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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08826/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] I Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Ritenuto che l'unico motivo, per violazione di legge, propone, nella sostanza, censure non consentite in sede di legittimità o comunque manifestamente infondate, perché, senza nemmeno indicare specifici vizi dell'apparato giustificativo della decisione, finiscono per sollecitare, attraverso una lettura alternativa delle evidenze istruttorie, apprezzamenti riservati dal legislatore al Tribunale di sorveglianza che, nel caso concreto, ha esercitato il potere discrezionale dando adeguatamente conto delle ragioni sottese alla scelta.

L'ordinanza impugnata, a prescindere dalla misura della pena in esecuzione, ha rigettato l'istanza di benefici penitenziari ritenendo assorbente il profilo dell'inadeguatezza di qualunque misura alternativa alla detenzione a fronteggiare l'elevato grado di pericolosità sociale del condomato desunto non solo dai suoi numerosi precedenti penali ma anche dai carichi pendenti e dall'applicazione di misure coercitive, alcune ancora in corso di esecuzione per violazioni commesse dopo i fatti oggetto della condanna.

Su tale specifico aspetto il ricorrente nulla di concreto oppone.

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 6 dicembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] I Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. 1. Ritenuto che l'unico motivo, per violazione di legge, propone, nella sostanza, censure non consentite in sede di legittimità o comunque manifestamente infondate, perché, senza nemmeno indicare specifici vizi dell'apparato giustificativo della decisione, finiscono per sollecitare, attraverso una lettura alternativa delle evidenze istruttorie, apprezzamenti riservati dal legislatore al Tribunale di sorveglianza che, nel caso concreto, ha esercitato il potere discrezionale dando adeguatamente conto delle ragioni sottese alla scelta. L'ordinanza impugnata, a prescindere dalla misura della pena in esecuzione, ha rigettato l'istanza di benefici penitenziari ritenendo assorbente il profilo dell'inadeguatezza di qualunque misura alternativa alla detenzione a fronteggiare l'elevato grado di pericolosità sociale del condomato desunto non solo dai suoi numerosi precedenti penali ma anche dai carichi pendenti e dall'applicazione di misure coercitive, alcune ancora in corso di esecuzione per violazioni commesse dopo i fatti oggetto della condanna. Su tale specifico aspetto il ricorrente nulla di concreto oppone. 2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 6 dicembre
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