Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 ottobre 2021

Cassazione n. 37587/2021

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

A [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso proposto da: • ZACCARIA Francesco [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 16/12/2019 dalla Corte di Appello di Napoli visti gli atti, la sentenza ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Napoli, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con le determinazioni conseguenti. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Napoli con sentenza in data 16/12/2019 confermava il giudizio di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di violazione alla normativa sulle armi (capi A, B, E) e di ricettazione (capo B, limitatamente ad alcuni dei beni oggetto di contestazione) di cui alla sentenza del Tribunale di Napoli dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], rideterminando la pena per effetto del riconoscimento di circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e confermando nel resto.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, eccependo la violazione di legge (art. 240 bis cod. pen.) ed il vizio di motivazione con riferimento alla confisca per equivalente della somma di euro 94.300, a fronte della confisca diretta dei beni ricettati, peraltro non oggetto di stima; inoltre, la ritenuta sproporzione tra la somma di danaro e la capacità reddituale dell'imputato era stata affermata sulla base di dati parziali.

3. Il ricorso è inammissibile perché ripropone una questione sottoposta all'esame dei giudici di merito, correttamente definita, con argomentazioni con le quali il ricorrente non si confronta.

4. Ha evidenziato il tribunale (pagg. 7 e 8) che la confisca in danno del ricorrente ha riguardato sia i beni contraffatti e falsi, ai sensi dell'art. 240 cod. pen., sia una somma di denaro in base alla vecchia formulazione dell'art. 12 sexiex d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.306, conv. in legge 07/08/1992 n.356, assorbito nella disposizione di cui all'art. 240 bis cod. proc.

Trattasi all'evidenza di confische differenti, come ribadito dalla corte di merito; quella del denaro si basa - secondo i criteri di legge - sulla condanna per ricettazione (reato ricompreso nell'elencazione di cui all'art. 240 bis cod. pen.) e sulla accertata sproporzione tra guadagni e patrimonio (desumibile dal reddito dichiarato ai fini delle imposte) e, quindi, sulla presunzione di illecita accumulazione patrimoniale che il ricorrente ritiene di superare con argomentazioni ipotetiche e del tutto sfornite di prova.

5. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.

Così deciso in Roma il giorno 12 ottobre 2021 Il Consigliere estensore idente uigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso proposto da: • ZACCARIA Francesco [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 16/12/2019 dalla Corte di Appello di Napoli visti gli atti, la sentenza ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Napoli, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con le determinazioni conseguenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Napoli con sentenza in data 16/12/2019 confermava il giudizio di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di violazione alla normativa sulle armi (capi A, B, E) e di ricettazione (capo B, limitatamente ad alcuni dei beni oggetto di contestazione) di cui alla sentenza del Tribunale di Napoli dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], rideterminando la pena per effetto del riconoscimento di circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e confermando nel resto. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, eccependo la violazione di legge (art. 240 bis cod. pen.) ed il vizio di motivazione con riferimento alla confisca per equivalente della somma di euro 94.300, a fronte della confisca diretta dei beni ricettati, peraltro non oggetto di stima; inoltre, la ritenuta sproporzione tra la somma di danaro e la capacità reddituale dell'imputato era stata affermata sulla base di dati parziali. 3. Il ricorso è inammissibile perché ripropone una questione sottoposta all'esame dei giudici di merito, correttamente definita, con argomentazioni con le quali il ricorrente non si confronta. 4. Ha evidenziato il tribunale (pagg. 7 e 8) che la confisca in danno del ricorrente ha riguardato sia i beni contraffatti e falsi, ai sensi dell'art. 240 cod. pen., sia una somma di denaro in base alla vecchia formulazione dell'art. 12 sexiex d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.306, conv. in legge 07/08/1992 n.356, assorbito nella disposizione di cui all'art. 240 bis cod. proc. Trattasi all'evidenza di confische differenti, come ribadito dalla corte di merito; quella del denaro si basa - secondo i criteri di legge - sulla condanna per ricettazione (reato ricompreso nell'elencazione di cui all'art. 240 bis cod. pen.) e sulla accertata sproporzione tra guadagni e patrimonio (desumibile dal reddito dichiarato ai fini delle imposte) e, quindi, sulla presunzione di illecita accumulazione patrimoniale che il ricorrente ritiene di superare con argomentazioni ipotetiche e del tutto sfornite di prova. 5. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma il giorno 12 ottobre 2021 Il Consigliere estensore idente uigi [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 37587/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris