CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19477/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'huila dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo nel ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA]Elia ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza de L'Aquila, che, a seguito di annullamento con rinvio, ha rigettato l'istanza di liberazione anticipata; - [OSCURATO:PERSONA] che il motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla denegata concessione del beneficio della liberazione anticipata, è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; - [OSCURATO:PERSONA] che nulla muta la memoria del difensore del ricorrente che reitera le doglianze contenuto nel motivo di ricorso; - [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr