CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 24410/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 19192/23 proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA] , domiciliat o ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesodagli avvocatiPaolo Pascazi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro -) Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso ope legis dall’Avvocatura generale dello Stato; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello diPerugia 17 febbraio 2023 n. 120 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 giugno 2024 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. L’esposizione dei fatti di causa è limitata alle sole circostanze ancora rilevanti in questa sede. [OSCURATO:PERSONA], di professione Vigile del Fuoco, nel 2008 fu condannato in sede penale per traffico di stupefacenti. L’Amministrazione datrice di lavoro, in conseguenza della condanna, lo licenziò. Il licenziamento fu annullato dal giudice amministrativoper vizi di forma. Oggetto:responsabilità dello Stato per fatto del magistrato.2. L’Amministrazione competente rinnovò il procedimento e licenziò una seconda voltaMassimo Allegrini. Anche questo provvedimento fu impugnato dinanzi al giudice amministrativo, sul presupposto che esso era stato tardivamente adottato, in violazione del termine decadenziale di 30 giorni prescritto dall’art. 119 t.u. n. 3/1957. Il giudice amministrativo di primo grado condivise la censura e annullò il licenziamento (TAR Lazio, sentenza 7923/2012). La sentenza fu tuttavia riformata dal giudice amministrativo di appello, il quale ritenne che la p.a. datrice di lavoro non avesse alcun termine da rispettare a pena di decadenza per irrogare il licenziamento, perché il nuovo licenziamento fu intimato non solo e non tanto sulla base della condanna penale del 2008, ma anche sulla base di fatti nuovi, di per sé sufficienti a giustificare la sanzione disciplinare dellicenziamento (sentenza Consiglio di Stato n. 724/14). 3. Esponendo i fatti suddetti, nel 2014 [OSCURATO:PERSONA] convenne la Presidenza del Consiglio dinanzi al Tribunale di Perugia, ai sensi dell’art. 2 l. 117/88, sostenendo che con colpa grave il Collegio giudicante del Consiglio di Stato aveva rigettato il suo ricorso avverso il provvedimento di licenziamento, e chiedendone la condanna al risarcimento del danno. In particolare, l’attore dedusse che il Consiglio di Stato: -) con negligenza inescusabile aveva ritenuto che il secondo licenziamento irrogatoglifosse fondato su fatti nuovi rispetto a quelli oggetto della precedente contestazione disciplinare; -) con negligenza inescusabile aveva basato la decisione su un rilievo mai prospettato dalle parti. Quantificò il proprio danno nella misura di euro 612.000, pari alle retribuzioni perdute. 4. Con sentenza n. 1120/19 il Tribunale di Perugia ritenne inammissibile la domanda per tardività, in quanto proposta oltre il termine di decadenza biennale ex art. 2 l. 117/1988, art. 2, nel testo applicabile ratione temporis. La sentenza fu appellata dal soccombente.5. La Corte d’appello di Perugia con sentenza 17.2.2023 n. 120 ritenne tempestiva la domanda, ma la rigettò nel merito. La Corte d’appello escluse che il Consiglio di Stato avesse per negligenza travisato gli atti di causa. Rilevò che effettivamente quando il Ministero dell’Interno licenziò [OSCURATO:PERSONA] per la seconda volta, a fondamento del provvedimento disciplinare addusse non più la condanna per traffico di stupefacenti, ma altre condotte: guida in stato di ebbrezza, allontanamento illecito e diserzione continuata. Correttamente, pertanto, il Consiglio di Stato aveva ritenuto che per irrogare questo secondo licenziamento disciplinare la p.a. datricedi lavoro non fosse soggetta al rispetto di alcun termine, in quanto sanzione nuova e non riattivazione del precedente, annullato licenziamento. 6. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su due motivied illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglioha resistito con controricorso. 7. Con atto del 18.12.2023 il Consigliere delegato ha proposto, ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c., che il ricorso sia definito con pronuncia di rigetto, sulla base della seguente motivazione: “Considerato che il primo motivo è manifestamente infondato; la richiesta di discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 352, secondo comma, cod. proc. civ., deve non solo essere proposta all'atto della precisazione delle conclusioni, ma anche ripetuta «al presidente della corte alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica»; nel caso di specie, al contrario, la stessa formulazione del ricorso e della censura indica che la richiesta di discussione fu avanzata in sede di precisazione delle conclusioni e poi di comparsa conclusionale, con ciò implicitamente ammettendo che la reiterazione che la disposizione in esame esige non ebbe luogo (v. Cass. n. 4638 del 22/02/2017, Rv. 643135 -01); il secondo motivo è inammissibile, in quanto ciò che vi si deduce esula dal contenuto che vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. hanno attribuito Cass. Sez. U. n. 8053 e n. 8054 del 2014, secondo le quali: «La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione»; «L'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il viziodi omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie»; nel solco di dette decisioni già Cass.Sez. U.22/09/2014, n. 19881, ha ulteriormente rilevato che da un lato, il sindacato sulla motivazione è ormai ristretto ai casi di inesistenza della motivazione in sé, cioè alla "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", alla "motivazione apparente", al "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", alla "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile"; dall'altro lato, il controllo previsto dal nuovo n. 5 dell'art. 360 cod.proc. civ. concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia): l'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l'omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti”. Il ricorrente ha chiesto che il ricorso fosse decisoed è stata, quindi, fissata la trattazione ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. in relazione all’art. 380-bis.1. c.p.c. Parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Col primo motivoil ricorrente denuncia la violazione dell’art. 352, commi secondo e terzo, c.p.c., oltre che dell’art. 111 Cost. Sostiene che illegittimamente la Corte d’appello ha rigettato la sua richiesta di discussione orale, formulata nel precisare le conclusioni e ribadita con istanza rivolta al Presidente della Corte d’appello, contenuta nella memoria di replica. La Corte d’appello -prosegue il ricorrente -ha ritenuto che la suddetta istanza dovesse essere contenuta in un documento a sé e sottoposta direttamente al Presidente della Corte, e non potesse invece essere inserita nella memoria di replica. Il ricorrente prosegue denunciando l’erroneità di tale statuizione, sul presupposto che nessuna norma impedisce di includere nella memoria di replica l’istanza di discussione orale. 1.1. Il motivo è infondato. La Corte d’appello infatti ha adottato una corretta interpretazione dell’art. 352 c.p.c..Non condivisibile, per contro, è l’interpretazione che di talenorma propone il ricorrente: sia sul piano dell’interpretazione letterale, sia sul piano dell’interpretazionifinalistica. 1.2. Sul piano dell’interpretazione letterale, l’art. 352, commi secondo e terzo, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis [cioè anteriore alle modifiche introdotte dall’art. 3, comma 26, lettera (l), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149] stabiliva: “se l'appello è proposto alla corte di appello, ciascuna delle parti, nel precisare le conclusioni, può chiedere che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio. In tal caso(…) la richiesta deve essere riproposta al presidente della corte alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica. Il presidente provvede sulla richiesta fissando con decreto la data dell'udienza di discussione da tenersi entro sessanta giorni; con lo stesso decreto designa il relatore”. Il riferimento al “Presidente della Corte” è dunque inequivoco, non potendosi presumere che il legislatore confonda il capo dell’ufficio giudiziario col presidente del collegio giudicante. Prova ne sia che quando il codice ha inteso fare riferimento al presidente del collegio, ha usato l’espressione “presidente del collegio”, e non “Presidente della Corte”: come negli artt. 127, 289, 350, 351, 373, c.p.c., nonché nell’abrogato art. 702 quaterc.p.c.. 1.3. Sul piano dell’interpretazione finalistica, la tesi sostenuta dal ricorrente non è coerente col raggiungimento dello scopo della norma. Se, infatti, fosse consentito formulare la richiesta di discussione orale all’interno della memoria di replica, l’atto sarebbe inidoneo al raggiungimento del suo scopo. La cancelleria, infatti, non ha l’onere di esaminare le memorie delle parti per accertare se in esse siano contenute istanze di discussione orale. Pertanto,l’istanza di discussione contenuta nella memoria di replica sfuggirebbe di fatto all’organo cui è destinata, e ben difficilmente potrebbe essere tempestivamente trasmessa al presidente del collegio in tempo utile prima della decisione. E’ palese e risponde appunto alla corretta individuazione dello scopo della norma, che, essendo l’istanza funzionale all’adozione della modalità di fissazione dell’udienza, l’organo che deve provvedere dev’esserne il destinatario necessario in via immediata e diretta, specie se si considera che l’inosservanza della richiesta di parte causa la nullità della sentenza. 2. Il secondo motivo denuncia il vizio di omesso esamedi fatti decisivi. Nella illustrazione del motivo vengono affiancate plurime ed eterogenee censure: vi si sostiene infatti che la Corte d’appello avrebbe eluso l’esame dei motivi di gravame; che non avrebbe, in particolare, dato una argomentata risposta alle allegazioni dell’appellante, secondo cui era inibito all’Amministrazione riattivare la procedura di licenziamento dopo il decorso del termine di cui all’art. 119 T.U. n. 3/1957; che erano nulli gi atti amministrativi di riattivazione del procedimento finalizzato al licenziamento, e fondati su addebiti mai previamente contestati; che la sentenza sarebbe nulla, per avere adottato una motivazione duplicativa degli argomenti svolti dalla difesa erariale. 2.1. Il motivo è inammissibile per plurime edindipendenti ragioni. In primo luogo, la denuncia del vizio di omesso esame di fatti decisivi è preclusa dalla doppia pronuncia conforme nei gradi di merito, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c. (applicabile ratione temporis , ed oggi trasfuso nel quarto comma dell’art. 360 c.p.c.). In secondo luogo, quel che il ricorrente prospetta come “omesso esame di fatti” consiste in realtà -secondo la stessa prospettazione del ricorrente - in una omessa considerazione di taluni argomenti difensivi, circostanza irrilevante ai fini della validità della sentenza: è infatti consolidato nella giurisprudenza di questa corte il principio per cui il vizio di omessa motivazione non ricorre per il solo fatto della mancata confutazione specifica degli argomenti difensivi, quando la motivazione nel suo complesso dia ragione adeguata della decisione (così già Sez. 3, Sentenza n. 1376 del 15/05/1973, Rv. 364022 -01, con orientamento in seguito sempre conforme), come per l’appunto è avvenuto nel caso di specie.In terzo luogo, infine, le Sezioni Unite di questa Corte, nel chiarire il senso dell’art. 360 n. 5 c.p.c., hanno stabilito che per effetto della riforma “è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione” (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830). Ma nessuna di queste ipotesi ricorre nel caso di specie, come non ha mancato di rilevare anche la proposta di definizione. 3. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. La conformità della decisione rispetto alla proposta di definizione accelerata comporta la condanna del ricorrente ex art. 96, commi terzo e quarto, c.p.c.. P.q.m. (-) rigetta il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore della Presidenza del Consiglio delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 3.000, oltre spese prenotate a debito; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento ex art. 96, terzo comma, c.p.c., in favore della Presidenza del Consiglio della somma di euro 1.500; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento ex art. 96, quarto comma, c.p.c., in favore della Cassa delle ammende della somma di euro 500; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello