CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2022
Cassazione n. 15024/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2019 emessa dalla Corte d'appello di Ancona visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il primo e il secondo motivo che contestano rispettivamente la mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 54 cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche sono privi di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di appello (si veda pagg. 3, 4 e 5); Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA]1 Ì s \ iere estensore [OSCURATO:PERSONA] dente Maria bfriaiyigna [OSCURATO:PERSONA] ' \ n./ [OSCURATO:PERSONA] 1