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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 02880/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore Generale nella persona di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il PG chiede l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in rubrica, con cui la Corte d'appello di Salerno ha confermato la sentenza pronunciata il 18.07.2018 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva condannato l'imputato alla pena di anni uno di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata, per il reato di cui all'art. 75 comma 2 D.Lgs. n. 159 del 2011, commesso il 17.11.2015.

A sostegno del ricorso sono dedotti due motivi di doglianza, che lamentano: - nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 156 comma 1 e 179 comma 1 cod.proc.pen., perché la notificazione del decreto di citazione per il giudizio d'appello era stata erroneamente effettuata a mezzo PEC al difensore, anziché all'imputato all'epoca detenuto in carcere per altra causa; - omessa assoluzione dell'imputato perché il fatto non costituisce reato, nonostante dovesse ritenersi la buona fede del Lazzari perché il fatto si era verificato il 17.11.2015, a notevole distanza temporale dalla sottoposizione - in data 28.02.2014 - agli obblighi della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, avente durata di due anni, così da ingenerare la ragionevole convinzione che la misura fosse spirata.

2. Il ricorso è inammissibile in ogni sua deduzione.

2.1. Il primo motivo di doglianza è manifestamente infondato.

Dagli atti del fascicolo e dalla stessa sentenza impugnata risulta che il decreto di citazione per il giudizio d'appello era stato notificato in data 24.02.2020 a mani personali del Lazzari, all'epoca detenuto per altra causa, così rispettando puntualmente il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, ed evocato nel ricorso, secondo cui le notificazioni all'imputato detenuto vanno sempre eseguite mediante consegna di copia alla persona nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio (Sez.

U n. 12778 del 27/02/2020, Rv. 278869).

Poiché tuttavia la celebrazione del processo cadeva nel periodo emergenziale compreso tra il 9 marzo e il 15 aprile 2020, in cui le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari erano sospese e dovevano essere rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 a causa dell'epidemia da COVID-19, come disposto dall'art. 83 comma 1 D.L. n. 18 del 2020 (e successive conversione e modificazioni), il processo è stato rinviato d'ufficio all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con provvedimento presidenziale dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] che è stato ritualmente notificato all'imputato in data 15 aprile 2020 mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore di fiducia, in conformità al dettato della norma derogatoria contenuta nel comma 14 del medesimo art. 83 D.L. 18 del 2020.

Del resto, nessuna eccezione sul punto era stata sollevata in udienza dal dífensore dell'imputato assente, con conseguente sanatoria di un'eventuale nullità, avente natura intermedia e non assoluta, non vertendosi in tema di omessa notifica (Sez.

U n. 12778 del 2020, sopra citata).

2.2. Il secondo motivo di ricorso è generico, in quanto si limita a una pedissequa riedizione del motivo di gravame, circa la pretesa ignoranza in buona fede dell'attualità della vigenza della prescrizione che imponeva al Lazzari (sorpreso dalla p.g. nel territorio comunale di [OSCURATO:PERSONA]) di non allontanarsi dal Comune di Pagani, già dedotto nell'atto di appello e giudicato infondato dalla sentenza impugnata con motivazione logica e puntuale, con la quale il ricorrente omette completamente di confrontarsi: la natura aspecifica della censura, che discende dall'assenza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, integra dunque una causa tipica di inammissibilità del ricorso per cassazione (Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584; Sez. 2 n. 36406 del 27/06/2012, Rv. 253893; Sez. 4 n. 18826 del 9/02/2012, Rv. 253849).

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione pecuniaria che si stima equo quantificare in 3.000 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore Generale nella persona di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il PG chiede l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in rubrica, con cui la Corte d'appello di Salerno ha confermato la sentenza pronunciata il 18.07.2018 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva condannato l'imputato alla pena di anni uno di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata, per il reato di cui all'art. 75 comma 2 D.Lgs. n. 159 del 2011, commesso il 17.11.2015. A sostegno del ricorso sono dedotti due motivi di doglianza, che lamentano: - nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 156 comma 1 e 179 comma 1 cod.proc.pen., perché la notificazione del decreto di citazione per il giudizio d'appello era stata erroneamente effettuata a mezzo PEC al difensore, anziché all'imputato all'epoca detenuto in carcere per altra causa; - omessa assoluzione dell'imputato perché il fatto non costituisce reato, nonostante dovesse ritenersi la buona fede del Lazzari perché il fatto si era verificato il 17.11.2015, a notevole distanza temporale dalla sottoposizione - in data 28.02.2014 - agli obblighi della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, avente durata di due anni, così da ingenerare la ragionevole convinzione che la misura fosse spirata. 2. Il ricorso è inammissibile in ogni sua deduzione. 2.1. Il primo motivo di doglianza è manifestamente infondato. Dagli atti del fascicolo e dalla stessa sentenza impugnata risulta che il decreto di citazione per il giudizio d'appello era stato notificato in data 24.02.2020 a mani personali del Lazzari, all'epoca detenuto per altra causa, così rispettando puntualmente il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, ed evocato nel ricorso, secondo cui le notificazioni all'imputato detenuto vanno sempre eseguite mediante consegna di copia alla persona nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio (Sez. U n. 12778 del 27/02/2020, Rv. 278869). Poiché tuttavia la celebrazione del processo cadeva nel periodo emergenziale compreso tra il 9 marzo e il 15 aprile 2020, in cui le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari erano sospese e dovevano essere rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 a causa dell'epidemia da COVID-19, come disposto dall'art. 83 comma 1 D.L. n. 18 del 2020 (e successive conversione e modificazioni), il processo è stato rinviato d'ufficio all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con provvedimento presidenziale dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] che è stato ritualmente notificato all'imputato in data 15 aprile 2020 mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore di fiducia, in conformità al dettato della norma derogatoria contenuta nel comma 14 del medesimo art. 83 D.L. 18 del 2020. Del resto, nessuna eccezione sul punto era stata sollevata in udienza dal dífensore dell'imputato assente, con conseguente sanatoria di un'eventuale nullità, avente natura intermedia e non assoluta, non vertendosi in tema di omessa notifica (Sez. U n. 12778 del 2020, sopra citata). 2.2. Il secondo motivo di ricorso è generico, in quanto si limita a una pedissequa riedizione del motivo di gravame, circa la pretesa ignoranza in buona fede dell'attualità della vigenza della prescrizione che imponeva al Lazzari (sorpreso dalla p.g. nel territorio comunale di [OSCURATO:PERSONA]) di non allontanarsi dal Comune di Pagani, già dedotto nell'atto di appello e giudicato infondato dalla sentenza impugnata con motivazione logica e puntuale, con la quale il ricorrente omette completamente di confrontarsi: la natura aspecifica della censura, che discende dall'assenza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, integra dunque una causa tipica di inammissibilità del ricorso per cassazione (Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584; Sez. 2 n. 36406 del 27/06/2012, Rv. 253893; Sez. 4 n. 18826 del 9/02/2012, Rv. 253849). 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione pecuniaria che si stima equo quantificare in 3.000 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amme
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