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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2024

Cassazione n. 28195/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato quanto statuito nella sentenza di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge e vizi di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è inedito, posto che non risulta, dalla sintesi (non contestata) dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, che il deducente avesse formulato doglianze in ordine, appunto, al tema dedotto, di modo che, trattandosi di questione che involge profili di merito (ossia, attinenti all'uso della discrezionalità del giudice) non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla determinazione della pena, non è consentito, per come formulato, dalla legge, in sede di legittimità, perché, oltre ad essere costituito da mere doglianze in fatto, è genericamente fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifiche (la Corte di Appello, in particolare, ha indicato gli elementi in base ai quali la pena irrogata dal giudice di prime cure potesse ritenersi legittima); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 25 giugno 2024 Il consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato quanto statuito nella sentenza di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge e vizi di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è inedito, posto che non risulta, dalla sintesi (non contestata) dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, che il deducente avesse formulato doglianze in ordine, appunto, al tema dedotto, di modo che, trattandosi di questione che involge profili di merito (ossia, attinenti all'uso della discrezionalità del giudice) non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla determinazione della pena, non è consentito, per come formulato, dalla legge, in sede di legittimità, perché, oltre ad essere costituito da mere doglianze in fatto, è genericamente fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifiche (la Corte di Appello, in particolare, ha indicato gli elementi in base ai quali la pena irrogata dal giudice di prime cure potesse ritenersi legittima); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2024 Il consigliere
Sentenza Cassazione n. 28195/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris