le “pagine 115-121 della relazione finale”,richiamate per relationem dalla sentenza impugnata, non avrebberocomunque potuto “dare conto” delle “ulteriori osservazioni” svoltedall’Ufficio, trascritte da pag. 24 a pag. 32 del ricorso e relative allerisposte fornite dal c.t.u. alle osservazioni alla bozza di elaborato, essendotali “ulteriori osservazioni” contenute nella memoria depositata in data15.11.2018 e perciò successive al deposito in data 5.10.2018 dellaconsulenza finale (come risulta dalla stessa sentenza).Pertanto, le suddette pagine vanno evidentemente riferite alle rispostefornite dal c.t.u. alle osservazioni alla bozza di elaborato e non possonocostituire risposta anche alle specifiche ed articolate censure mossesuccessivamente dall’Ufficio alle suddette risposte, tanto più chenemmeno viene rilevato che tali ulteriori censure siano meramenteripetitive delle osservazioni precedenti (deponendo, invero, in sensocontrario la qualifica “ulteriori” utilizzata dalla sentenza).Numero registro generale 20667/2019Numero sezionale 1214/2026Numero di raccolta generale 17652/2026Data pubblicazione 03/06/2026Dette successive analitiche censure, concernenti le risposte fornite dalc.t.u., denotanti, nella prospettazione dell’Ufficio, la incongruità e/o lacontrarietà di tali risposte a disposizioni normative (vedi pagine 24-32 delricorso), essendo astrattamente idonee a mettere in discussione lacorrettezza delle conclusioni dell’elaborato peritale recepite dalla sentenza,obbligavano la CTR ad una specifica motivazione, invece del tutto assente,o almeno ad una effettiva presa d’atto di tali censure (la quale va esclusasia avvenuta, in ragione di quanto appena rilevato).A tal proposito, si evidenzia che, secondo il consolidato orientamentodi questa Corte (riferito al motivo di cui al numero 5 dell'art. 360, comma1, c.p.c., nel testo antecedente alla riformulazione disposta dalla l. n. 134del 2012), qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulentetecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragionidell'adesione e ciò in quanto l'accettazione di detto parere, delineando ilpercorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione,mentre laddove siano state avanzate critiche specifiche e circostanziatealla c.t.u., onde non incorrere in un vizio di motivazione su un puntodecisivo della controversia, il giudice è tenuto a spiegare in manierapuntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altraconclusione (Cass., n. 15147/2018, che richiama Cass., n. 25862/2011,Cass. n. 10688/2008, Cass., n. 4797/2007).Trattasi di orientamento formatosi, però, “in epoca anteriore allariformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., disposta dall'art.54, D.L. n. 83/2012 (conv., con modif., con Legge n. 134/2012), la quale,come è noto, ha determinato il venir meno del vizio di motivazioneinsufficiente, se non nei casi in cui l'anomalia motivazionale si siatramutata in violazione di legge costituzionalmente rilevante, esaurendosidetta anomalia nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa edNumero registro generale 20667/2019Numero sezionale 1214/2026Numero di raccolta generale 17652/2026Data pubblicazione 03/06/2026obiettivamente incomprensibile", e risultando invece esclusa qualunquerilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez.U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 e, da ultimo, Cass. Sez. 1, Ordinanzan. 7090 del 03/03/2022).

Tale orientamento, peraltro, risulta essere statoconfermato anche in epoca successiva a detta modifica (Cass. Sez. 3 -Ordinanza n. 15733 del 17/05/2022 Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 11917 del06/05/2021; Cass. Sez. 5 - Sentenza n. 30364 del 21/11/2019; Cass.Sez. 1, Sentenza n. 11482 del 03/06/2016; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n.19427 del 03/08/2017)…ma sulla scorta di un semplice richiamo delprincipio precedentemente consolidatosi, senza tuttavia valutare l’impattoche la riformulazione dell’art. 360, n. 5), c.p.c., poteva avere avuto sullaquestione…Va, del resto, evidenziata, l’esistenza di un altro orientamento,antagonista rispetto a quello sin qui ricostruito, il quale è pervenuto aldiametralmente opposto principio per cui il giudice di merito, quandoaderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbiatenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esauriscel'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suoconvincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sullecontrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene nonespressamente confutate, restano implicitamente disattese perchéincompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione (Cass.Cass.

Sez. 1 - Ordinanza n. 33742 del 16/11/2022; Cass. Sez. 6 - 2,Ordinanza n. 9483 del 09/04/2021), non senza evidenziare che taleorientamento ha comunque anch’esso origini anteriori alla riformulazionedell’art. 360, n. 5), c.p.c. (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1815 del02/02/2015; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1815 del 02/02/2015).”(v.Cass., n. 9925/2024).Orbene, posto che tale ultimo orientamento finisce con il privare laparte di qualsiasi concreto strumento di censura avverso la c.t.u., attesoche, pur potendosi muovere rilievi di “merito tecnico” all’elaborato persinoNumero registro generale 20667/2019Numero sezionale 1214/2026Numero di raccolta generale 17652/2026Data pubblicazione 03/06/2026negli scritti conclusionali (v. sul punto Cass.

S.U., n. 5624/2022), sarebbeconsentito al giudice di non fare nemmeno menzione di tali rilievi, deveritenersi che, ferma la limitazione del vizio di motivazione alla violazionedel “minimo costituzionale”, permanga la censurabilità della sentenza “neilimiti in cui la decisione del merito, lungi dal richiamare l’esistenza deirilievi di parte pur optando comunque per le conclusioni rassegnate dalCTU (a maggior ragione qualora, …., si dia atto del fatto che il CTU hareplicato adeguatamente a detti rilievi dopo averli esaminati), di tali rilieviometta invece di fare menzione alcuna nella motivazione, così integrandoil vizio di cui all’art. 360, n. 4), e 132, n. 4), c.p.c.”, atteso che, in questocaso, la motivazione verrebbe ad essere privata “di una imprescindibilefrazione, costituita dall’attestazione della comparazione tra valutazioni delCTU e valutazioni di parte e dalla dichiarata opzione preferenziale per leconclusioni del CTU rispetto alle conclusioni suggerite dalla parte” (Cass.,n.9925/2024, nonchè Cass., n. 25767/2024).Poiché, nel caso di specie, per le ragioni sopra evidenziate, le paginedella consulenza tecnica d’ufficio menzionate in sentenza, nelle quali ilc.t.u. avrebbe dato conto “delle ulteriori osservazioni” svolte dallacontribuente vanno evidentemente riferite alle risposte fornite dal c.t.u.alle osservazioni alla bozza di elaborato e non anche alle specifiche edarticolate censure legittimamente mosse successivamente (v.

Cass.

S.U.cit., n. 5624/2022) dall’Ufficio alle suddette risposte, deve ritenersi che laesistenza di tali ulteriori censure, di carattere tecnico, sia stata totalmenteobliterata dal percorso motivazionale, sicché non è argomentabile che,all’esito della comparazione tra valutazioni del c.t.u. ed osservazioni dellaparte, vi sia stata una effettiva implicita opzione preferenziale del giudiceper le conclusioni del c.t.u.Pertanto, deve ritenersi che la motivazione della sentenza non rispetti,nel caso di specie, il cd minimo costituzionale.Numero registro generale 20667/2019Numero sezionale 1214/2026Numero di raccolta generale 17652/2026Data pubblicazione 03/06/20265.

Il primo motivo è assorbito dall’esame del secondo (tanto più che leviolazioni di legge denunciate attengono a profili delle ulterioriosservazioni svolte all’elaborato finale su cui la CTP non si è pronunciata).Il ricorso va pertanto accolto, con conseguente cassazione dellasentenza impugnata e rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Campania, in diversa composizione, che provvederàanche a statuire sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte, accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo; cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversacomposizione, che provvederà a regolare anche le spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/02/2026.Il PresidenteLiberato Paolitto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania- Sezione distaccata di Salerno n. 71/2019 depositata il09/01/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 71/2019, depositata il 9/1/2019, la CommissioneTributaria Regionale della Campania – Sezione Staccata di SalernoNumero registro generale 20667/2019Numero sezionale 1214/2026Numero di raccolta generale 17652/2026Data pubblicazione 03/06/2026accoglieva l’appello principale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. erigettava l’appello incidentale proposto dalla Agenzia delle Entrate avversola sentenza n. 5092/2014 con cui la [OSCURATO:PERSONA] diSalerno aveva accolto parzialmente il ricorso della contribuente avversol’avviso di accertamento n. SA0098976/2014 relativo alla rettifica dellarendita catastale di una struttura termale ed alberghiera ubicata inContursi [OSCURATO:PERSONA], effettuata dall’Ufficio a seguito di procedura DocfaLa Corte regionale riduceva a 54.381,00 euro la rendita catastalerettificata dall’Ufficio, già ridotta a 74.862,91 euro dal giudice di primecure, recependo le risultanze finali della consulenza tecnica d’ufficiodisposta per la esatta individuazione del classamento catastale e dellaconseguente rendita dell’immobile.2. Avverso la sentenza della CTR proponeva ricorso per Cassazionel’Agenzia delle Entrate.3. La contribuente resisteva con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1 Con il primo motivo si denunciano “violazione e falsa applicazionedelle norme di cui al R.D.L. n. 652 del 1939 (conv. con modif. con L. 11agosto 1939, n. 1249), delle norme di cui al d.P.R. n. 1142, 1° dicembre1949 e della Circolare n. 6/2012 dell’ex Agenzia del Territorio, assurta arango di norma con la legge di stabilità n. 190 del 23 dicembre 2014, art.1, commi 244 e 245 (….), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”.Premesso che la CTR aveva erroneamente ritenuto che, nelle memorieillustrative depositate dall’Agenzia in data 15 novembre 2018, in replicaalla c.t.u. definitiva, l’Ufficio avesse rappresentato di condividere la primavalutazione (pari a 67.941,00 euro) effettuata dal consulente d’ufficionella bozza di elaborato, invece sempre puntualmente censurato sia insede di osservazioni alla bozza che di successive memorie, la ricorrentelamenta la violazione da parte del Giudice d’appello delle norme cheNumero registro generale 20667/2019Numero sezionale 1214/2026Numero di raccolta generale 17652/2026Data pubblicazione 03/06/2026disciplinano il classamento degli immobili urbani a destinazione speciale,mediante un’acritica adesione alle conclusioni del c.t.u e ribadisce i propririlievi in punto di “errata applicazione del deprezzamento per vetustà”, di“errata applicazione dei valori dell’Area”, di “errata applicazione del calcolodegli interessi passivi-oneri finanziari” e di “errata applicazione del calcolodegli oneri finanziari e dell’utile del promotore”.2. Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza perviolazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., in relazioneall’art. 360, comma 1, n.4, c.p.c., per omessa pronuncia sulle specificheosservazioni dell’Ufficio alla consulenza definitiva, recepita, perrelationem, dalla CTR, senza motivare le ragioni del proprio dissensorispetto alle suddette mirate e circostanziate censure mosse all’elaboratodefinitivo.3. Va preliminarmente esaminato il secondo motivo, in quantopregiudiziale dal punto di vista logico-giuridico ed assorbente, ovefondato, rispetto al primo.4. Il motivo è fondato.La sentenza impugnata, premessa la utilizzabilità della c.t.u. in quanto“coerente a criteri scientifici ed immune da vizi”, dà atto che - a seguitodel rilievo avanzato dalla contribuente, successivamente allacomunicazione della bozza di elaborato, in merito alla incoerenza delvalore della rendita inizialmente determinato dal c.t.u. rispetto a quelloindicato nella contabilità finale redatta dal progettista incaricato dallasocietà per la ricostruzione dell’immobile con i benefici della legge 219/81– lo stesso c.t.u., pur considerando inutilizzabile detta contabilità (inragione delle diverse finalità dei due elaborati, dell’impossibilità diverificare le opere ormai nascoste e della sua incompletezza), aveva“ritenuto correttamente di dover ridurre l’originaria valutazione in quantola ricostruzione del fabbricato sarebbe avvenuta con capitale pubblico”, inapplicazione della Circolare 6/2012 che, nella determinazione degli oneriNumero registro generale 20667/2019Numero sezionale 1214/2026Numero di raccolta generale 17652/2026Data pubblicazione 03/06/2026finanziari, stabiliva di fare riferimento esclusivamente al “capitale dianticipazione”, ossia al “capitale proprio investito”.Il giudice d’appello afferma, poi, che “Delle ulteriori osservazioniformulate da parte appellata, il consulente dà conto, con motivazioneesaustiva alla quale ci si riporta, nelle pagine 115-121 della relazionefinale”.Ciò posto, va anzitutto rilevato il riferimento assolutamente genericoalle “ulteriori osservazioni”, cui il consulente avrebbe fornito risposta“nelle pagine 115-121 della relazione finale”, richiamate per relationem,senza specificazione, nemmeno sintetica, tanto dell’oggetto e dello stessocontenuto delle osservazioni, quanto del contenuto delle risposte fornite,così non consentendo di valutarne né la effettiva riferibilità né la congruitàed esaustività rispetto a tali “ulteriori osservazioni” e non rendendoevincibile l’iter logico-giuridico sotteso alla valutazione di esaustività datadalla CTR alle risposte fornite dal c.t.u..A ciò si aggiunga che le “pagine 115-121 della relazione finale”,richiamate per relationem dalla sentenza impugnata, non avrebberocomunque potuto “dare conto” delle “ulteriori osservazioni” svoltedall’Ufficio, trascritte da pag. 24 a pag. 32 del ricorso e relative allerisposte fornite dal c.t.u. alle osservazioni alla bozza di elaborato, essendotali “ulteriori osservazioni” contenute nella memoria depositata in data15.11.2018 e perciò successive al deposito in data 5.10.2018 dellaconsulenza finale (come risulta dalla stessa sentenza).Pertanto, le suddette pagine vanno evidentemente riferite alle rispostefornite dal c.t.u. alle osservazioni alla bozza di elaborato e non possonocostituire risposta anche alle specifiche ed articolate censure mossesuccessivamente dall’Ufficio alle suddette risposte, tanto più chenemmeno viene rilevato che tali ulteriori censure siano meramenteripetitive delle osservazioni precedenti (deponendo, invero, in sensocontrario la qualifica “ulteriori” utilizzata dalla sentenza).Numero registro generale 20667/2019Numero sezionale 1214/2026Numero di raccolta generale 17652/2026Data pubblicazione 03/06/2026Dette successive analitiche censure, concernenti le risposte fornite dalc.t.u., denotanti, nella prospettazione dell’Ufficio, la incongruità e/o lacontrarietà di tali risposte a disposizioni normative (vedi pagine 24-32 delricorso), essendo astrattamente idonee a mettere in discussione lacorrettezza delle conclusioni dell’elaborato peritale recepite dalla sentenza,obbligavano la CTR ad una specifica motivazione, invece del tutto assente,o almeno ad una effettiva presa d’atto di tali censure (la quale va esclusasia avvenuta, in ragione di quanto appena rilevato).A tal proposito, si evidenzia che, secondo il consolidato orientamentodi questa Corte (riferito al motivo di cui al numero 5 dell'art. 360, comma1, c.p.c., nel testo antecedente alla riformulazione disposta dalla l. n. 134del 2012), qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulentetecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragionidell'adesione e ciò in quanto l'accettazione di detto parere, delineando ilpercorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione,mentre laddove siano state avanzate critiche specifiche e circostanziatealla c.t.u., onde non incorrere in un vizio di motivazione su un puntodecisivo della controversia, il giudice è tenuto a spiegare in manierapuntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altraconclusione (Cass., n. 15147/2018, che richiama Cass., n. 25862/2011,Cass. n. 10688/2008, Cass., n. 4797/2007).Trattasi di orientamento formatosi, però, “in epoca anteriore allariformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., disposta dall'art.54, D.L. n. 83/2012 (conv., con modif., con Legge n. 134/2012), la quale,come è noto, ha determinato il venir meno del vizio di motivazioneinsufficiente, se non nei casi in cui l'anomalia motivazionale si siatramutata in violazione di legge costituzionalmente rilevante, esaurendosidetta anomalia nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa edNumero registro generale 20667/2019Numero sezionale 1214/2026Numero di raccolta generale 17652/2026Data pubblicazione 03/06/2026obiettivamente incomprensibile", e risultando invece esclusa qualunquerilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez.U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 e, da ultimo, Cass. Sez. 1, Ordinanzan. 7090 del 03/03/2022). Tale orientamento, peraltro, risulta essere statoconfermato anche in epoca successiva a detta modifica (Cass. Sez. 3 -Ordinanza n. 15733 del 17/05/2022 Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 11917 del06/05/2021; Cass. Sez. 5 - Sentenza n. 30364 del 21/11/2019; Cass.Sez. 1, Sentenza n. 11482 del 03/06/2016; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n.19427 del 03/08/2017)…ma sulla scorta di un semplice richiamo delprincipio precedentemente consolidatosi, senza tuttavia valutare l’impattoche la riformulazione dell’art. 360, n. 5), c.p.c., poteva avere avuto sullaquestione…Va, del resto, evidenziata, l’esistenza di un altro orientamento,antagonista rispetto a quello sin qui ricostruito, il quale è pervenuto aldiametralmente opposto principio per cui il giudice di merito, quandoaderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbiatenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esauriscel'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suoconvincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sullecontrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene nonespressamente confutate, restano implicitamente disattese perchéincompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione (Cass.Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 33742 del 16/11/2022; Cass. Sez. 6 - 2,Ordinanza n. 9483 del 09/04/2021), non senza evidenziare che taleorientamento ha comunque anch’esso origini anteriori alla riformulazionedell’art. 360, n. 5), c.p.c. (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1815 del02/02/2015; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1815 del 02/02/2015).”(v.Cass., n. 9925/2024).Orbene, posto che tale ultimo orientamento finisce con il privare laparte di qualsiasi concreto strumento di censura avverso la c.t.u., attesoche, pur potendosi muovere rilievi di “merito tecnico” all’elaborato persinoNumero registro generale 20667/2019Numero sezionale 1214/2026Numero di raccolta generale 17652/2026Data pubblicazione 03/06/2026negli scritti conclusionali (v. sul punto Cass. S.U., n. 5624/2022), sarebbeconsentito al giudice di non fare nemmeno menzione di tali rilievi, deveritenersi che, ferma la limitazione del vizio di motivazione alla violazionedel “minimo costituzionale”, permanga la censurabilità della sentenza “neilimiti in cui la decisione del merito, lungi dal richiamare l’esistenza deirilievi di parte pur optando comunque per le conclusioni rassegnate dalCTU (a maggior ragione qualora, …., si dia atto del fatto che il CTU hareplicato adeguatamente a detti rilievi dopo averli esaminati), di tali rilieviometta invece di fare menzione alcuna nella motivazione, così integrandoil vizio di cui all’art. 360, n. 4), e 132, n. 4), c.p.c.”, atteso che, in questocaso, la motivazione verrebbe ad essere privata “di una imprescindibilefrazione, costituita dall’attestazione della comparazione tra valutazioni delCTU e valutazioni di parte e dalla dichiarata opzione preferenziale per leconclusioni del CTU rispetto alle conclusioni suggerite dalla parte” (Cass.,n.9925/2024, nonchè Cass., n. 25767/2024).Poiché, nel caso di specie, per le ragioni sopra evidenziate, le paginedella consulenza tecnica d’ufficio menzionate in sentenza, nelle quali ilc.t.u. avrebbe dato conto “delle ulteriori osservazioni” svolte dallacontribuente vanno evidentemente riferite alle risposte fornite dal c.t.u.alle osservazioni alla bozza di elaborato e non anche alle specifiche edarticolate censure legittimamente mosse successivamente (v. Cass. S.U.cit., n. 5624/2022) dall’Ufficio alle suddette risposte, deve ritenersi che laesistenza di tali ulteriori censure, di carattere tecnico, sia stata totalmenteobliterata dal percorso motivazionale, sicché non è argomentabile che,all’esito della comparazione tra valutazioni del c.t.u. ed osservazioni dellaparte, vi sia stata una effettiva implicita opzione preferenziale del giudiceper le conclusioni del c.t.u.Pertanto, deve ritenersi che la motivazione della sentenza non rispetti,nel caso di specie, il cd minimo costituzionale.Numero registro generale 20667/2019Numero sezionale 1214/2026Numero di raccolta generale 17652/2026Data pubblicazione 03/06/20265. Il primo motivo è assorbito dall’esame del secondo (tanto più che leviolazioni di legge denunciate attengono a profili delle ulterioriosservazioni svolte all’elaborato finale su cui la CTP non si è pronunciata).Il ricorso va pertanto accolto, con conseguente cassazione dellasentenza impugnata e rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Campania, in diversa composizione, che provvederàanche a statuire sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte, accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo; cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversacomposizione, che provvederà a regolare anche le spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/02/2026.Il PresidenteLiberato Paolitto
Sentenza Cassazione n. 17652/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris