Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 468/2025
ECLI:EU:T:2025:568
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TJ0551_RES
[OSCURATO:PERSONA]551/23
[OSCURATO:PERSONA], SE
contro
[OSCURATO:PERSONA] centrale europea
Sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 4 giugno 2025
«Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi – Compiti di vigilanza specifici attribuiti alla BCE – Decisione di revoca dell’autorizzazione di un ente creditizio – Violazione della normativa nazionale in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo – Articolo 83, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 468/2014 e articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013 – Portata della valutazione da parte della BCE delle circostanze che giustificano la revoca – Competenza delle autorità nazionali competenti e della BCE nell’ambito del meccanismo di vigilanza unico (MVU) – Condizioni per la revoca – Obbligo di motivazione – Diritto a una buona amministrazione»
Procedimento giurisdizionale – Rappresentanza delle parti – Ricorso di una persona giuridica di diritto privato – Mandato rilasciato all’avvocato – Ente creditizio posto in liquidazione in seguito a una decisione di revoca della sua autorizzazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea – Revoca del mandato dell’avvocato da parte del liquidatore di detto ente – Prosecuzione del ricorso di annullamento contro la decisione di revoca dell’autorizzazione proposto dall’ex organo direttivo di tale ente – Liquidatore in conflitto d’interessi – Diritto fondamentale dell’ente creditizio a una tutela giurisdizionale effettiva – Ricevibilità del ricorso
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47)
(v. punti 16-18, 22)
Politica economica e monetaria – Politica economica – Vigilanza sul settore finanziario dell’Unione – Meccanismo di vigilanza unico – Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi – Ampio margine di discrezionalità della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea (BCE) – Presupposto – Compito di vigilanza che le conferisce importanti responsabilità per il mantenimento della stabilità finanziaria – Uso più efficace e proporzionato possibile dei suoi poteri di vigilanza – Sindacato giurisdizionale – Limiti
(Regolamento del Consiglio n. 1024/2013, considerando 55)
(v. punti 60-64)
Politica economica e monetaria – Politica economica – Vigilanza sul settore finanziario dell’Unione – Meccanismo di vigilanza unico – Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi – Revoca dell’autorizzazione di un ente creditizio per violazione della normativa nazionale in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo – Competenza esclusiva della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea (BCE) – Valutazione giuridica dei fatti costitutivi delle violazioni accertati dalle autorità nazionali – Inclusione
[Regolamento della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea n. 468/2014, art. 83, § 2; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2013/36, art. 18, lett. f)]
(v. punti 72, 77, 78, 82-84)
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Valutazione dell’obbligo di motivazione in funzione delle circostanze del caso di specie – Necessità di specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti – Assenza
(Art. 296 TFUE)
(v. punti 104, 105)
Politica economica e monetaria – Politica economica – Vigilanza sul settore finanziario dell’Unione – Meccanismo di vigilanza unico – Sottoposizione dei soggetti meno significativi alla vigilanza prudenziale diretta delle autorità nazionali – Accertamento dei fatti costitutivi delle violazioni della normativa in materia di antiriciclaggio del denaro e di lotta contro il finanziamento del terrorismo – Competenze delle autorità nazionali – Revoca dell’autorizzazione a un ente creditizio a motivo della violazione di tale normativa – Competenza esclusiva della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea (BCE)
(Regolamento della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea n. 468/2014, art. 83, § 2)
(v. punti 167-169)
Politica economica e monetaria – Politica economica – Vigilanza sul settore finanziario dell’Unione – Meccanismo di vigilanza unico – Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi – Rispetto dei diritti della difesa – Diritto di essere ascoltati nell’ambito delle procedure di vigilanza prudenziale – Decisione di revoca dell’autorizzazione di un ente creditizio da parte della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea (BCE) – Termine per la presentazione di osservazioni di detto ente – Proroga del termine concesso dalla BCE – Insussistenza della violazione
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea n. 468/2014, artt. 14, 15 e 31, § 3, comma 1)
(v. punti 172, 173)
[OSCURATO:PERSONA] di un ricorso di annullamento da esso respinto, il Tribunale fornisce precisazioni sulla ripartizione delle competenze tra le autorità nazionali competenti (ANC) e la [OSCURATO:PERSONA] centrale europea (BCE) nell’ambito del meccanismo di vigilanza unico (MVU) e, più precisamente, sulla portata del controllo della BCE nell’ambito della sua valutazione per decidere riguardo alla revoca dell’autorizzazione di un istituto bancario.
[OSCURATO:PERSONA] SE, ricorrente, è un ente creditizio con sede in Lettonia, sottoposto alla vigilanza prudenziale diretta della Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Commissione dei mercati finanziari e dei capitali, Lettonia; in prosieguo: la «CMFC»).
Il 9 marzo 2016 la CMFC ha adottato la decisione n. 61 sull’imposizione di sanzioni alla [OSCURATO:PERSONA] (
1
), che non è stata contestata dalla ricorrente. Il 29 novembre 2019 la CMFC ha adottato la decisione n. 191 sull’imposizione di sanzioni e di misure alla [OSCURATO:PERSONA] (
2
), che è stata invece contestata dalla ricorrente. Tale decisione è stata confermata dalla decisione n. 255 della CMFC, del 22 dicembre 2022, sul mantenimento della decisione n. 191 (
3
), che è stata contestata dalla ricorrente, dinanzi all’Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale, Lettonia). Peraltro, il 12 dicembre 2022, la CMFC ha adottato la decisione n. 215 sulla non applicazione di un’azione di risoluzione nei confronti della ricorrente (
4
) nonché la decisione n. 216 sulla sospensione della fornitura di servizi finanziari e la nomina di un mandatario per la ricorrente (
5
).
Il 30 dicembre 2022 la CMFC ha presentato alla BCE una proposta di decisione sulla revoca dell’autorizzazione di un ente creditizio vigilato nei confronti della ricorrente (in prosieguo: la «proposta di decisione»). Il 10 marzo 2023 la BCE ha adottato una decisione recante revoca dell’autorizzazione rilasciata alla ricorrente in qualità di ente creditizio (
6
). Tale decisione si basava su tre motivi, vertenti: il primo, sul fatto che la ricorrente avrebbe commesso gravi violazioni per un periodo prolungato e commetterebbe ancora, alla sua data di adozione, gravi violazioni della normativa lettone in materia di lotta al riciclaggio di capitali e al finanziamento del terrorismo; il secondo, sul fatto che essa avrebbe violato, per un periodo di tempo prolungato, il suo obbligo di istituire sistemi efficaci di controllo interno, sancito dalla normativa lettone sugli enti creditizi; il terzo, sul fatto che essa avrebbe violato il suo obbligo di definire e attuare una strategia, politiche e procedure prudenti che le consentissero di gestire i suoi rischi, ivi comprese l’individuazione tempestiva, la valutazione, l’analisi e la sorveglianza dei suoi rischi, di cui a quest’ultima normativa.
Con sentenza del 24 marzo 2023, l’Ekonomisko lietu tiesa (Tribunale delle questioni economiche, Lettonia) ha dichiarato la ricorrente in liquidazione. Il 6 aprile 2023 quest’ultima ha presentato una domanda di riesame della decisione del 10 marzo 2023 alla commissione amministrativa del riesame della BCE. Tale decisione è stata sostituita, il 3 luglio 2023, con contenuto identico, dalla decisione impugnata.
Giudizio del Tribunale
Sotto un primo aspetto, per quanto riguarda la valutazione del rispetto da parte della ricorrente della normativa in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (in prosieguo: l’«AML/CFT»), quest’ultima sostiene, in sostanza, che la BCE non ha proceduto essa stessa alla valutazione ad essa incombente, ma ha fondato la stessa su decisioni adottate dalla CMFC, che essa considera contestabili, nonché su atti preliminari adottati nell’ambito del procedimento amministrativo nazionale, che essa non avrebbe potuto contestare dinanzi al giudice nazionale.
A tale riguardo, il Tribunale rileva che (
7
) le autorità competenti possono revocare l’autorizzazione concessa a un ente creditizio se quest’ultimo commette una delle violazioni di cui all’articolo 67, paragrafo 1, della direttiva 2013/36. Ciò vale, in particolare, nel caso (
8
) di un ente creditizio dichiarato responsabile di una grave violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla direttiva 2005/60 (
9
). Tuttavia, la BCE deve applicare il diritto nazionale quando recepisce le direttive pertinenti (
10
).
Inoltre, il Tribunale ricorda che, alla luce dell’ampio margine di discrezionalità di cui dispone la BCE, per quanto riguarda gli atti relativi alla vigilanza prudenziale su un ente creditizio, il controllo giurisdizionale esercitato dal giudice dell’Unione europea sulla decisione impugnata non consiste nel sostituirsi al suo autore, ma mira a verificare che essa non si basi su fatti materialmente inesatti e non sia viziata da errori di diritto, da errori manifesti di valutazione o da sviamento di potere. È in tali circostanze che il Tribunale verifica la valutazione effettuata dalla BCE del primo motivo di revoca dell’autorizzazione.
Secondo il primo motivo di revoca dell’autorizzazione, la BCE ha considerato che la ricorrente, a partire dal 2012, aveva violato ripetutamente e continuativamente diversi requisiti giuridici in materia di AML/CFT. Su tale punto, il Tribunale sottolinea subito che la decisione impugnata non si limita a riprendere la posizione contenuta nella proposta di decisione della CMFC, ma che la BCE ha proceduto alla propria valutazione a partire da tutta una serie di informazioni che derivavano da varie decisioni adottate dalla CMFC, ma anche da altri documenti redatti a livello nazionale, tra cui relazioni ispettive e attività di vigilanza. Esso ritiene quindi che la BCE abbia potuto legittimamente tener conto in particolare delle decisioni nn. 61 e 191, nelle quali sono descritte le violazioni commesse dalla ricorrente. Il fatto che tali documenti siano stati redatti dalla CMFC non può impedire alla BCE né di tenerne conto né di procedere, a partire dalle informazioni che essi contengono, alla propria valutazione. Inoltre, il Tribunale indica che la BCE è competente a revocare un’autorizzazione sulla base delle violazioni constatate dalle ANC.
Più precisamente, per quanto riguarda, in primo luogo, le decisioni nn. 61 e 191, il Tribunale osserva che la prima di tali decisioni non è stata contestata dalla ricorrente ed era quindi definitiva. Pertanto, la BCE era perfettamente legittimata a tenerne conto nella decisione impugnata, tanto più che la presa in considerazione della sola decisione n. 61 avrebbe potuto consentire, nel caso di specie, di revocare l’autorizzazione.
Inoltre, tenuto conto dell’importanza delle norme prudenziali volte a combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, ma anche della particolare responsabilità degli enti creditizi al riguardo e della necessità di trarre al più presto le conseguenze della commissione di violazioni di tali norme, il Tribunale precisa che una decisione amministrativa nazionale che dichiara un ente creditizio responsabile di gravi violazioni delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla direttiva 2005/60 è sufficiente a giustificare una revoca dell’autorizzazione. La circostanza che taluni inadempimenti accertati siano stati corretti e non possano più giustificare una revoca dell’autorizzazione metterebbe in discussione l’obiettivo di salvaguardia del sistema bancario dell’Unione.
In secondo luogo, anche se la decisione n. 191 era stata oggetto di una procedura di contestazione a livello nazionale (
11
), tale ricorso avrebbe avuto la conseguenza automatica di sospendere unicamente gli effetti della parte relativa all’ammenda inflitta, senza incidere sul resto della decisione. Il Tribunale conclude che la BCE era quindi legittimata a prendere in considerazione le constatazioni effettuate in detta decisione.
In terzo luogo, per quanto riguarda l’argomento secondo cui la BCE avrebbe dovuto constatare che, in assenza di adozione degli atti regolamentari nazionali che determinano i criteri di gravità delle violazioni in materia di AML/CFT, le violazioni della ricorrente constatate dalla CMFC non potevano essere prese in considerazione, il Tribunale ricorda che, se pure gli Stati membri restano competenti per l’attuazione di tali disposizioni in materia di AML/CFT (
12
), la BCE è competente in via esclusiva per revocare l’autorizzazione, per tutti gli enti creditizi, indipendentemente dalla loro rilevanza, dal momento che il regolamento MVU di base (
13
) fissa come condizione per la revoca dell’autorizzazione l’esistenza di uno o più motivi che giustifichino la revoca ai sensi dell’articolo 18 della direttiva 2013/36. In tale contesto, il meccanismo di vigilanza unico accentra le funzioni di vigilanza a livello della BCE, pur prevedendo un’esecuzione decentrata da parte delle ANC degli Stati membri partecipanti, sotto la sorveglianza della BCE, alla quale esse forniscono cooperazione e assistenza. In tali circostanze, spetta alle ANC stabilire gli elementi costitutivi delle violazioni della normativa in materia di AML/CFT, mentre la BCE effettua la valutazione giuridica che determina se tali elementi e le violazioni constatate alla base della proposta di decisione giustifichino una revoca dell’autorizzazione nonché la valutazione della proporzionalità.
In quarto luogo, per quanto riguarda l’argomento, relativo alla decisione n. 191, secondo cui nessuna delle relazioni ispettive conterrebbe le asserite constatazioni sulle quali la decisione impugnata intende fondarsi, il Tribunale osserva che la BCE non aveva l’obbligo di verificare tutte le constatazioni effettuate dalla CMFC ed era perfettamente legittimata a procedere alla sua valutazione della revoca dell’autorizzazione a partire, in particolare, dalle violazioni constatate nella decisione n. 191.
Infine, per quanto riguarda le valutazioni che metterebbero in discussione la presunzione di innocenza della ricorrente, il Tribunale constata, da un lato, che la decisione impugnata è il risultato di un procedimento amministrativo distinto dal procedimento penale avviato nei confronti della ricorrente. Dall’altro lato, se è vero che si fa riferimento all’avvio di tale procedimento penale, ciò è soprattutto al fine di sottolineare le conseguenze di tale procedimento sui diritti di proprietà di taluni azionisti. Inoltre, l’avvio del procedimento penale è menzionato per illustrare le eventuali conseguenze di tale violazione, il che è estraneo alla questione del rispetto o meno da parte della ricorrente dei suoi obblighi derivanti dalle disposizioni penali pertinenti.
Di conseguenza, considerando che la BCE non è incorsa in errore nell’accogliere il motivo di decisione secondo cui la ricorrente è stata dichiarata responsabile di una grave violazione delle disposizioni nazionali in materia di AML/CFT (
14
), il Tribunale non accoglie i primi due motivi di ricorso.
Sotto un secondo aspetto, nonostante il rigetto dei motivi di ricorso vertenti sul primo motivo di revoca e sebbene, per giustificare la revoca dell’autorizzazione, sia sufficiente che una delle violazioni di cui all’articolo 67, paragrafo 1, della direttiva 2013/36 sia stata commessa,
ad abundantiam
, il Tribunale esamina e respinge il terzo motivo di ricorso, diretto a contestare la fondatezza del secondo e del terzo motivo di revoca accolti dalla BCE.
In primo luogo, il Tribunale respinge la censura relativa all’asserita insufficienza di motivazione degli altri due motivi di decisione (
15
) e constata che la ricorrente ha partecipato al procedimento che ha condotto all’adozione della decisione impugnata, di modo che essa conosceva il contesto nel quale tale decisione è stata adottata e che è possibile comprendere le ragioni per le quali l’autorizzazione è stata revocata.
In secondo luogo, per quanto riguarda la fondatezza del secondo motivo di decisione, il Tribunale constata che la BCE ha deciso di revocare l’autorizzazione a causa dell’inosservanza persistente, da parte della ricorrente, dell’obbligo previsto, dal diritto nazionale (
16
), di creare un sistema efficace di controllo interno nell’ambito delle attività degli enti creditizi, adeguato ai rischi incorsi. Orbene, nel caso di specie, la BCE ha sottolineato che, dal 2018, la ricorrente aveva un modello economico ad alto rischio, circostanza che quest’ultima non ha contestato. Inoltre, essa è stata oggetto di due ispezioni in loco. Al termine della prima, sono state individuate carenze nel sistema di controllo interno per la gestione del rischio. Al termine della seconda, è stato osservato in particolare che tali carenze non erano state corrette e che la ricorrente non aveva stabilito criteri né limiti per la gestione dei suoi rischi, cosicché essa continuava ad avere pratiche inadeguate persistenti. Il Tribunale conclude che la BCE non è incorsa in errore nel ritenere che le disposizioni pertinenti fossero violate.
In terzo luogo, per quanto riguarda il terzo motivo di revoca accolto dalla BCE, il Tribunale ritiene che, anche supponendo che la BCE abbia commesso un qualsivoglia errore manifesto di valutazione per quanto riguarda uno qualsiasi degli elementi da essa presi in considerazione, o anche l’insieme di questi ultimi, nulla consente di ritenere che la conclusione alla quale essa è pervenuta sarebbe stata diversa in assenza di tali asseriti errori. Infatti, affinché ciò si verifichi, occorrerebbe che siffatti errori, considerati singolarmente o congiuntamente, siano stati decisivi nella dimostrazione del terzo motivo di decisione. Orbene, alla luce del numero delle altre constatazioni effettuate nell’ambito degli scambi tra la CMFC e la ricorrente per quanto riguarda la strategia adottata da quest’ultima per garantire la sua situazione finanziaria, e in particolare del fatto che è pacifico che la ricorrente registrava perdite a partire dal 2017, non riusciva a ripristinare la sua redditività e assumeva rischi eccessivi, il Tribunale dichiara che la BCE era legittimata ad adottare il terzo motivo di decisione per giustificare la revoca dell’autorizzazione.
Sotto un terzo aspetto, il Tribunale verifica l’asserita violazione del principio di buona amministrazione. Per quanto riguarda, innanzitutto, la questione se la BCE avrebbe dovuto controllare le decisioni nn. 215 e 216, da un lato, esso rileva che la prima di queste due decisioni è stata adottata nell’ambito di una procedura di risoluzione distinta da quella della revoca dell’autorizzazione, la quale ha condotto alla decisione impugnata. Tale procedura di risoluzione rientra prima di tutto nella competenza delle ANC, mentre la procedura di revoca dell’autorizzazione, sebbene inizi con le indagini dell’ANC, si conclude con una decisione della BCE. Dall’altro lato, sebbene la decisione impugnata menzioni la decisione n. 216, il Tribunale constata che tale menzione è fatta in un’ottica di esposizione del quadro fattuale e contestuale e che non se ne può dedurre che la decisione impugnata si fondi tanto su tale decisione quanto sulla decisione n. 215 per giustificare la revoca dell’autorizzazione. Infatti, la dichiarazione di dissesto o rischio di dissesto adottata dalla CMFC rientra nell’ambito di una procedura distinta da quella che conduce alla revoca dell’autorizzazione. In ogni caso, se è vero che la BCE, nell’adottare la sua decisione, deve (
17
) tener conto, in particolare, della sua valutazione delle circostanze che giustificano la revoca, ciò non implica che essa debba conoscere di qualsiasi altra decisione adottata dalle ANC nell’ambito delle loro competenze. Pertanto, la BCE è competente a revocare un’autorizzazione sulla base delle constatazioni effettuate dalle ANC.
Poi, per quanto riguarda l’asserita violazione del diritto di accesso alla valutazione di conformità nell’ambito dell’adozione della decisione n. 215, il Tribunale rileva che l’argomento della ricorrente riguarda una procedura distinta da quella che conduce alla revoca dell’autorizzazione, cosicché occorre respingerlo in quanto inoperante.
Infine, per quanto riguarda il termine asseritamente insufficiente per esercitare il diritto di essere ascoltati, il Tribunale ricorda che alla ricorrente sono stati concessi complessivamente nove giorni lavorativi per presentare le sue osservazioni sul progetto di decisione impugnata. È pacifico che il progetto di decisione di cui trattasi conteneva solo due documenti di cui la ricorrente non aveva previamente avuto conoscenza. A tale riguardo, alla parte di una procedura di vigilanza della BCE in linea di principio, è data facoltà di presentare le proprie osservazioni scritte entro il termine di due settimane dalla ricezione di una comunicazione che espone i fatti, gli addebiti e i fondamenti giuridici sui quali la BCE intende fondare l’adozione della decisione di vigilanza (
18
). In particolari circostanze (
19
) e in talune situazioni (
20
), la BCE può ridurre il termine a tre giorni lavorativi, segnatamente, nel caso di una decisione di revoca dell’autorizzazione. Tenuto conto della normativa in vigore, della possibilità di ridurre il termine e del fatto che la ricorrente non era a conoscenza, in via preliminare, soltanto di due dei documenti allegati al progetto di decisione, il Tribunale dichiara che la BCE non ha violato il diritto di quest’ultima di essere ascoltata.
(
1
) Lēmums Nr. 61 par sankciju piemērošanu AS «[OSCURATO:PERSONA]» (in prosieguo: la «decisione n. 61»).
(
2
) Lēmums Nr. 191 par sankciju un pasākumu noteikšanu AS «[OSCURATO:PERSONA]» (in prosieguo: la «decisione n. 191)».
(
3
) Lēmums Nr. 255 par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes 29.11.2019. lēmuma Nr. 191 atstāšanu par negrozītu.
(
4
) Lēmums Nr. 215 par noregulējuma darbības nepiemērošanu [OSCURATO:PERSONA] SE (in prosieguo: la «decisione n. 215»).
(
5
) Lēmums Nr. 216 par finanšu pakalpojumu sniegšanas apturēšanu un pilnvarnieku iecelšanu [OSCURATO:PERSONA] SE (in prosieguo: la «decisione n. 216»).
(
6
) Decisione della [OSCURATO:PERSONA]-SSM-2023-LV-1 WHD-2022-0014, del 10 marzo 2023, relativa alla revoca dell’autorizzazione di un ente creditizio vigilato.
(
7
) In forza dell’articolo 18, lettera f), della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (
GU 2013, L 176, pag. 338
).
(
8
) Ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 1, lettera o), della direttiva 2013/36.
(
9
) Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (
GU 2005, L 309, p. 15
). Detta direttiva è stata abrogata e sostituita dalla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60 (
GU 2015, L 141, pag. 73
).
(
10
) Conformemente all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla [BCE] compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (
GU 2013, L 287, pag. 63
; in prosieguo: il «regolamento MVU di base»).
(
11
) Ai sensi dell’articolo 80 della legge lettone in materia di AML/CFT.
(
12
) Come espressamente previsto dal considerando 28 del regolamento MVU di base.
(
13
) All’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento MVU di base.
(
14
) Ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 1, lettera o), della direttiva 2013/36.
(
15
) Articolo 34
2
, paragrafi 1 e 2, della legge lettone sugli enti creditizi.
(
16
) Articolo 34, paragrafo 1, della legge lettone sugli enti creditizi.
(
17
) Ai sensi dell’articolo 83, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 468/2014 della [BCE], del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la [BCE] e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (regolamento quadro sull’MVU) (
GU 2014, L 141, pag. 1
).
(
18
) Articolo 31, paragrafo 3, primo comma, del regolamento quadro sull’MVU.
(
19
) Articolo 31, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento quadro sull’MVU.
(
20
) Queste ultime sono menzionate agli articoli 14 e 15 del regolamento MVU di base.