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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30427/2026

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a Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta lacorrettezza della motivazione in relazione all’affermazione della responsabilità e ildiniego di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. inrelazione al reato di cui all’art. 291 bis d.P.R. 43/1973 per la detenzione di KG 170di TLE è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità.La censura di omessa risposta alle doglianze difensive è del tutto generica e privadi confronto specifico con la decisione impugnata che ha risposto ai motivi diappello nei limiti del devoluto.Il diniego di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.è stato correttamente argomentato in ragione della gravità del fatto e della nonparticolare tenuità dell’offesa avuto riguardo al quantitativo di TLE detenuto.La causa di non punibilità, presuppone – oltre ad una serie di requisiti di naturasoggettiva riassumibili nella non abitualità della condotta - un reato perfezionatoin tutti i suoi elementi costitutivi, ma immeritevole di pena, e dunque postula chela condotta, pur connotata da offensività, sia particolarmente esigua.Quanto ai parametri di valutazione, l’art. 131 bis cod.pen., anche dopo lemodifiche introdotte dalla legge Cartabia, richiede, congiuntamente e nonalternativamente, come si desume dal tenore letterale del citato articolo, laparticolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento.Quanto al primo requisito - particolare tenuità dell'offesa- si articola, a sua volta,in due "indici-requisiti", che sono la modalità della condotta e l'esiguità del dannoo del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'art. 133 c.p., (natura,specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell'azione, gravitàdel danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato intensità del doloo grado della colpa).

Al giudice, pertanto, spetta di rilevare se, sulla base dei due"indici-requisiti" della modalità della condotta e dell'esiguità del danno e delpericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art. 133 c.p., comma 1, sussistala particolare tenuità dell'offesa e, poi, che con questo, coesista quello della nonabitualità del comportamento.

Sulla base di tali principi la motivazione risultacorretta avendo il giudice del merito argomentato la gravità del fatto e dell’offesaavuto riguardo al quantitativo di TLE.Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che lamenta la mancata concessione dellecircostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato perché, secondol'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare li diniego del beneficiorichiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, aglielementi ritenuti decisivi o rilevanti, ovvero, come nel caso di specie, nell’assenzadi elementi positivi che neppure il ricorrente allega.Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta lacorrettezza della motivazione in relazione all’affermazione della responsabilità e ildiniego di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. inrelazione al reato di cui all’art. 291 bis d.P.R. 43/1973 per la detenzione di KG 170di TLE è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità.La censura di omessa risposta alle doglianze difensive è del tutto generica e privadi confronto specifico con la decisione impugnata che ha risposto ai motivi diappello nei limiti del devoluto.Il diniego di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.è stato correttamente argomentato in ragione della gravità del fatto e della nonparticolare tenuità dell’offesa avuto riguardo al quantitativo di TLE detenuto.La causa di non punibilità, presuppone – oltre ad una serie di requisiti di naturasoggettiva riassumibili nella non abitualità della condotta - un reato perfezionatoin tutti i suoi elementi costitutivi, ma immeritevole di pena, e dunque postula chela condotta, pur connotata da offensività, sia particolarmente esigua.Quanto ai parametri di valutazione, l’art. 131 bis cod.pen., anche dopo lemodifiche introdotte dalla legge Cartabia, richiede, congiuntamente e nonalternativamente, come si desume dal tenore letterale del citato articolo, laparticolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento.Quanto al primo requisito - particolare tenuità dell'offesa- si articola, a sua volta,in due "indici-requisiti", che sono la modalità della condotta e l'esiguità del dannoo del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'art. 133 c.p., (natura,specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell'azione, gravitàdel danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato intensità del doloo grado della colpa). Al giudice, pertanto, spetta di rilevare se, sulla base dei due"indici-requisiti" della modalità della condotta e dell'esiguità del danno e delpericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art. 133 c.p., comma 1, sussistala particolare tenuità dell'offesa e, poi, che con questo, coesista quello della nonabitualità del comportamento. Sulla base di tali principi la motivazione risultacorretta avendo il giudice del merito argomentato la gravità del fatto e dell’offesaavuto riguardo al quantitativo di TLE.Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che lamenta la mancata concessione dellecircostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato perché, secondol'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare li diniego del beneficiorichiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, aglielementi ritenuti decisivi o rilevanti, ovvero, come nel caso di specie, nell’assenzadi elementi positivi che neppure il ricorrente allega.Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELA [OSCURATO:PERSONA]
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