CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2023
Cassazione n. 14104/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINA Tdato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducono l'inosservanza della legge penale e la carenza di motivazione in ordine, rispettivamente, al mancato accertamento della sussistenza di una delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. pen. e alla mancata concessione delle attenuanti generiche; vista la rinuncia al ricorso, pervenuta il 28 febbraio 2023, a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di fiducia e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che, quanto alla posizione di Napoli la sentenza impugnata è stata pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis proc. pen. e che l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196) e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170), situazioni nella specie non ravvisabili; stante l'inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, nella misura indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibili il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso