CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2024
Cassazione n. 14813/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo è generico e comunque manifestamente infondato, in quanto la Corte ha dato conto dell'attività di ufficio che i militari stavano compiendo, alla quale sia il ricorrente che il padre di lui si erano violentemente opposti, anche lanciando sassi e lanciandosi contro uno degli operanti, cui il ricorrente aveva procurato lesioni personali; Ritenuto che il secondo motivo è volto a sollecitare un diverso, ma precluso giudizio di merito e risulta manifestamente infondato, avendo la Corte negato le attenuanti generiche con valutazione non arbitraria, incentrata sull'intensità del dolo e sulla caparbietà dell'azione illecita, oltre che sulla condanna per omicidio, seppur successivo, che concorre a delineare il profilo personologico; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] t