CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 agosto 2026
Cassazione n. 24852/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in forza diprocura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocatoGIUSEPPE STRANGIO, con domicilio eletto in ROMA, VIASCANDRIGLIA, 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (INPS), inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocaturacentrale, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29– controricorrente –per la cassazione della sentenza n. 637 del 2019 della CORTED’[OSCURATO:PERSONA], depositata l’8 luglio 2019 (R.G.N.238/2017).Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 10giugno 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 2405/2020Numero sezionale 2856/2026Numero di raccolta generale 24852/2026Data pubblicazione 30/08/20261.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di ReggioCalabria ha respinto il gravame proposto dalla signora MariaImmacolata Costanzo contro la pronuncia del Tribunale di Locri e hadunque rigettato la domanda dell’appellante, volta a ottenere lapensione indiretta in séguito al decesso del coniuge, signor SebastianoVersaci.A fondamento della decisione, la Corte territoriale richiama leconsiderazioni dell’[OSCURATO:PERSONA], che ha evidenziato sin dal giudizio di primogrado «non solo la carenza del requisito contributivo relativo agli ultimicinque anni (poiché in luogo dei 156 contributi settimanali necessari,ne erano stati accreditati solo 55), ma anche di quello fisso dei 780contributi nell’intera vita lavorativa, potendo il dante causa dellaCostanzo vantare solamente 302 contributi settimanali dal primogennaio 1979 al 17 ottobre 2012» (pagina 3 della pronuncia d’appello).2.– La signora [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazionecontro la sentenza d’appello, articolando un motivo.3.– L’INPS resiste all’impugnazione con controricorso.4.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.5.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.6.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 9e 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, conmodificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 272, e dell’art. 2 della legge4 aprile 1952, n. 218.La Corte di merito avrebbe errato nel disconoscere il diritto diconseguire la pensione indiretta, in quanto avrebbe omesso diconsiderare l’ulteriore requisito utile previsto in via alternativa rispetto- 2 -Numero registro generale 2405/2020Numero sezionale 2856/2026Numero di raccolta generale 24852/2026Data pubblicazione 30/08/2026ai quindici anni di assicurazione o contribuzione (oppure 780 contributisettimanali), valutati in via esclusiva dalla pronuncia impugnata.Invero, la pensione indiretta potrebbe essere erogata anchequando sussistano «cinque anni di assicurazione e contribuzione(oppure 260 contributi settimanali), di cui almeno tre anni (oppure 156contributi settimanali) nel quinquennio precedente la data del decesso»(pagina 4 del ricorso per cassazione).Tale requisito, nel caso di specie, sarebbe soddisfatto, in quanto,nel quinquennio antecedente al decesso, il coniuge della ricorrente«poteva vantare una contribuzione pari a 55 settimane, alle qualiandava aggiunta la contribuzione relativa agli anni 2008 e 2009, pari a52 settimane per anno, e così, complessivamente 159 settimanecontributive» (pagine 5 e 6 del ricorso per cassazione).2.– Coglie nel segno l’eccezione d’inammissibilità sollevatadall’[OSCURATO:PERSONA] nel controricorso (pagina 5), sul presupposto della carenzadi decisività delle censure.2.1.– La Corte di merito non ha conferito rilievo unicamente alrequisito dei 780 contributi nell’intera vita lavorativa, ma si èsoffermata anche sul requisito dei 156 contributi settimanali nelquinquennio antecedente alla cessazione del rapporto di lavoro.La sentenza impugnata, pertanto, non presta il fianco alle censureprospettate nel ricorso, che si appuntano sull’omessa considerazione ditale profilo.I giudici d’appello non mancano di ricordare che l’odierna ricorrenteha allegato tale requisito a supporto del gravame (cfr. la sintesi deimotivi d’appello riportata alle pagine 2 e 3 della sentenza) e su questopunto nodale del contendere svolgono considerazioni circostanziate.Dopo aver premesso che l’[OSCURATO:PERSONA] ha negato già in sedeamministrativa il rapporto di lavoro «in difetto di documentazioneprobante» (pagina 2 della pronuncia d’appello), la Corte di meritoriprende e sviluppa i rilievi critici che l’[OSCURATO:PERSONA], a tale riguardo, ha- 3 -Numero registro generale 2405/2020Numero sezionale 2856/2026Numero di raccolta generale 24852/2026Data pubblicazione 30/08/2026mosso, contestando specificamente il requisito dei 156 contributisettimanali (pagina 3 della sentenza d’appello) oggi addotto a sostegnodell’impugnazione.La Corte territoriale puntualizza, con dovizia di riferimenti, che ilrapporto di lavoro è intervenuto «alle dipendenze di una società ([OSCURATO:SOCIETA]) a responsabilità limitata in cui era socio lo stesso VersaciSebastiano, insieme a [OSCURATO:PERSONA] (quest’ultimo in qualità di socioamministratore) e [OSCURATO:PERSONA], tra loro legati da vincoli diparentela, senza che né il rapporto né i redditi fossero mai statidichiarati (fatti questi evidenziati in sede amministrativa dall’INPS enon negati dalla ricorrente)» (pagina 3 della sentenza d’appello).2.2.– Tali rilievi, analitici e sorretti da un ampio percorsoargomentativo, s’incardinano sugli elementi di fatto richiamatidall’[OSCURATO:PERSONA] e sulla carenza di contestazioni specifiche della ricorrente.La disamina di tali elementi vale a infirmare quell’effettività delrapporto di lavoro che rappresenta presupposto indefettibile delladomanda. Effettività che la ricorrente reputa acclarata, senzapremurarsi di avversare la puntuale ricostruzione della Corte di merito,che milita in senso diametralmente opposto, sulla base di una pluralitàdi circostanze.Le valutazioni tratteggiate dai giudici d’appello si affiancano aquelle che attengono al requisito dei 780 contributi settimanali e che laricorrente oggi sottopone al vaglio di questa Corte.Le osservazioni espresse dalla Corte di merito, in termini tutt’altroche incidentali e rapsodici, polarizzano l’attenzione su un temaintrodotto nel contraddittorio anche nel giudizio di gravame edenucleano un’essenziale ratio decidendi: esse si correlano, comerimarca l’[OSCURATO:PERSONA] (pagina 5 del controricorso), alla «assorbenteconsiderazione della assenza di prova circa l’esistenza di un rapportodi lavoro subordinato e, quindi, del connesso rapporto assicurativo».- 4 -Numero registro generale 2405/2020Numero sezionale 2856/2026Numero di raccolta generale 24852/2026Data pubblicazione 30/08/2026Le argomentazioni enunciate a tale riguardo, idonee a fondare ladecisione d’appello proprio per l’ampiezza e la specificità dei rilievi chele corroborano, non sono state efficacemente scalfite e la partericorrente non confuta con argomenti persuasivi l’eccezione sollevatain limine nel controricorso.2.3.– In forza di tale considerazione, che si palesa dirimente, èassorbita la disamina degli ulteriori profili preliminari approfonditi nelcontroricorso (pagine 6 e 7) in ordine all’interruzione della prescrizione.3.– Il ricorso, pertanto, dev’essere dichiarato, nel suo complesso,inammissibile.4.– Le spese del presente giudizio devono essere dichiarateirripetibili, in virtù della dichiarazione di esonero prodotta unitamenteal ricorso, ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., e già vagliatanella sua ritualità dalla sentenza d’appello (pagina 4), senza chenessuna contestazione sia stata mossa a tal proposito.5.– La declaratoria d’inammissibilità del ricorso impone di dare attodei presupposti dell’obbligo della ricorrente di versare un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per lastessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020,n. 4315). P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; spese irripetibili.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bisdell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 10 giugno 2026.La PresidenteLucia Esposito- 5 -