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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 maggio 2026

Cassazione n. 15780/2026

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nte pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], come in atti domiciliata,[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagliavv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come in atti domiciliata,CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 1618/24 della Commissione TributariaRegionale della Toscana, pubblicata in data 31 dicembre 2024.Udita la relazione del Consigliere designato, dott.

FrancescoBruno, nella camera di consiglio del 13 marzo 2026.1.

Con la sentenza in epigrafe indicata la CommissioneTributaria Regionale della Toscana ha rigettato l’appello dellaNumero registro generale 13426/2025Numero sezionale 2451/2026Numero di raccolta generale 15780/2026Data pubblicazione 22/05/2026Toscana [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza della CommissioneTributaria Provinciale di Lucca con la quale era stato disatteso ilricorso della contribuente avverso due provvedimenti di diniegodi rimborso TARI, annualità 2015-2016, emessi dalla [OSCURATO:SOCIETA]., ente di accertamento e riscossionedel Comune di Capannori (LU), in relazione a due stabilimentiubicati alla frazione di Colle di Compito, via di Tiglio, ed allafrazione Marlia, via del Fanuccio.2. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso percassazione avverso la suddetta sentenza, affidandonel’accoglimento a tre motivi di impugnazione ed illustrandoulteriormente le sue difese con memoria.3. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito, depositandocontroricorso e, successivamente, memoria, concludendo per lareiezione delle avverse argomentazioni e richieste.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.2.

Esso è ancorato ai seguenti motivi:- con il primo motivo la società ricorrente, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 e n. 4, c.p.c., ha denunciato laviolazione o falsa applicazione degli artt. 19, comma 1, letterag), 67-bis, 68 e 70 d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto i giudici disecondo grado avevano inopinatamente sostenuto, nellasentenza impugnata, che: -non avendo la contribuente, nelcorso dei giudizi di merito (all’esito dei quali erano stateemesse le sentenze della [OSCURATO:PERSONA] n. 1483/18 e n. 104/21, che avevano annullatogli avvisi di accertamento oggetto di impugnazione), maiprospettato -e tanto meno richiesto- per il caso di accoglimentodella propria domanda di annullamento “la conseguenteNumero registro generale 13426/2025Numero sezionale 2451/2026Numero di raccolta generale 15780/2026Data pubblicazione 22/05/2026condanna di Ascit al rimborso delle somme eventualmenteversate in corso di causa”, non poteva azionare il diritto alrimborso fondandolo su decisioni che si erano limitate adichiarare l’illegittimità degli atti impositivi in risposta ad unaspecifica ed univoca domanda da essa formulata; -lacontribuente, invero, aveva sì ottenuto due sentenze di meritofavorevoli, con le quali era stata accertata l’illegittimità deiprovvedimenti impugnati, ma non era stato mai accertato, nelcontempo, il suo diritto al rimborso, né la controparte era statacondannata alla restituzione di quanto riscosso; -essa, delresto, si era resa conto di avere “richiesto erroneamente ilrimborso in mancanza di esplicita condanna” ed aveva provato“a rimediare alle illegittime istanze poi respinte, proponendo,successivamente, il ricorso introduttivo del giudizio”; -ilprocedimento, per come introdotto, non poteva essereconvertito, però, in un giudizio di ottemperanza, con laconseguenza che la domanda doveva essere respinta, inquanto la contribuente avrebbe dovuto formulare le sue istanzedi rimborso non in forza delle sentenze, ma movendo daquanto previsto dall’art. 68, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 epoi, se del caso, messa in mora la controparte, in seguito adiniego, agire in ottemperanza, giacché, in mancanza dispontaneo adempimento, questa era l’unica soluzionepossibile; giudicando in tal modo, però, la corte territorialeaveva ritenuto -erroneamente ed in violazione degli articoli dilegge indicati in rubrica- che non fosse possibile, “ai finidell’ottenimento del rimborso di quanto versato in corso dicausa sulla base degli avvisi di accertamento, poi dichiaratiillegittimi”, impugnare i provvedimenti di diniego: ed, infatti,fermo restando che il giudizio di ottemperanza poteva essereNumero registro generale 13426/2025Numero sezionale 2451/2026Numero di raccolta generale 15780/2026Data pubblicazione 22/05/2026esercitato anche al cospetto di sentenze non ancora passate ingiudicato, doveva affermarsi l’autonoma impugnabilità deiprovvedimenti di diniego di rimborso, che avevanoindubitabilmente una propria autonomia ed una specificaimpugnabilità, vieppiù tenendo a mente che il giudizio diottemperanza agli obblighi derivanti dalle sentenze dei giudicitributari era ammissibile solo in presenza di una decisioneesecutiva di carattere condannatorio, non potendo attribuirepiù di quanto statuito nella sentenza rimasta ineseguita, e,quindi, non era idoneo a permettere l’esecuzione di sentenze dimero annullamento degli atti impugnati, aventi natura auto-esecutiva;- con il secondo motivo la società ricorrente, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., ha prospettato la violazionedell’art. 19, comma 1, lettera g), e 68, comma 2, d.lgs. n. 546del 1992, in quanto la corte regionale toscana non aveva fattobuon governo degli istituti giuridici che, quanto ai procedimentialternativi di cui disponeva il contribuente a fronte del rifiuto -espresso o tacito- di restituire gli importi che nel corso delgiudizio aveva dovuto versare, prevedeva un “doppio binario”,giacché il provvedimento di diniego di rimborso dovevareputarsi autonomamente impugnabile, determinando l’omessaimpugnazione “la intangibilità dell’accertamento operatodall’ufficio sul relativo rapporto tributario”; la legge, d’altronde,non prevedeva il potere del giudice tributario di pronunciareuna sentenza che, oltre ad annullare l’atto impugnato,condannasse l’ente impositore al rimborso delle sommeprovvisoriamente versate dal contribuente in pendenza delgiudizio conclusosi con l’annullamento dell’atto, essendoprevisto dall’art. 68, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 ilNumero registro generale 13426/2025Numero sezionale 2451/2026Numero di raccolta generale 15780/2026Data pubblicazione 22/05/2026rimborso d’ufficio, senza alcuna previsione -ma nemmenoesplicita preclusione- di un possibile cumulo tra domanda diannullamento dell’atto impugnato e di condanna allarestituzione del tributo indebitamente versato;- con il terzo motivo la società ricorrente, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c., ha dedotto la violazione degliartt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto, senzaalcuna motivazione ed in virtù di parole criptiche, i giudici disecondo grado avevano “confermato” la sentenza di primogrado, “senza lasciarsi deviare dalle numerose richiestesovrapposte e tardive”, nonostante, per certi aspetti, fosseaddirittura in contrasto con gli assunti enunciati in quella disecondo grado.3.

Tali motivi, tuttavia, non suscettibili di scrutinio nelmerito, essendo venuto meno, per la contribuente, l’interessealla decisione -con conseguente inammissibilità sopravvenutadel ricorso- in quanto le sentenze della Commissione TributariaRegionale della Toscana n. 1483/18 e n. 104/21, in forza dellequali erano state formulate le istanze di rimborso, sono statecassate, con rinvio, da questa Corte (cfr. le ordinanze n.11626/26 e n. 11627/27).In seguito alla loro caducazione, infatti, le suddette sentenzenon potrebbero più sorreggere in alcun modo la pretesarestitutoria avanzata dalla contribuente, essendo venuti meno ipresupposti sui quali le istanze di rimborso erano fondate.4.

Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ilricorso deve essere dichiarato inammissibile.5.

Le spese di lite, trattandosi di un’ipotesi in cuil’inammissibilità è sopravvenuta ed involgendo il giudizioNumero registro generale 13426/2025Numero sezionale 2451/2026Numero di raccolta generale 15780/2026Data pubblicazione 22/05/2026questioni sulle quali non esiste un orientamento consolidato,possono essere integralmente compensate tra le parti.6.

Non deve essere fatta, per le stesse ragioni (e, cioè, perla natura sopravvenuta dell’inammissibilità), la dichiarazione dicui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2012, comeintegrato dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, nonsussistendo i presupposti per il versamento di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto peril ricorso (cfr. Cass. n. 23602/25).

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensainteramente tra le parti le spese di lite.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 marzo2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], come in atti domiciliata,[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagliavv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come in atti domiciliata,CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 1618/24 della Commissione TributariaRegionale della Toscana, pubblicata in data 31 dicembre 2024.Udita la relazione del Consigliere designato, dott. FrancescoBruno, nella camera di consiglio del 13 marzo 2026.1. Con la sentenza in epigrafe indicata la CommissioneTributaria Regionale della Toscana ha rigettato l’appello dellaNumero registro generale 13426/2025Numero sezionale 2451/2026Numero di raccolta generale 15780/2026Data pubblicazione 22/05/2026Toscana [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza della CommissioneTributaria Provinciale di Lucca con la quale era stato disatteso ilricorso della contribuente avverso due provvedimenti di diniegodi rimborso TARI, annualità 2015-2016, emessi dalla [OSCURATO:SOCIETA]., ente di accertamento e riscossionedel Comune di Capannori (LU), in relazione a due stabilimentiubicati alla frazione di Colle di Compito, via di Tiglio, ed allafrazione Marlia, via del Fanuccio.2. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso percassazione avverso la suddetta sentenza, affidandonel’accoglimento a tre motivi di impugnazione ed illustrandoulteriormente le sue difese con memoria.3. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito, depositandocontroricorso e, successivamente, memoria, concludendo per lareiezione delle avverse argomentazioni e richieste.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.2. Esso è ancorato ai seguenti motivi:- con il primo motivo la società ricorrente, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 e n. 4, c.p.c., ha denunciato laviolazione o falsa applicazione degli artt. 19, comma 1, letterag), 67-bis, 68 e 70 d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto i giudici disecondo grado avevano inopinatamente sostenuto, nellasentenza impugnata, che: -non avendo la contribuente, nelcorso dei giudizi di merito (all’esito dei quali erano stateemesse le sentenze della [OSCURATO:PERSONA] n. 1483/18 e n. 104/21, che avevano annullatogli avvisi di accertamento oggetto di impugnazione), maiprospettato -e tanto meno richiesto- per il caso di accoglimentodella propria domanda di annullamento “la conseguenteNumero registro generale 13426/2025Numero sezionale 2451/2026Numero di raccolta generale 15780/2026Data pubblicazione 22/05/2026condanna di Ascit al rimborso delle somme eventualmenteversate in corso di causa”, non poteva azionare il diritto alrimborso fondandolo su decisioni che si erano limitate adichiarare l’illegittimità degli atti impositivi in risposta ad unaspecifica ed univoca domanda da essa formulata; -lacontribuente, invero, aveva sì ottenuto due sentenze di meritofavorevoli, con le quali era stata accertata l’illegittimità deiprovvedimenti impugnati, ma non era stato mai accertato, nelcontempo, il suo diritto al rimborso, né la controparte era statacondannata alla restituzione di quanto riscosso; -essa, delresto, si era resa conto di avere “richiesto erroneamente ilrimborso in mancanza di esplicita condanna” ed aveva provato“a rimediare alle illegittime istanze poi respinte, proponendo,successivamente, il ricorso introduttivo del giudizio”; -ilprocedimento, per come introdotto, non poteva essereconvertito, però, in un giudizio di ottemperanza, con laconseguenza che la domanda doveva essere respinta, inquanto la contribuente avrebbe dovuto formulare le sue istanzedi rimborso non in forza delle sentenze, ma movendo daquanto previsto dall’art. 68, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 epoi, se del caso, messa in mora la controparte, in seguito adiniego, agire in ottemperanza, giacché, in mancanza dispontaneo adempimento, questa era l’unica soluzionepossibile; giudicando in tal modo, però, la corte territorialeaveva ritenuto -erroneamente ed in violazione degli articoli dilegge indicati in rubrica- che non fosse possibile, “ai finidell’ottenimento del rimborso di quanto versato in corso dicausa sulla base degli avvisi di accertamento, poi dichiaratiillegittimi”, impugnare i provvedimenti di diniego: ed, infatti,fermo restando che il giudizio di ottemperanza poteva essereNumero registro generale 13426/2025Numero sezionale 2451/2026Numero di raccolta generale 15780/2026Data pubblicazione 22/05/2026esercitato anche al cospetto di sentenze non ancora passate ingiudicato, doveva affermarsi l’autonoma impugnabilità deiprovvedimenti di diniego di rimborso, che avevanoindubitabilmente una propria autonomia ed una specificaimpugnabilità, vieppiù tenendo a mente che il giudizio diottemperanza agli obblighi derivanti dalle sentenze dei giudicitributari era ammissibile solo in presenza di una decisioneesecutiva di carattere condannatorio, non potendo attribuirepiù di quanto statuito nella sentenza rimasta ineseguita, e,quindi, non era idoneo a permettere l’esecuzione di sentenze dimero annullamento degli atti impugnati, aventi natura auto-esecutiva;- con il secondo motivo la società ricorrente, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., ha prospettato la violazionedell’art. 19, comma 1, lettera g), e 68, comma 2, d.lgs. n. 546del 1992, in quanto la corte regionale toscana non aveva fattobuon governo degli istituti giuridici che, quanto ai procedimentialternativi di cui disponeva il contribuente a fronte del rifiuto -espresso o tacito- di restituire gli importi che nel corso delgiudizio aveva dovuto versare, prevedeva un “doppio binario”,giacché il provvedimento di diniego di rimborso dovevareputarsi autonomamente impugnabile, determinando l’omessaimpugnazione “la intangibilità dell’accertamento operatodall’ufficio sul relativo rapporto tributario”; la legge, d’altronde,non prevedeva il potere del giudice tributario di pronunciareuna sentenza che, oltre ad annullare l’atto impugnato,condannasse l’ente impositore al rimborso delle sommeprovvisoriamente versate dal contribuente in pendenza delgiudizio conclusosi con l’annullamento dell’atto, essendoprevisto dall’art. 68, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 ilNumero registro generale 13426/2025Numero sezionale 2451/2026Numero di raccolta generale 15780/2026Data pubblicazione 22/05/2026rimborso d’ufficio, senza alcuna previsione -ma nemmenoesplicita preclusione- di un possibile cumulo tra domanda diannullamento dell’atto impugnato e di condanna allarestituzione del tributo indebitamente versato;- con il terzo motivo la società ricorrente, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c., ha dedotto la violazione degliartt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto, senzaalcuna motivazione ed in virtù di parole criptiche, i giudici disecondo grado avevano “confermato” la sentenza di primogrado, “senza lasciarsi deviare dalle numerose richiestesovrapposte e tardive”, nonostante, per certi aspetti, fosseaddirittura in contrasto con gli assunti enunciati in quella disecondo grado.3. Tali motivi, tuttavia, non suscettibili di scrutinio nelmerito, essendo venuto meno, per la contribuente, l’interessealla decisione -con conseguente inammissibilità sopravvenutadel ricorso- in quanto le sentenze della Commissione TributariaRegionale della Toscana n. 1483/18 e n. 104/21, in forza dellequali erano state formulate le istanze di rimborso, sono statecassate, con rinvio, da questa Corte (cfr. le ordinanze n.11626/26 e n. 11627/27).In seguito alla loro caducazione, infatti, le suddette sentenzenon potrebbero più sorreggere in alcun modo la pretesarestitutoria avanzata dalla contribuente, essendo venuti meno ipresupposti sui quali le istanze di rimborso erano fondate.4. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ilricorso deve essere dichiarato inammissibile.5. Le spese di lite, trattandosi di un’ipotesi in cuil’inammissibilità è sopravvenuta ed involgendo il giudizioNumero registro generale 13426/2025Numero sezionale 2451/2026Numero di raccolta generale 15780/2026Data pubblicazione 22/05/2026questioni sulle quali non esiste un orientamento consolidato,possono essere integralmente compensate tra le parti.6. Non deve essere fatta, per le stesse ragioni (e, cioè, perla natura sopravvenuta dell’inammissibilità), la dichiarazione dicui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2012, comeintegrato dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, nonsussistendo i presupposti per il versamento di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto peril ricorso (cfr. Cass. n. 23602/25). P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensainteramente tra le parti le spese di lite.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 marzo2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]
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