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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 luglio 2025

Cassazione n. 28129/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Catania avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sost. dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 18 aprile 2025 il Tribunale di Catania in sede di riesame ha confermato quella del G.i.p. del Tribunale di Catania in data 7 aprile 2025, con cui nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere per i delitti di detenzione illegale di stupefacenti e di detenzione di arma con matricola abrasa.

2. Ha proposto [OSCURATO:PERSONA] tramite il suo difensore.

Con l'unico motivo deduce violazione degli artt. 274, comma 1, lett. c) e 275 cod. proc. pen. e vizio di motivazione sulle esigenze cautelari e sulla proporzionalità.

Il Tribunale aveva formulato una valutazione congetturale, non fondata su elementi concreti, dando conto delle ragioni per cui avrebbe potuto prospettarsi una violazione delle prescrizioni imposte.

Il ricorrente aveva ammesso gli addebiti, senza che fossero emersi collegamenti con organizzazioni criminali, fermo restando che il nucleo familiare era estraneo a contesti criminali e il luogo indicato ai fini della restrizione domiciliare era lontano dal luogo dei fatti.

Non era stata dunque fornita idonea motivazione per escludere la sostituzione della misura con gli arresti domiciliari, seppur gravati da braccialetto elettronico. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, perché reitera deduzioni esaminate dal Tribunale con motivazione non illogica e risulta comunque manifestamente infondato.

2. La pericolosità del ricorrente e la necessità della sua restrizione in carcere è stata invero desunta dagli elementi che attestano la gravità indiziaria con riferimento all'inserimento non occasionale in un traffico di stupefacenti e alla detenzione di un'arma con matricola abrasa, espressiva di allarmanti collegamenti con la criminalità.

D'altro canto, il Tribunale ha sottolineato come il ricorrente non abbia fornito idonei contributi al fine di ricostruire l'esatta consistenza del traffico e la provenienza dell'arma, essendo stata inoltre non illogicamente reputata inidonea la mera restrizione domiciliare, pur in località diversa, a fronte della concreta possibilità per il ricorrente di mantenere i pregressi contatti illeciti e reiterare gravi condotte della stessa specie, anche custodendo droga e armi.

3. Il motivo di ricorso non risulta idoneo a confutare tali argomenti o a porne in risalto l'illogicità e l'inadeguatezza.

Di qui l'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 3 luglio 2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Catania avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sost. dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 18 aprile 2025 il Tribunale di Catania in sede di riesame ha confermato quella del G.i.p. del Tribunale di Catania in data 7 aprile 2025, con cui nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere per i delitti di detenzione illegale di stupefacenti e di detenzione di arma con matricola abrasa. 2. Ha proposto [OSCURATO:PERSONA] tramite il suo difensore. Con l'unico motivo deduce violazione degli artt. 274, comma 1, lett. c) e 275 cod. proc. pen. e vizio di motivazione sulle esigenze cautelari e sulla proporzionalità. Il Tribunale aveva formulato una valutazione congetturale, non fondata su elementi concreti, dando conto delle ragioni per cui avrebbe potuto prospettarsi una violazione delle prescrizioni imposte. Il ricorrente aveva ammesso gli addebiti, senza che fossero emersi collegamenti con organizzazioni criminali, fermo restando che il nucleo familiare era estraneo a contesti criminali e il luogo indicato ai fini della restrizione domiciliare era lontano dal luogo dei fatti. Non era stata dunque fornita idonea motivazione per escludere la sostituzione della misura con gli arresti domiciliari, seppur gravati da braccialetto elettronico. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché reitera deduzioni esaminate dal Tribunale con motivazione non illogica e risulta comunque manifestamente infondato. 2. La pericolosità del ricorrente e la necessità della sua restrizione in carcere è stata invero desunta dagli elementi che attestano la gravità indiziaria con riferimento all'inserimento non occasionale in un traffico di stupefacenti e alla detenzione di un'arma con matricola abrasa, espressiva di allarmanti collegamenti con la criminalità. D'altro canto, il Tribunale ha sottolineato come il ricorrente non abbia fornito idonei contributi al fine di ricostruire l'esatta consistenza del traffico e la provenienza dell'arma, essendo stata inoltre non illogicamente reputata inidonea la mera restrizione domiciliare, pur in località diversa, a fronte della concreta possibilità per il ricorrente di mantenere i pregressi contatti illeciti e reiterare gravi condotte della stessa specie, anche custodendo droga e armi. 3. Il motivo di ricorso non risulta idoneo a confutare tali argomenti o a porne in risalto l'illogicità e l'inadeguatezza. Di qui l'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 3 luglio 2025 [OSCURATO:PERSONA]
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