Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2017/2025
ECLI:EU:T:2025:638
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TJ0239_RES
Causa T‑239/23
Comité interprofessionnel du vin de [OSCURATO:PERSONA]
e
[OSCURATO:PERSONA] national de l’origine et de la qualité (INAO)
contro
[OSCURATO:PERSONA] dell’Unione europea per la proprietà intellettuale
Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 25 giugno 2025
«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo [OSCURATO:PERSONA] – DOP anteriore “[OSCURATO:PERSONA]” – Impedimento alla registrazione relativo – Articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1001 – Articolo 103, paragrafo 2, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 1308/2013 – Marchio contenente una DOP – Prodotti conformi al disciplinare della DOP – Obbligo di motivazione – Articolo 94 del regolamento 2017/1001»
Agricoltura – Legislazioni uniformi – Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari – Regolamento n. 1308/2013 – Marchio che contiene o è costituito da una denominazione di origine protetta – Impedimento alla registrazione di un tale marchio – Assenza
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013, artt. 102, § 1, e 103, § 2)
(v. punti 31‑34)
Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Vino – Designazione e presentazione dei vini – Denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette – Sfruttamento della notorietà di una denominazione di origine protetta – Prodotti e servizi connessi conformi al disciplinare della denominazione di origine protetta – Presunzione assoluta di assenza di sfruttamento della notorietà di tale denominazione – Esclusione
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013, art. 103, § 2, a), ii)]
(v. punti 47‑52, 58‑60, 64‑66, 69)
Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Vino – Designazione e presentazione dei vini – Denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette – Sfruttamento della notorietà di una denominazione di origine protetta – Nozione – Uso di una denominazione di origine protetta volto a sfruttare indebitamente la notorietà di quest’ultima
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013, art. 103, § 2, a), ii)]
(v. punto 52)
Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Vino – Designazione e presentazione dei vini – Denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette – Protezione contro le indicazioni false e ingannevoli – Portata
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013, art. 103, § 2, c)]
(v. punto 75)
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nel commercio – Indicazioni geografiche e denominazioni di origine – Marchio denominativo [OSCURATO:PERSONA] – Denominazione di origine [OSCURATO:PERSONA]
[Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013, art. 103, § 2, a) e c), e 2017/1001, art. 8, § 6]
(v. punti 80‑84)
[OSCURATO:PERSONA] la sua sentenza, il Tribunale si pronuncia, da un lato, sull’articolo 103, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento n. 1308/2013 (
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), quanto alla questione inedita dell’eventuale sfruttamento della notorietà di una denominazione di origine protetta (DOP) qualora un marchio, contenente tale DOP, limiti la sua registrazione a prodotti conformi al disciplinare della DOP di cui trattasi nonché a servizi connessi e, dall’altro, sull’articolo 103, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1308/2013 quanto alla possibilità che un marchio contenente una DOP possa veicolare un’indicazione falsa o ingannevole.
Il 19 febbraio 2019 la [OSCURATO:SOCIETA] ha presentato all’[OSCURATO:PERSONA] dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) una domanda di registrazione per il marchio denominativo [OSCURATO:PERSONA] per molteplici prodotti e servizi (
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). Qualche mese più tardi, il 2 agosto 2019, il Comité interprofessionnel du vin de [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] national de l’origine et de la qualité (INAO), ricorrenti, hanno proposto opposizione alla registrazione del marchio richiesto fondandosi sulla DOP «[OSCURATO:PERSONA]», registrata nell’Unione europea per taluni vini dal 18 settembre 1973.
La divisione di opposizione dell’EUIPO ha parzialmente accolto l’opposizione sulla base dell’articolo 103, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1308/2013 per determinati servizi e ha respinto l’opposizione per gli altri prodotti e servizi.
Con decisione del 17 febbraio 2023 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la commissione di ricorso dell’EUIPO, adita dai ricorrenti, ha parzialmente annullato la decisione della divisione di opposizione nella parte in cui aveva respinto l’opposizione per determinati servizi e, di conseguenza, ha accolto l’opposizione per tali servizi. Essa ha tuttavia respinto l’opposizione per gli altri prodotti e servizi, relativi a prodotti conformi alla DOP «[OSCURATO:PERSONA]».
È in tale contesto che il Tribunale è stato investito di una domanda di annullamento e di riforma della decisione della commissione di ricorso nella parte in cui essa ha respinto l’opposizione.
Giudizio del Tribunale
In primo luogo, il Tribunale rileva che l’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento n. 1308/2013 non vieta, in linea di principio, che un marchio possa contenere o essere costituito da una DOP. La registrazione di un siffatto marchio è rifiutata o annullata solo in due ipotesi, vale a dire qualora la DOP non sia conforme al corrispondente disciplinare di produzione o qualora il suo utilizzo rientri nella fattispecie dell’articolo 103, paragrafo 2, del medesimo regolamento. Quest’ultimo articolo contiene un elenco tassativo delle pratiche contro le quali le DOP sono protette. Più in particolare, l’articolo 103, paragrafo 2, lettera a) ii), mira a proteggere le DOP contro qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto nella misura in cui tale uso sfrutterebbe la notorietà della DOP.
Pertanto, dal combinato disposto dell’articolo 102, paragrafo 1, e dell’articolo 103, paragrafo 2, del regolamento n. 1308/2013 risulta che tali disposizioni non ostano alla registrazione di un marchio che contiene o è costituito da una DOP in quanto tale, salvo che una simile registrazione contrasti con una delle ipotesi precedentemente esposte.
In secondo luogo, il Tribunale si pronuncia sulla «teoria della limitazione» (
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) applicata dalla commissione di ricorso dell’EUIPO nella decisione impugnata. Secondo tale teoria, si presume, in sostanza, che un marchio che include una DOP non possa, in linea di principio, sfruttare la notorietà di tale DOP qualora tale marchio sia esclusivamente registrato per prodotti conformi al disciplinare di tale DOP nonché per servizi connessi a simili prodotti.
Tuttavia, il Tribunale sottolinea che la decisione impugnata manca di chiarezza nella sua applicazione di tale «teoria della limitazione», in particolare quanto alla natura della presunzione di assenza di sfruttamento della notorietà della DOP. Pertanto, il Tribunale scinde il suo ragionamento in due possibilità, da un lato, quella per cui si tratterebbe di una presunzione assoluta e, dall’altro, quella per cui si tratterebbe di una presunzione relativa.
Per quanto riguarda la prima possibilità, il Tribunale constata che la commissione di ricorso ha rilevato che l’articolo 103, paragrafo 2, del regolamento n. 1308/2013 non si applicava poiché il marchio richiesto riguardava prodotti conformi al disciplinare della DOP nonché servizi connessi a simili prodotti. Tuttavia, le ipotesi elencate all’articolo 103, paragrafo 2, di tale regolamento non riguardano i prodotti non conformi al disciplinare. Infatti, l’articolo 103, paragrafo 2, lettera a), ii), non specifica che esso si applichi unicamente a un uso della DOP in questione per prodotti comparabili o per prodotti e servizi non conformi al disciplinare di tale DOP. Pertanto, nulla nel testo dell’articolo 103, paragrafo 2, lettera a), ii), e lettere da b) a d), del medesimo regolamento indica che le ipotesi ivi previste non possano applicarsi a un uso di una DOP per prodotti conformi al disciplinare di quest’ultima.
Pertanto, il Tribunale constata che l’articolo 103, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento n. 1308/2013 può essere invocato per opporsi alla registrazione di un marchio che contiene o è costituito da una DOP, nonostante il fatto che i prodotti e i servizi connessi a simili prodotti, designati dal marchio richiesto, siano conformi al disciplinare della DOP di cui trattasi. A tal riguardo, la commissione di ricorso avrebbe dovuto effettuare un’analisi al fine di valutare se il marchio richiesto sfruttasse la notorietà della DOP, vale a dire se l’uso di tale DOP fosse volto a sfruttare indebitamente la notorietà di quest’ultima.
Il Tribunale ritiene dunque che la commissione di ricorso, introducendo una presunzione assoluta, abbia commesso un errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 103, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento n. 1308/2013.
Per quanto riguarda la possibilità per cui la presunzione di assenza di sfruttamento della notorietà della DOP sarebbe relativa, il Tribunale osserva che si può presumere che un marchio che contiene o è costituito da una DOP, registrato unicamente per prodotti conformi al disciplinare o servizi connessi, non sfrutterà indebitamente la notorietà di tale DOP, ai sensi dell’articolo 103, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento n. 1308/2013, dato che esso dovrà teoricamente essere utilizzato sul mercato solo per prodotti che soddisfano i requisiti di qualità di cui a tale DOP o per servizi connessi a simili prodotti. Tuttavia, una presunzione del genere può essere rovesciata qualora possa essere dimostrato, sulla base di elementi concreti, suffragati e concordanti, che un determinato marchio può sfruttare indebitamente la notorietà di una DOP, quand’anche esso designi unicamente prodotti conformi al disciplinare di tale DOP o servizi connessi. Spetta quindi agli organi dell’EUIPO verificare se tali elementi consentano di rovesciare detta presunzione.
Di conseguenza, il Tribunale afferma che, nella misura in cui la decisione impugnata è interpretata nel senso che essa introduce una presunzione relativa, detta decisione non è viziata da un errore di diritto. Tuttavia, occorre esaminare se la commissione di ricorso abbia esposto in modo giuridicamente sufficiente le ragioni che l’hanno indotta a concludere che tale presunzione non era rovesciata nel caso di specie.
Il Tribunale rileva che diversi elementi diretti a dimostrare che il marchio richiesto poteva sfruttare la notorietà della DOP «[OSCURATO:PERSONA]» sono stati dedotti nella fase del procedimento amministrativo. Si tratta, tra l’altro, dell’elevata notorietà della DOP «[OSCURATO:PERSONA]», del fatto che il marchio richiesto è un marchio denominativo che può essere utilizzato in numerosi modi diversi sul mercato, anche in maniera contraria agli obiettivi della DOP, o ancora di argomenti relativi all’etichettatura dei prodotti commercializzati dalla [OSCURATO:SOCIETA].
Pertanto, il Tribunale ritiene che la commissione di ricorso, non avendo sufficientemente esposto in che modo gli elementi prodotti non fossero idonei a confutare la presunzione nel caso di specie, abbia violato l’obbligo di motivazione ad essa incombente.
Il Tribunale annulla dunque la decisione della commissione di ricorso nella parte in cui quest’ultima ha respinto il ricorso proposto dinanzi ad essa.
Infine, il Tribunale esamina se il marchio richiesto, contenente la DOP «[OSCURATO:PERSONA]» nella sua denominazione, possa essere percepito come veicolante un’indicazione falsa o ingannevole ai sensi dell’articolo 103, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1308/2013 (
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). Da un lato, esso sottolinea che il termine «nero» è utilizzato nel nome di diversi noti vitigni italiani nonché nella denominazione di molteplici varietà di viti. Il pubblico di riferimento potrebbe quindi essere indotto in errore, ritenendo che il marchio richiesto evochi il vitigno di champagne in parola.
Dall’altro lato, il termine «nero» verrà inteso dal pubblico di riferimento di lingua italiana nel senso del colore nero. Pertanto, il pubblico di riferimento potrebbe anche essere indotto in errore quanto al colore del vino [OSCURATO:PERSONA] commercializzato con il marchio richiesto e ritenere che si tratti di una nuova varietà di champagne, ossia uno «champagne nero», sebbene, secondo il disciplinare della DOP, uno champagne possa essere solamente bianco o rosato.
Di conseguenza, il Tribunale ritiene che la commissione di ricorso dell’EUIPO abbia commesso un errore di valutazione nel ritenere che il marchio richiesto non rientrasse nell’ambito di applicazione dell’articolo 103, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1308/2013.
Pertanto, il Tribunale esercita il suo potere di riforma e accoglie l’opposizione per i prodotti e i servizi di cui trattasi, anche per quanto riguarda i «vini conformi al disciplinare della [DOP] “[OSCURATO:PERSONA]”» rientranti nella classe 33.
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1
) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (
GU 2013, L 347, pag. 671
).
(
2
) Si trattava, più in particolare, dei prodotti e servizi appartenenti alle classi 33, 35 e 41 ai sensi dell’accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato.
(
3
) Tale teoria trae origine dalle direttive dell’EUIPO concernenti l’esame dei marchi dell’Unione europea [parte C (Opposizione), sezione 6 (Indicazioni geografiche), punto 3.1.3 (Limiti all’ambito di protezione delle IG per impedimenti relativi)]. Secondo tali direttive, «ove l’indicazione di una domanda di [marchio] si limiti, in rapporto a prodotti identici a quelli coperti dalla [DOP o IGP], a prodotti in conformità all’indicazione della relativa [DOP o IGP], la funzione della [DOP o IGP] in questione è tutelata in relazione a tali prodotti. Infatti, la domanda di [marchio] copre soltanto prodotti di quella particolare origine geografica e le speciali qualità ad essa connesse. Di conseguenza, un’opposizione contro una domanda di [marchio] che sia stata opportunamente limitata non sarà accolta».
(
4
) L’articolo 103, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1308/2013 mira a proteggere le DOP e le indicazioni geografiche protette (IGP) contro «qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all’origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull’imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto vitivinicolo in esame nonché l’impiego, per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore sulla sua origine».