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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 agosto 2026

Cassazione n. 24447/2026

Testo disponibile della fonte

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genzia Delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] delloStato-resistente-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Lazio n.819/2025 depositata il 07/02/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18001/2025Numero sezionale 5503/2026Numero di raccolta generale 24447/2026Data pubblicazione 04/08/20261. [OSCURATO:PERSONA] impugnava la cartella di pagamento n.09720200169966381000, per recupero dell’imposta di registro di attigiudiziari oltre a sanzioni ed interessi in relazione agli anni d’imposta2011, 2012 e 2013, eccependo la nullità della notificazione della cartelladi pagamento in quanto effettuata da un indirizzo PEC non presente neipubblici elenchi, priva dell'attestazione di conformità all’originale e delleindicazioni delle modalità di presentazione del ricorso; contestava, altresì,la mancata notifica dell'atto presupposto e segnatamente la mancatanotifica dell’avviso di liquidazione con derivata nullità della cartellaesattoriale; la prescrizione “della maggior parte dei tributi” per mancatanotifica di atto interruttivo della prescrizione e la decadenza dall’iscrizionea ruolo e dal diritto alla riscossione delle pretese.1.1 Con la sentenza di primo grado n. 5596/23 il giudice di prime curerespingeva il ricorso.1.2 Sull’appello della contribuente la Corte di secondo grado per quel quirileva, ha statuito che La censura relativa alla mancata notifica, rectiusallegazione, dell'atto presupposto è priva di valenza.

Al riguardo, bisognasolo verificare, secondo l'indirizzo giurisprudenziale consolidato, se glielementi indicati nella motivazione dell'atto impugnato siano sufficienti aconsentire alle parti di individuare quale fosse l’atto oggetto diregistrazione al quale si riferiva l’avviso di liquidazione ...

Orbene, nel casodi specie, parte appellante non ha mai contestato la mancata notificadell'atto presupposto e nemmeno la debenza della relativa imposta diregistro afferente i provvedimenti adottati dal Tribunale Civile nel2011,2012 e 2013 nell'ambito di procedimenti di esecuzione mobiliare - dicui evidentemente non poteva non essere a conoscenza.

Chiedevasoltanto di verificare se il terzo pignorato avesse versato le impostedovute quale obbligato in solido.

Se ne deduce che il contribuente,indipendentemente dalla allegazione dei provvedimenti giudiziari che loriguardavano, ne era perfettamente a conoscenza e, conseguentemente,Numero registro generale 18001/2025Numero sezionale 5503/2026Numero di raccolta generale 24447/2026Data pubblicazione 04/08/2026la mancata allegazione di essi al correlato avviso di liquidazione non ha inalcun modo costituito violazione dell'art. 7 dello Statuto e, più in generale,del suo diritto di difesa .1.3 La contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso lasuindicata sentenza, articolando un unico motivo.1.4 L’agenzia delle Entrate – riscossione ha depositato nota per lapartecipazione all’eventuale udienza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

L’unico motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., deduce violazione e falsa applicazione delle norme didiritto con riguardo agli artt. 112, 115, 116 e 324 cpc; art. 54 del d.P.R.n. 131/86 , assumendo che Preliminarmente, nel rito, la contribuentesottolinea come entrambi i Giudici di merito hanno dato per acclarata lamancata notifica del presupposto avviso di liquidazione prodromico allacartella esattoriale , contestando poi la valutazione del decidente per avererroneamente superato la predetta eccezione, fondando la sua decisionedi rigetto sulla esaustività della motivazione contenuta nella cartella dequa con conseguente irrilevanza, nel procedimento recuperatorio di ADER,della notifica dell’avviso di liquidazione .Si assume che l’art. 54 del d.P.R. 131/86 (Testo unico dell’imposta diregistro) stabilisce che: “Quando la registrazione deve essere eseguitad’ufficio a norma dell’art. 15, l’ufficio del registro notifica apposito avvisodi liquidazione al soggetto o ad uno dei soggetti obbligati al pagamentodell’imposta, con invito ad effettuare entro il termine di sessanta giorni ilpagamento dell’imposta e, se dallo stesso dovuta, della pena pecuniaria(1) irrogata per omessa richiesta di registrazione.

Nell’avviso devonoessere indicati gli estremi dell’atto da registrare o il fatto da denunciare ela somma da pagare”.Numero registro generale 18001/2025Numero sezionale 5503/2026Numero di raccolta generale 24447/2026Data pubblicazione 04/08/20262.

Il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta con una dellerationes decidendi della pronuncia impugnata.La [OSCURATO:PERSONA] grado – diversamente da quanto prospetta la ricorrente – nonha accertato l’omessa notifica dell’atto presupposto, ma ha, al contrario,affermato che era incontestata la rituale notifica dell’avviso di liquidazione,aggiungendo che l’istante chiedeva soltanto di verificare se il terzopignorato avesse versato le imposte dovute quale obbligato in solido .2.1 Dalla lettura della pronuncia gravata si comprende agevolmente che laCommissione laziale ha confermato la legittimità dell’atto riscossivoopposto non soltanto in quanto ha ritenuto esaustiva la motivazione dellacartella esattoriale, ma ancor prima perché la ricorrente non avevacontestato la regolare notifica del prodromico avviso di liquidazione .Le rationes decidendi della sentenza impugnata sono evidentemente due.2.2 La contestata violazione dell’art. 54 d.P.R. n. 131/1986 e dellerubricate disposizioni processuali muove dall’errato presupposto secondocui entrambi i giudici di merito avevano acclarato la mancata notificadell’atto presupposto, ma tale assunto è smentito per tabulasdall’affermazione del giudice d’appello secondo cui – lo si ripete - parteappellante non ha mai contestato la mancata notifica dell’attopresupposto .Non sussiste, quindi, l’omessa pronuncia, né il dedotto giudicato internosul difetto di prova dell’avviso di liquidazione, ricorrendo piuttosto ilgiudicato interno sull’accertamento fattuale, compiuto dal giudiceregionale e non oggetto di impugnazione con il presente ricorso sul fattoche nessuna contestazione era stata mossa in ordine alla notifica delpredetto atto presupposto, il che ha sollevato il giudice territoriale da ogniulteriore verifica su tale circostanza.Il motivo, quindi, tradisce una incompiuta comprensione delle ragioni delleragioni, che lo rendono aspecfico perché non diretto a confutarle.Numero registro generale 18001/2025Numero sezionale 5503/2026Numero di raccolta generale 24447/2026Data pubblicazione 04/08/20263.

Sotto altro profilo, tale censura si palesa pure infondata, nonsussistendo la violazione di legge (art. 74 TUR), avendo il giudice ritenutonon contestata la (avvenuta e quindi esistente) notifica dell’attopresupposto.4.

Segue il rigetto del ricorso.5.

Nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di cassazione infavore della [OSCURATO:SOCIETA] poiché la medesima non ha svolto attivitàdifensiva.6.

Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso;Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 luglio 2026.Il PresidenteUgo Candia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
genzia Delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] delloStato-resistente-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Lazio n.819/2025 depositata il 07/02/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18001/2025Numero sezionale 5503/2026Numero di raccolta generale 24447/2026Data pubblicazione 04/08/20261. [OSCURATO:PERSONA] impugnava la cartella di pagamento n.09720200169966381000, per recupero dell’imposta di registro di attigiudiziari oltre a sanzioni ed interessi in relazione agli anni d’imposta2011, 2012 e 2013, eccependo la nullità della notificazione della cartelladi pagamento in quanto effettuata da un indirizzo PEC non presente neipubblici elenchi, priva dell'attestazione di conformità all’originale e delleindicazioni delle modalità di presentazione del ricorso; contestava, altresì,la mancata notifica dell'atto presupposto e segnatamente la mancatanotifica dell’avviso di liquidazione con derivata nullità della cartellaesattoriale; la prescrizione “della maggior parte dei tributi” per mancatanotifica di atto interruttivo della prescrizione e la decadenza dall’iscrizionea ruolo e dal diritto alla riscossione delle pretese.1.1 Con la sentenza di primo grado n. 5596/23 il giudice di prime curerespingeva il ricorso.1.2 Sull’appello della contribuente la Corte di secondo grado per quel quirileva, ha statuito che La censura relativa alla mancata notifica, rectiusallegazione, dell'atto presupposto è priva di valenza. Al riguardo, bisognasolo verificare, secondo l'indirizzo giurisprudenziale consolidato, se glielementi indicati nella motivazione dell'atto impugnato siano sufficienti aconsentire alle parti di individuare quale fosse l’atto oggetto diregistrazione al quale si riferiva l’avviso di liquidazione ... Orbene, nel casodi specie, parte appellante non ha mai contestato la mancata notificadell'atto presupposto e nemmeno la debenza della relativa imposta diregistro afferente i provvedimenti adottati dal Tribunale Civile nel2011,2012 e 2013 nell'ambito di procedimenti di esecuzione mobiliare - dicui evidentemente non poteva non essere a conoscenza. Chiedevasoltanto di verificare se il terzo pignorato avesse versato le impostedovute quale obbligato in solido. Se ne deduce che il contribuente,indipendentemente dalla allegazione dei provvedimenti giudiziari che loriguardavano, ne era perfettamente a conoscenza e, conseguentemente,Numero registro generale 18001/2025Numero sezionale 5503/2026Numero di raccolta generale 24447/2026Data pubblicazione 04/08/2026la mancata allegazione di essi al correlato avviso di liquidazione non ha inalcun modo costituito violazione dell'art. 7 dello Statuto e, più in generale,del suo diritto di difesa .1.3 La contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso lasuindicata sentenza, articolando un unico motivo.1.4 L’agenzia delle Entrate – riscossione ha depositato nota per lapartecipazione all’eventuale udienza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. L’unico motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., deduce violazione e falsa applicazione delle norme didiritto con riguardo agli artt. 112, 115, 116 e 324 cpc; art. 54 del d.P.R.n. 131/86 , assumendo che Preliminarmente, nel rito, la contribuentesottolinea come entrambi i Giudici di merito hanno dato per acclarata lamancata notifica del presupposto avviso di liquidazione prodromico allacartella esattoriale , contestando poi la valutazione del decidente per avererroneamente superato la predetta eccezione, fondando la sua decisionedi rigetto sulla esaustività della motivazione contenuta nella cartella dequa con conseguente irrilevanza, nel procedimento recuperatorio di ADER,della notifica dell’avviso di liquidazione .Si assume che l’art. 54 del d.P.R. 131/86 (Testo unico dell’imposta diregistro) stabilisce che: “Quando la registrazione deve essere eseguitad’ufficio a norma dell’art. 15, l’ufficio del registro notifica apposito avvisodi liquidazione al soggetto o ad uno dei soggetti obbligati al pagamentodell’imposta, con invito ad effettuare entro il termine di sessanta giorni ilpagamento dell’imposta e, se dallo stesso dovuta, della pena pecuniaria(1) irrogata per omessa richiesta di registrazione. Nell’avviso devonoessere indicati gli estremi dell’atto da registrare o il fatto da denunciare ela somma da pagare”.Numero registro generale 18001/2025Numero sezionale 5503/2026Numero di raccolta generale 24447/2026Data pubblicazione 04/08/20262. Il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta con una dellerationes decidendi della pronuncia impugnata.La [OSCURATO:PERSONA] grado – diversamente da quanto prospetta la ricorrente – nonha accertato l’omessa notifica dell’atto presupposto, ma ha, al contrario,affermato che era incontestata la rituale notifica dell’avviso di liquidazione,aggiungendo che l’istante chiedeva soltanto di verificare se il terzopignorato avesse versato le imposte dovute quale obbligato in solido .2.1 Dalla lettura della pronuncia gravata si comprende agevolmente che laCommissione laziale ha confermato la legittimità dell’atto riscossivoopposto non soltanto in quanto ha ritenuto esaustiva la motivazione dellacartella esattoriale, ma ancor prima perché la ricorrente non avevacontestato la regolare notifica del prodromico avviso di liquidazione .Le rationes decidendi della sentenza impugnata sono evidentemente due.2.2 La contestata violazione dell’art. 54 d.P.R. n. 131/1986 e dellerubricate disposizioni processuali muove dall’errato presupposto secondocui entrambi i giudici di merito avevano acclarato la mancata notificadell’atto presupposto, ma tale assunto è smentito per tabulasdall’affermazione del giudice d’appello secondo cui – lo si ripete - parteappellante non ha mai contestato la mancata notifica dell’attopresupposto .Non sussiste, quindi, l’omessa pronuncia, né il dedotto giudicato internosul difetto di prova dell’avviso di liquidazione, ricorrendo piuttosto ilgiudicato interno sull’accertamento fattuale, compiuto dal giudiceregionale e non oggetto di impugnazione con il presente ricorso sul fattoche nessuna contestazione era stata mossa in ordine alla notifica delpredetto atto presupposto, il che ha sollevato il giudice territoriale da ogniulteriore verifica su tale circostanza.Il motivo, quindi, tradisce una incompiuta comprensione delle ragioni delleragioni, che lo rendono aspecfico perché non diretto a confutarle.Numero registro generale 18001/2025Numero sezionale 5503/2026Numero di raccolta generale 24447/2026Data pubblicazione 04/08/20263. Sotto altro profilo, tale censura si palesa pure infondata, nonsussistendo la violazione di legge (art. 74 TUR), avendo il giudice ritenutonon contestata la (avvenuta e quindi esistente) notifica dell’attopresupposto.4. Segue il rigetto del ricorso.5. Nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di cassazione infavore della [OSCURATO:SOCIETA] poiché la medesima non ha svolto attivitàdifensiva.6. Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso;Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 luglio 2026.Il PresidenteUgo Candia
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