CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 marzo 2023
Cassazione n. 13301/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa a margine del controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Brescia, e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 1 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1403, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, sezione staccata di Brescia, l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 7.3.2016; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 31.3.2023, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: Imprenditore individuale - [OSCURATO:PERSONA] dell’impresa - Estromissione - Adesione a normativa condonistica - Art. 5, l. 130/2022 - Cessazione della materia del contendere. la Corte osserva: Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA], imprenditore individuale, acquistava il 13.10.2004 la quota indivisa del 50% di un fabbricato strumentale sito nel Comune di Brescia, al costo di Euro 125.000,00. Quindi, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 1, comma 37, della legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008), il 1°.1.2008 procedeva alla estromissione dell’immobile dalla sfera imprenditoriale, e ne diveniva proprietario pro quota a titolo privato. Procedeva alla stima del valore dell’immobile e sul valore normale, pari ad Euro 191.173,50, versava l’imposta sostitutiva. 1.1. In data 18.12.2008 il contribuente cedeva la quota posseduta dell’immobile al prezzo di Euro 175.000,00, inferiore a quello stimato in sede di estromissione, e pertanto riteneva di non aver realizzato nessuna plusvalenza e di non dovere perciò versare alcuna imposta conseguenziale. L’Agenzia delleEntrate, dopo aver somministrato al Guerini un questionario informativo, emetteva l’avviso di accertamento n. T9H01C201258/2013, avente ad oggetto il tributo dell’Irpef, con il quale richiedeva il pagamento dell’imposta in relazione alla plusvalenza che riteneva essere stata realizzata mediante l’acquisto della quota di proprietà dell’immobile al costo di Euro 125.000,00 e la successiva rivendita infraquinquennale al prezzo di Euro 175.000.00. 2. Il contribuente impugnava l’atto impositivo notificatogli, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Brescia, contestando di aver già pagato il tributo dovuto in seguito dell’estromissione del bene, dovendosi anche evitare il ricorrere di una doppia imposizione. La CTP riteneva fondate le ragioni del contribuente ed annullava l’atto impositivo. 3. Avverso la decisione sfavorevole assunta dalla CTP, ha spiegato appello l’Amministrazione finanziaria, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, sezione staccata di Brescia. La CTR ha confermato la decisione dei giudici di primo grado. 4. La pronuncia adottata è stata impugnata per cassazione dall’Ente impositore, che si affida ad un motivo di ricorso. Resiste mediante controricorso il contribuente. 5. In prossimità della fissata udienza di trattazione, la stessa Amministrazione finanziaria ha depositato istanza di voler dichiarare la cessazione della materia del contendere, avendo il contribuente aderito a normativa condonistica. Ha quindi depositato memoria anche il controricorrente, e si è associato alla richiesta di pronunzia dell’estinzione del giudizio in conseguenza della cessazione della materia del contendere. Ragioni della decisione 1. Con il suo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria contesta la violazione dell’art. 67, comma 1, lett. b), del Dpr n. 917 del 1986, dell’art. 1, comma 37, della legge n. 244 del 2007, e del Dpr n. 600 del 1973, perché l’estromissione del bene, che ha finalità agevolativa, non interrompe il termine quinquennale previsto per le plusvalenze immobiliari, ed il valore del cespite su cui verificare l’eventuale realizzazione di una plusvalenza, è quello di acquisto. 2. Non sussistono, invero, le condizioni perché il motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate sia esaminato. L’Amministrazione finanziaria, infatti, con atto datato 7.2.2023 ha comunicato che il ricorrente ha aderito alla definizione agevolata delle controversie di cui all’art. 5 della legge n. 130 del 2022, versando tutti gli oneri previsti. In conseguenza la ricorrente ha domandato pronunciarsi la cessazione della materia del contendere, compensandosi le spese di lite ai sensi dell’art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992. 2.1. Con successivo atto datato 21.2.2023 il contribuente ha dichiarato di aderire alla richiesta di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali. 3. Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto, per effetto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, secondo il disposto di cui all’art. 5 della legge n. 130 del 2022. 4. Ai sensi dell’art. 5, comma 5, della legge n. 130 del 2022, le spese di lite del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. 4.1. Il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e pertanto di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente, anche incidentale, non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione. L’estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni dalla norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400). La Corte, P.Q.M. dichiara estinto il giudizio introdotto dall’Agenzia delle Entrate, avendo il contribuente [OSCURATO:PERSONA] aderito alla normativa beneficiale di cui all’art. 5 della legge n. 130 del 2022, e dichiara cessata la materia del contendere.