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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08057/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ry-u/t,C2- CA-12 f5t.< i PL/V etk,Q_ 2c) -1-(‹ 2e '2 [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1.Rilevato che con il provvedimento in epigrafe, la Corte di Appello di Lecce, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto il riconoscimento della continuazione fra i reati giudicati da tre sentenze di condanna emesse 1) dalla Corte di Appello di Lecce, in data 29 gennaio 2016, divenuta irrevocabile il 11 luglio 2017, per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 90, commesso in Taranto, in epoca anteriore e prossima al 12 ottobre 2011; 2) dalla Corte di Appello di Lecce, in data 25 maggio 2016, divenuta irrevocabile il 25 ottobre 2017, per i reati di cui agli art. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, quanto al reato associativo contestato da epoca anteriore e prossima al 2011. con permanenza, in Taranto; 3) dalla Corte di Appello di Lecce, in data 4 aprile 2018, divenuta irrevocabile il 20 maggio 2018, per i reati di cui agli art. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, quanto al reato associativo contestato fino all'aprile 2013, in Taranto. 1.1.Considerato che il giudice dell'esecuzione ha osservato che l'istanza era mera riproposizione di altra, presentata in data 27 settembre 2018, in relazione alla quale lo stesso giudice del rinvio a seguito di annullamento da parte di questa Corte di cassazione, dell'ordinanza di rigetto del 30 gennaio 2019, aveva unificato i reati giudicati dalle prime due sentenze indicate in premessa (sub 1 e 2); quanto alla sentenza emessa dalla Corte di Appello di Lecce in data 4 aprile 2018 (sub 3), rilevando che, in conseguenza della mancata impugnazione del provvedimento di rigetto, dinanzi alla Suprema Corte, anche con riferimento a tale ultima pronuncia, sul punto doveva ritenersi già formato il giudicato. 2.Rilevato che avverso l'ordinanza indicata ricorre Anelino, per il tramite del difensore, avv.

L. Esposito, deducendo violazione di legge, in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, denunciando errata valutazione circa l'asserita identità tra le due richieste ex art. 671 cod. proc. pen., avendo il giudice dell'esecuzione omesso di considerare la novità rappresentata dall'unificazione delle condotte di cui alle due sentenze suindicate (per il ricorrente, da tale riconoscimento del vincolo deriva la presentazione di un'istanza nuova, avente ad oggetto non più gli stessi reati di cui alla precedente domanda, ma un nuovo unico reato, risultante dalla riunione dei fatti posti già in continuazione e quello rimasto escluso dalla riconosciuta unitaria ideazione criminosa). 3.Considerato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il principio del ne bis in idem è applicabile in via analogica con riferimento alle ordinanze del giudice dell'esecuzione (Sez. 5, n. 34324 del 07/10/2020, Regano, Rv. 280033) e rilevato che dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. si evince la portata del cd. giudicato esecutivo, che opera, peraltro, soltanto per le questioni dedotte ed effettivamente decise, basate sui medesimi elementi. 3.1.Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, perché inerente ad asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato, che ha evidenziato come le argomentazioni poste a fondamento delle due istanze (quella presentata il 27 settembre 2018 e quella da ultimo proposta, decisa con il rigetto impugnato in questa sede) sono sovrapponibili, precisando, peraltro che le censure proposte non sono idonee a superare la preclusione maturata con il passaggio in giudicato dell'ordinanza del 30 gennaio 2018. 3.2.Esaminate le deduzioni svolte dalla difesa, con la memoria da ultimo depositata a mezzo p.e.c., contenenti motivi nuovi, da considerare del pari manifestamente infondati, in quanto sottolineano la non coincidenza delle istanze, senza considerare la già esclusa continuazione rispetto alla terza delle sentenze in esecuzione e, peraltro, senza confrontarsi con l'indirizzo di legittimità (Sez. 3, n. 50005 del 01/07/2014, Rv. 261394) secondo il quale il provvedimento del giudice dell'esecuzione divenuto formalmente irrevocabile preclude, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., una nuova pronuncia sul medesimo petitum finché non si prospettino elementi che, riguardati per il loro significato sostanziale e non per l'apparente novità della veste formale, possono essere effettivamente qualificati come nuove questioni giuridiche o nuovi elementi di fatto, sopravvenuti ovvero preesistenti, che non abbiano già formato oggetto di valutazione ai fini della precedente decisione. 4.Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 dicem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ry-u/t,C2- CA-12 f5t.< i PL/V etk,Q_ 2c) -1-(‹ 2e '2 [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1.Rilevato che con il provvedimento in epigrafe, la Corte di Appello di Lecce, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto il riconoscimento della continuazione fra i reati giudicati da tre sentenze di condanna emesse 1) dalla Corte di Appello di Lecce, in data 29 gennaio 2016, divenuta irrevocabile il 11 luglio 2017, per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 90, commesso in Taranto, in epoca anteriore e prossima al 12 ottobre 2011; 2) dalla Corte di Appello di Lecce, in data 25 maggio 2016, divenuta irrevocabile il 25 ottobre 2017, per i reati di cui agli art. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, quanto al reato associativo contestato da epoca anteriore e prossima al 2011. con permanenza, in Taranto; 3) dalla Corte di Appello di Lecce, in data 4 aprile 2018, divenuta irrevocabile il 20 maggio 2018, per i reati di cui agli art. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, quanto al reato associativo contestato fino all'aprile 2013, in Taranto. 1.1.Considerato che il giudice dell'esecuzione ha osservato che l'istanza era mera riproposizione di altra, presentata in data 27 settembre 2018, in relazione alla quale lo stesso giudice del rinvio a seguito di annullamento da parte di questa Corte di cassazione, dell'ordinanza di rigetto del 30 gennaio 2019, aveva unificato i reati giudicati dalle prime due sentenze indicate in premessa (sub 1 e 2); quanto alla sentenza emessa dalla Corte di Appello di Lecce in data 4 aprile 2018 (sub 3), rilevando che, in conseguenza della mancata impugnazione del provvedimento di rigetto, dinanzi alla Suprema Corte, anche con riferimento a tale ultima pronuncia, sul punto doveva ritenersi già formato il giudicato. 2.Rilevato che avverso l'ordinanza indicata ricorre Anelino, per il tramite del difensore, avv. L. Esposito, deducendo violazione di legge, in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, denunciando errata valutazione circa l'asserita identità tra le due richieste ex art. 671 cod. proc. pen., avendo il giudice dell'esecuzione omesso di considerare la novità rappresentata dall'unificazione delle condotte di cui alle due sentenze suindicate (per il ricorrente, da tale riconoscimento del vincolo deriva la presentazione di un'istanza nuova, avente ad oggetto non più gli stessi reati di cui alla precedente domanda, ma un nuovo unico reato, risultante dalla riunione dei fatti posti già in continuazione e quello rimasto escluso dalla riconosciuta unitaria ideazione criminosa). 3.Considerato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il principio del ne bis in idem è applicabile in via analogica con riferimento alle ordinanze del giudice dell'esecuzione (Sez. 5, n. 34324 del 07/10/2020, Regano, Rv. 280033) e rilevato che dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. si evince la portata del cd. giudicato esecutivo, che opera, peraltro, soltanto per le questioni dedotte ed effettivamente decise, basate sui medesimi elementi. 3.1.Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, perché inerente ad asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato, che ha evidenziato come le argomentazioni poste a fondamento delle due istanze (quella presentata il 27 settembre 2018 e quella da ultimo proposta, decisa con il rigetto impugnato in questa sede) sono sovrapponibili, precisando, peraltro che le censure proposte non sono idonee a superare la preclusione maturata con il passaggio in giudicato dell'ordinanza del 30 gennaio 2018. 3.2.Esaminate le deduzioni svolte dalla difesa, con la memoria da ultimo depositata a mezzo p.e.c., contenenti motivi nuovi, da considerare del pari manifestamente infondati, in quanto sottolineano la non coincidenza delle istanze, senza considerare la già esclusa continuazione rispetto alla terza delle sentenze in esecuzione e, peraltro, senza confrontarsi con l'indirizzo di legittimità (Sez. 3, n. 50005 del 01/07/2014, Rv. 261394) secondo il quale il provvedimento del giudice dell'esecuzione divenuto formalmente irrevocabile preclude, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., una nuova pronuncia sul medesimo petitum finché non si prospettino elementi che, riguardati per il loro significato sostanziale e non per l'apparente novità della veste formale, possono essere effettivamente qualificati come nuove questioni giuridiche o nuovi elementi di fatto, sopravvenuti ovvero preesistenti, che non abbiano già formato oggetto di valutazione ai fini della precedente decisione. 4.Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicem
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