CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 gennaio 1979
Cassazione n. 01216/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata nel preambolo, la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia con cui il Tribunale di Varese aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 18 T.U.L.P.S. per avere promosso, senza averne dato avviso al Questore, una riunione in luogo pubblico per commemorare i caduti dell'esercito tedesco nella ricorrenza del settantaseiesimo anniversario della battaglia contro i partigiani italiani. Secondo le conformi valutazioni dei giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente presidente e vicepresidente dell'associazione "[OSCURATO:PERSONA]", avevano organizzato, impartendo dirette ai presenti, una riunione di circa cinquanta persone, radunatesi, con uno striscione e molteplici torce per rischiarare l'ambiente, senza il necessario previo avviso al Questore. 2. Ricorrono avverso la sentenza entrambi gli imputati, per il tramite del comune difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando a sostegno della richiesta di l'annullamento quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo denunciano violazione dell'art. 18 R.D. n. 773 del 1931 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza o TULPS), Secondo i ricorrenti, i Giudici del merito hanno erroneamente qualificato il raduno presso il cimitero come una riunione rilevante ai fini dell'applicazione della norma incriminatrice contestata, trascurando che l'assembramento non poteva neanche astrattamente mettere in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, <oltre che per il numero ridotto di partecipanti, per il luogo e per il tempo in cui si era svolto: in piena notte, in una zona isolata lontana dal centro del comune, a sua volta abitato da pochissime persone. 2.2. Con il secondo motivo, il solo [OSCURATO:PERSONA] deduce vizio di motivazione, sotto il profilo del travisamento della prova. Lamenta, in particolare, che la Corte distrettuale ha fondato l'affermazione di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] sulle dichiarazioni rese dal testimone di accusa, maresciallo [OSCURATO:PERSONA], il quale, tuttavia - come si evince dai passi della sua deposizione, riportati nel corpo del ricorso ai fini della sua autosufficienza - ha chiarito che [OSCURATO:PERSONA] non era stato il promotore dlela riunione e, comunque, non aveva posto in essere comportamenti diversi da quelli degli altri partecipanti. 2.2. Con il terzo motivo entrambi i ricorrenti denunciano violazione dell'art. 131-bis cod. pen. In applicazione dei criteri previsti dal legislatore e quindi tenendo conto delle modalità della condotta, dell'esiguità del danno o del pericolo e del grado di colpevolezza, la sentenza impugnata avrebbe dovuto qualificare il fatto come di particolare tenuità, trattandosi nella sostanza di una camminata pacifica, nel cuore della notte invernale, come tale inidonea ad arrecare un pregiudizio ai beni giuridici tutelati dall'ordinamento. 2.4. Con il quarto motivo censurano il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonostante gli elementi positivi già indicati a proposito dell'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.2.5. Con il quinto motivo il solo [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge con riferimento alla mancata concessione dei benefici della pena sospesa e della non menzione, evidenziando di essere gravato da un solo precedente penale. 3. Con motivi aggiunti tempestivamente trasmessi, la difesa dei ricorrenti ha dedotto ulteriori argomenti a sostegno della tesi dell'insussistenza degli elementi costituivi dell'organizzazione di una riunione rilevante ai fini dell'obbligo di preavviso al Questore. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non è fondato, mentre quello di [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei limiti chiariti nel prosieguo i 1. Il primo motivo, comune ad entrambi gli imputati e riproposto con ulteriori rilievi nei motivi aggiunti, con cui si sostiene l'erronea configurabilità, nel caso di specie, di una riunione rilevante ai sensi della fattispecie incriminatrice contestata/ è privo di pregio. 1.1. Il diritto di "riunirsi pacificamente e senz'armi" è previsto dall'art. 17 della Costituzione. Tale disposizione esclude qualunque preavviso alle autorità soltanto per le riunioni che si svolgono in luogo aperto al pubblico. Il preavviso, invece, "deve essere dato" per le "riunioni in luogo pubblico", che possono essere vietate soltanto "per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica". Tradizionalmente, in assenza di una precisa definizione nella legislazione costituzionale ed ordinaria, si intende per "riunione", secondo la più accredita Dottrina, "la compresenza volontaria nello stesso luogo di più persone che hanno uno scopo comune ed unità di intenti e che si riuniscono su invito di uno o più promotori o anche senza preventivo accordo"; costituisce, invece, assembramento un raggruppamento di persone in cui ognuno è mosso da motivi autonomi. Ne segue che rientrano nella nozione di "riunione" non solo le manifestazioni organizzate, le cerimonie, le processioni religiose, i comizi ed i sit in ma anche i cortei improvvisati o i raggruppamenti di persone sollecitati da un appello estemporaneo. L'ordinamento penale prende in considerazione il diritto di riunione all'art. 18 del r.d., 19 giugno 1931. n. 773.(T.U.L.P.S.), che testualmente recita: "I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore. È considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenirvi, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata. I contravventori sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da euro 103 a 413. Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle riunioni predette prendono la parola. [OSCURATO:PERSONA], nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione. I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'Autorità sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da euro 206 a 413. Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle , predette riunioni prendono la parola. Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'Autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione. Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle riunioni elettorali". La norma è stata oggetto di tre declaratorie di incostituzionalità della Consulta. Con una delle sue prime sentenze, la n. 27 del 1958, la Corte costituzionale ha dichiarato la norma incostituzionale, nella parte relativa alle Thel riunioni non tenute i p oblico, con riferimento all'art. 17 della Costituzione. In seguito, con la sentenza n. 90 del 1970, è stata dichiarata l'incostituzionalità del comma 3 della norma, nella parte in cui non limita la pretesa punitiva a coloro che prendono la parola essendo a conoscenza della omissione del preavviso di cui al comma 1, mentre, con la sentenza n. n. 11 del 1979, la Corte Costituzionale è tornata sulla previsione di cui al comma 3, secondo periodo, dichiarandone l'incostituzionalità nella parte in cui prevede l'incriminazione di coloro che prendono la parola in luogo pubblico, pur essendo a conoscenza della omissione del preavviso previsto dal comma 1 della norma. Dunque, allo stato attuale, l'incriminazione penale è circoscritta ai soli promotori della riunione che omettano di dare avviso al Questore almeno tre giorni prima, e a coloro, ivi compresi gli oratori, che contravvengono al divieto di riunione imposto dal Questore o alle prescrizioni da questi imposte circa le modalità di tempo e di luogo della riunione, ai sensi del comma 4 del citato art. 18. In conclusione, ciò che rileva per la sussistenza del reato è la riunione di più persone in un luogo pubblico '.mie: 12tlifQt1potenzialmente idoneo per qualunque caratteristica a mettere in pericolo la sicurezza o l'incolumità pubblica. 1.2. A tale canone ermeneutico si è correttamente conformata la sentenza impugnata che ha valorizzato il numero consistente di partecipanti (circa cinquanta), la peculiare finalità commemorativa condivisa dai presenti con l'esibizione di striscioni, la durata protrattasi per un considerevole lasso temporale (un'ora) anche dopo l'intervento delle Forze dell'ordine, considerando giustificamente recessivi il luogo e l'orario della manifestazione.2. Il secondo motivo, proposto nell'esclusivo interesse di [OSCURATO:PERSONA], è fondato. 2.1. La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di affermare che "promotore" di una riunione in luogo pubblico o di un corteo per le pubbliche vie non è soltanto chi progetta, indice, promuove e organizza la manifestazione, ma anche chi collabora alla realizzazione pratica del progetto ed al buon esito della manifestazione, partecipando alla fase preparatoria della medesima. In quest'ottica si è affermato che ha agito come "promotore" ai fini della fattispecie incriminatrice prevista dall'art. 18 R.D., 18 giugno 1931, n. 773: 2 - il soggetto riconosciuto "leader" del gruppo, che aveva intrattenuto un'interlocuzione con le forze dell'ordine, non casualmente rivoltesi a lui per ottenere informazioni sui motivi e sulle condizioni di regolarità dell'adunata. (Sez. n. 35493 del 17/11/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280200); - colui che durante un corteo, aveva, con il megafono, "gridato le ragioni della manifestazione", impartito ai partecipanti le istruzioni, preso i contatti con gli agenti operanti sul posto per concordare il successivo svolgimento, e rilasciato interviste in nome del gruppo ai giornalisti presenti (Sez. 1, n. 42448 del 21/10/2009, Corradini, Rv. 245561); - il partecipante ad un corteo che esercitava la funzione di guida e di attuazione di un così detto servizio d'ordine (Sez. 1, 8 giugno 1995, Messina, RV 202118) o che aveva incitato i partecipanti a manifestare (Sez. 1, 4 luglio 1977, Cappelletti, Rv 137319). In precedenza si era chiarito che nella nozione di "promotore" andava compreso non solo l'ideatore di una pubblica riunione o manifestazione non autorizzata, ma anche colui che si sia "attivato per la sua riuscita", non essendo necessario che egli sia anche l'organizzatore e che abbia rispetto agli altri partecipanti una funzione di preminenza con poteri decisionali (Sez. 1, n. 35493 del 17/11/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280200 - 01; Sez. 1, 17 aprile 1973, Bernardini, RV 126175), atteso che le espressioni "promotori" e "indetta", contenute nel menzionato articolo 18, si riferiscono, nell'accezione lessicale, non ad una preventiva organizzazione o a una predisposta preparazione, ma soltanto al far nascere l'adunanza, al far sì che essa si verifichi" (Sez. 1, 14 febbraio 1966, Martino, Rv 101212). L'esaminata opzione ermeneutica è stata avallata anche dalla Corte costituzionale. [OSCURATO:PERSONA], nella pronuncia n 11 del 1979, ha ritenuto contrari ai principi costituzionali in tema di responsabilità penale nonché al principio di uguaglianza di cui all'art. 3 l'equiparazione ai "promotori della manifestazione non autorizzata", su cui incombe il dovere del preventivo preavviso, dei "partecipi che hanno preso la parola", censurando la disparità di trattamento rispetto ai "partecipi silenti" non punibili e ciò perché "la presunzione o la supposizione ... di accordo con i promotori, non solleciti di dar preavviso della riunione, cui conferirebbe sostanza la conoscenza, negli oratori non promotori, del mancato preavviso, non equivale di per se stessa a piena prova e, pertanto, non giova, vuoi sul piano normativo vuoi nell'area dell'istruzione probatoria, ad equiparare gli oratori consci del mancato preavviso ai promotori negligenti, senza negar rispetto all'art. 27, comma secondo della Costituzione". 2.2. Tanto posto la Corte distrettuale, nel rispondere ai rilievi difensivi, non ha adeguatamente chiarito se [OSCURATO:PERSONA] abbia tenuto una condotta di partecipe, "attivo" o abbia agito quale "promotore". Infatti, a prescindere dal riferimento alla carica formale ricoperta all'interno dell'associazione diretta da Limpido, invero insufficiente se non seguito da comportamenti concreti in relazione alla riunione oggetto dell'imputazione, si è limitata ad affermare che il ricorrente, come riferito dall'unico testimone di accusa, aveva "affiancato", Limpido senza, però, precisare se tale condotta, così genericamente definita, avesse in qualche modo contribuito all'organizzazione del corteo e alla sua riuscita. 3. Il terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], relativo all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è generico. Il ricorrente non si confronta con il reale contenuto della sentenza impugnata che, sia prime riportandosi per relationem a quella del Tribunale, ha escluso la particolare tenuità del fatto, in applicazione dei criteri indicati dall'art. 131-bis cod. pen., valorizzando quali elementi sintomatici della gravità del fatto, sotto il profilo della sua pericolosità, le modalità organizzative della riunione, il numero di partecipanti e la pervicacia dimostrata da costoro, protraendo l'attività illecita anche dopo l'intervento delle forze dell'ordine. CM>C0 4. Il q-biattro motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in tema di concessione delle circostanze attenuanti generiche, è interamente versato in fatto, sollecitando apprezzamenti di merito da sovrapporre a quelli, non manifestamente illogici, dei giudici del merito che hanno valorizzato l'assenza di elementi favorevoli e la negativa personalità dell'imputato, desunta dai precedenti penali. 5. Il terzo, il quarto ed il quinto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che attingono, sotto vari profili, il trattamento sanzionatorio, sono assorbiti e non preclusi in ragione dell'accoglimento della censura in tema di responsabilità. 6. La sentenza nei confronti [OSCURATO:PERSONA] deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano che, nel rispetto degli indicati principi, provvederà a colmare le segnalate lacune motivazionali indicate nel punto 2 della parre in diritto, esaminando anche i motivi assorbiti. 7.AI rigetto del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] segue la sua condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della