CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2025
Cassazione n. 08878/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2025 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, resa ai sensi degli artt. 444 e ss cpp; ritenuto che i motivi prospettati dai diversi ricorsi sono tutti inammissibili perché l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia di patteggiamento alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra le quali non possono annoverarsi quelle prospettate dall' impugnazione in esame riguardanti un difetto di motivazione quanto alla verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cpp; un apparente incertezza nella qualificazione da ascrivere al fatto, perché le relative doglianze non fanno in alcun modo leva su emergenze immediatamente desumibili dal portato dell'imputazione ma presuppongono verifiche in fatto non compatibili con il rimedio azionato; profili critici riguardanti il giudizio sulla recidiva, di certo non in grado di ritenere applicata una pena che possa definirsi illegale nei termini tracciati dalle indicazioni di principio espresse dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 33040 del 2015 (Jazouli); la mancata concessione della sospensione condizionale, anche questa decisione estranea all'ipotesi da ultimo evocata oltre che coerente al concordato ( si veda il verbale del 22 aprile 2025) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 1 dicembre 2025.