Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1049/2024
ECLI:EU:T:2024:165
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021TJ0682_INF
Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 13 marzo 2024 –
ClientEarth
e
[OSCURATO:PERSONA]-Sandberg / Consiglio
(cause riunite T-682/21 e T-683/21) (
1
)
«Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Parere del servizio giuridico del Consiglio su una proposta della Commissione riguardante una modifica del regolamento (CE) n. 1367/2006 e su un parere del comitato Aarhus – Diniego parziale di accesso – Eccezione relativa alla tutela della consulenza legale – Parere giuridico particolarmente sensibile o di portata particolarmente ampia che va al di là dell’ambito del processo legislativo di cui trattasi – Eccezione relativa alla tutela del processo decisionale – Eccezione relativa alla tutela dell’interesse pubblico in ordine alle relazioni internazionali – Interesse pubblico prevalente»
1.
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela della consulenza legale – Obbligo per l’istituzione di esaminare la natura di parere giuridico dell’atto e la possibilità concreta di pregiudizio alla tutela dei pareri giuridici e di verificare l’assenza di un interesse pubblico prevalente alla divulgazione – Divulgazione dei pareri giuridici relativi a processi legislativi – Obbligo per l’istituzione di motivare ogni decisione di diniego di accesso in modo circostanziato
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, secondo trattino)
(v. punti 30-35)
2.
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela della consulenza legale – Nozione di consulenza legale – Portata – Divulgazione dei pareri giuridici relativi a processi legislativi – Principio di trasparenza – Limiti – Carattere sensibile – Portata
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, secondo trattino)
(v. punti 38-43, 48, 51-53, 58, 59, 64, 74)
3.
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela del processo decisionale – Tutela dei documenti per uso interno – Limiti – Interesse pubblico prevalente che giustifica la divulgazione di documenti
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 3, 1, comma 1)
(v. punti 93-96)
4.
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela dell’interesse pubblico – Relazioni internazionali – Diniego di accesso – Obbligo di motivazione – Portata – Dimostrazione dell’esistenza di un rischio ragionevolmente prevedibile e non meramente ipotetico di pregiudizio a un interesse protetto – Sindacato giurisdizionale
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 1, a), 3° trattino]
(v. punti 108-118)
Dispositivo
1)
Le decisioni contenute nelle lettere recanti i riferimenti SGS 21/2869 e SGS 21/2870 del Consiglio dell’Unione europea, del 9 agosto 2021, che negano parzialmente l’accesso al documento 8721/21 alla ClientEarth AISBL e alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA]Sandberg sono annullate.
2)
Il Consiglio è condannato alle spese.
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1
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GU C 37 del 24.1.2022
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