CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39814/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo del ricorso preposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - che deduce l'inosservanza dell'art. 5 d.lgs. 74 del 2000 in relazione all'art. 13, comma 2, del medesimo d.lgs., avendo l'imputato presentato le dichiarazioni IVA, anche se tardivamente ma prima della conoscenza dell'accertamento degli inquirenti - è manifestamente infondato, in quanto, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, il pagamento delle imposte è stato parziale, mentre la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 13 comma 2, d.lgs. 74 del 2000 esige, per espresso dettato normativo, il pagamento integrale del debito tributario; rilevato che il secondo motivo - che deduce il vizio di motivazione in relazione al travisamento della prova, in presenza di una valutazione aprioristica della condotta distrattiva attribuita all'imputato, non essendo stata raggiunta la prova del superamento della soglia di punibilità penale, né del dolo specifico - è parimenti inammissibile perché generico e fattuale, in quanto, come evidenziato dalla Corte territoriale, con una motivazione che non presta il fianco a censure di sorta (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), ha ritenuto, per un verso, provato il superamento della soglia di non punibilità sulla base non di un mero accertamento induttivo, ma della documentazione fornita dall'imputato, e, quindi, previa decurtazione dei costi effettivamente documentati; per altro verso, sussistente il dolo specifico, desunto dall'integrale mancato pagamento dell'imposta dovuta, nonché dall'essenza di qualsivoglia tentativo di ottenere una rateizzazione del debito tributario; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 settembre 20