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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2021

Cassazione n. 13251/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] già pronunciata dal Tribunale di Taranto con sentenza del 27.1.2020 in ordine al delitto di truffa.

2. Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato è inammissibile, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione del provvedimento impugnato ampia e logicamente corretta, il ricorrente non fa riferimenti concreti a passaggi specifici della decisione, limitandosi a censurare in modo apodittico la valutazione del materiale probatorio (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441 - 01), denunciando in modo assertivo l'illogicità della decisione e lamentando un differente trattamento sanzionatorio senza esplicitare alcuna critica puntuale, con la conseguenza che il ricorso così formato non si sostanzia in una ragionata censura del provvedimento impugnato ma si risolve in una generalizzata critica, che non permette al giudice di percepire con esattezza l'oggetto delle censure e si pone come fonte strumentale di successivi altri ricorsi straordinari (Sez. 6, n. 10250 del 11/10/2017, dep. 2018, Valle, Rv. 272725 - 01).

3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in C 3000,00.

L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso, il 7 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] pia Lucia o Imperiali [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] già pronunciata dal Tribunale di Taranto con sentenza del 27.1.2020 in ordine al delitto di truffa. 2. Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato è inammissibile, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione del provvedimento impugnato ampia e logicamente corretta, il ricorrente non fa riferimenti concreti a passaggi specifici della decisione, limitandosi a censurare in modo apodittico la valutazione del materiale probatorio (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441 - 01), denunciando in modo assertivo l'illogicità della decisione e lamentando un differente trattamento sanzionatorio senza esplicitare alcuna critica puntuale, con la conseguenza che il ricorso così formato non si sostanzia in una ragionata censura del provvedimento impugnato ma si risolve in una generalizzata critica, che non permette al giudice di percepire con esattezza l'oggetto delle censure e si pone come fonte strumentale di successivi altri ricorsi straordinari (Sez. 6, n. 10250 del 11/10/2017, dep. 2018, Valle, Rv. 272725 - 01). 3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] pia Lucia o Imperiali [OSCURATO:PERSONA]
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