Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 novembre 2021

Cassazione n. 14550/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 30 novembre 2021, e depositata il 2 dicembre 2021, il Tribunale di Ancona, in accoglimento dell'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha ordinato l'applicazione della misura della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, così riformando il provvedimento emesso dal G.u.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva concesso la misura degli arresti domiciliari.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando un solo motivo.

Con l'unico motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta necessità dell'applicazione della custodia in carcere.

Si deduce, innanzitutto che l'ordinanza impugnata travisa i fatti allorché afferma: -) l'esistenza di un rapporto di coniugio tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], sebbene questa sia semplicemente una persona addetta ai servizi domestici dell'abitazione del primo; -) una pluralità di condotte di evasione per commettere reati concernenti gli stupefacenti, quando invece questi, in sede di investigazioni difensive, hanno riferito di aver raggiunto l'indagato per fornirgli i viveri o per proporgli un lavoro.

Si deduce, poi, che illegittimamente il Tribunale nega rilievo all'ottima condotta inframuraria dell'attuale ricorrente, alla volontà di trovarsi un lavoro, puntualmente documentata, e al decorso del tempo, nonché illegittimamente differenzia la sua posizione cautelare da quella di altri coindagati, cui sono attribuibili condotte più gravi.

Si deduce, infine, che il Tribunale, nell'ordinanza impugnata, ha affrontato il tema della gravità indiziaria, nonostante l'appello del P.M riguardasse esclusivamente l'adeguatezza della misura.

3. Il difensore ha presentato due motivi nuovi.

Con il primo motivo nuovo, si segnala che è stata proposta istanza di rimessione ex art. 45 cod. proc. pen. e che tale circostanza dovrebbe determinare la sospensione di ogni determinazione anche in ordine alla misura cautelare.

Con il secondo motivo nuovo, si rappresenta che il SERT ha predisposto uno specifico programma terapeutico e che questo elemento concorre con gli altri ad evidenziare l'attenuazione o l'esclusione del pericolo di reiterazione di nuove condotte criminose. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.

2. Diverse da quelle consentite sono le censure esposte nell'unico motivo dell'originario ricorso, le quali contestano la ritenuta necessità dell'applicazione della custodia in carcere, deducendo, in particolare, l'erroneità delle affermazioni circa lo svolgimento di attività di spaccio in costanza di detenzione domiciliare e l'esistenza di un rapporto di coniugio con la coindagata [OSCURATO:PERSONA], nonché l'omessa effettiva valutazione dell'ottimo comportamento in carcere e dello svolgimento di attività lavorativa.

Il Tribunale, a fondamento delle sue conclusioni, richiama, in via assolutamente primaria, l'esistenza di una pluralità di violazioni degli arresti domiciliari, rilevando che tale circostanza non è stata messa in discussione neppure dal G.i.p. che aveva concesso la misura degli arresti domiciliari.

Aggiunge che gli elementi acquisiti, pur tenendo conto delle allegazioni della difesa, consentono di ritenere che il ricorrente ha proseguito nello svolgimento dell'attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

Precisa, inoltre, che le circostanze appena precisate escludono ogni rilievo di attenuazione delle esigenze cautelari al reperimento di un'attività lavorativa.

Riporta, inoltre, la motivazione di una precedente ordinanza, che aveva respinto l'appello contro un provvedimento di rigetto di richiesta di sostituzione della custodia in carcere, nella quale si faceva riferimento ai rapporti di coniugio e di concorso nell'attività delittuosa con [OSCURATO:PERSONA].

Le conclusioni del Tribunale sono correttamente motivate, perché basate su precisi elementi fattuali - costituiti in particolare, dalla pluralità di violazioni degli arresti domiciliari e dallo svolgimento dell'attività di spaccio in costanza di tale misura - nonché su congrue ed accettabili massime di esperienza.

Le censure formulate dal ricorrente, d'altro canto, tendono a contestare, in via del tutto assertiva, e senza evidenziare alcun vizio logico, gli elementi fattuali indicati nell'ordinanza impugnata.

3. Manifestamente infondate sono le censure formulate nel primo motivo nuovo, le quali assumono che la proposizione, nelle more, di istanza di rimessione ex art. 45 cod. proc. pen., preclude qualunque l'assunzione di qualunque decisione anche in tema di misure cautelari.

Invero, l'art. 47 cod. proc. pen., nel disciplinare gli effetti della presentazione della richiesta di rimessione ex art. 45 cod. proc. pen., prevede la sospensione obbligatoria del «processo prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione» ed il divieto di pronunciare «il decreto che dispone il giudizio o la sentenza», solo se l'istanza sia stata assegnata ad una sezione della Corte di cassazione diversa da quella di cui all'art. 610, comma 1, cod. proc. pen.

Stabilisce, inoltre, al comma 3, che la sospensione del processo «non impedisce il compimento di atti urgenti».

Sembra ragionevole rilevare, alla luce del dato testuale delle disposizioni rilevanti, che le decisioni in materia cautelare non solo non rientrano tra quelle vietate, ma sono da ritenere ammesse anche perché attengono, strutturalmente, all'assunzione di «atti urgenti».4.

Diverse da quelle consentite in sede di legittimità sono le censure proposte con il secondo motivo nuovo, che chiedono la valutazione dell'adesione del ricorrente ad uno specifico programma terapeutico predisposto dal SERT.

Invero, questo elemento non è certamente deducibile in sede di legittimità, ma, quale elemento di fatto nuovo, può essere eventualmente addotto a fondamento di altra richiesta di sostituzione o revoca della misura cautelare in atto davanti al giudice procedente.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 30 novembre 2021, e depositata il 2 dicembre 2021, il Tribunale di Ancona, in accoglimento dell'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha ordinato l'applicazione della misura della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, così riformando il provvedimento emesso dal G.u.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva concesso la misura degli arresti domiciliari. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando un solo motivo. Con l'unico motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta necessità dell'applicazione della custodia in carcere. Si deduce, innanzitutto che l'ordinanza impugnata travisa i fatti allorché afferma: -) l'esistenza di un rapporto di coniugio tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], sebbene questa sia semplicemente una persona addetta ai servizi domestici dell'abitazione del primo; -) una pluralità di condotte di evasione per commettere reati concernenti gli stupefacenti, quando invece questi, in sede di investigazioni difensive, hanno riferito di aver raggiunto l'indagato per fornirgli i viveri o per proporgli un lavoro. Si deduce, poi, che illegittimamente il Tribunale nega rilievo all'ottima condotta inframuraria dell'attuale ricorrente, alla volontà di trovarsi un lavoro, puntualmente documentata, e al decorso del tempo, nonché illegittimamente differenzia la sua posizione cautelare da quella di altri coindagati, cui sono attribuibili condotte più gravi. Si deduce, infine, che il Tribunale, nell'ordinanza impugnata, ha affrontato il tema della gravità indiziaria, nonostante l'appello del P.M riguardasse esclusivamente l'adeguatezza della misura. 3. Il difensore ha presentato due motivi nuovi. Con il primo motivo nuovo, si segnala che è stata proposta istanza di rimessione ex art. 45 cod. proc. pen. e che tale circostanza dovrebbe determinare la sospensione di ogni determinazione anche in ordine alla misura cautelare. Con il secondo motivo nuovo, si rappresenta che il SERT ha predisposto uno specifico programma terapeutico e che questo elemento concorre con gli altri ad evidenziare l'attenuazione o l'esclusione del pericolo di reiterazione di nuove condotte criminose. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate. 2. Diverse da quelle consentite sono le censure esposte nell'unico motivo dell'originario ricorso, le quali contestano la ritenuta necessità dell'applicazione della custodia in carcere, deducendo, in particolare, l'erroneità delle affermazioni circa lo svolgimento di attività di spaccio in costanza di detenzione domiciliare e l'esistenza di un rapporto di coniugio con la coindagata [OSCURATO:PERSONA], nonché l'omessa effettiva valutazione dell'ottimo comportamento in carcere e dello svolgimento di attività lavorativa. Il Tribunale, a fondamento delle sue conclusioni, richiama, in via assolutamente primaria, l'esistenza di una pluralità di violazioni degli arresti domiciliari, rilevando che tale circostanza non è stata messa in discussione neppure dal G.i.p. che aveva concesso la misura degli arresti domiciliari. Aggiunge che gli elementi acquisiti, pur tenendo conto delle allegazioni della difesa, consentono di ritenere che il ricorrente ha proseguito nello svolgimento dell'attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Precisa, inoltre, che le circostanze appena precisate escludono ogni rilievo di attenuazione delle esigenze cautelari al reperimento di un'attività lavorativa. Riporta, inoltre, la motivazione di una precedente ordinanza, che aveva respinto l'appello contro un provvedimento di rigetto di richiesta di sostituzione della custodia in carcere, nella quale si faceva riferimento ai rapporti di coniugio e di concorso nell'attività delittuosa con [OSCURATO:PERSONA]. Le conclusioni del Tribunale sono correttamente motivate, perché basate su precisi elementi fattuali - costituiti in particolare, dalla pluralità di violazioni degli arresti domiciliari e dallo svolgimento dell'attività di spaccio in costanza di tale misura - nonché su congrue ed accettabili massime di esperienza. Le censure formulate dal ricorrente, d'altro canto, tendono a contestare, in via del tutto assertiva, e senza evidenziare alcun vizio logico, gli elementi fattuali indicati nell'ordinanza impugnata. 3. Manifestamente infondate sono le censure formulate nel primo motivo nuovo, le quali assumono che la proposizione, nelle more, di istanza di rimessione ex art. 45 cod. proc. pen., preclude qualunque l'assunzione di qualunque decisione anche in tema di misure cautelari. Invero, l'art. 47 cod. proc. pen., nel disciplinare gli effetti della presentazione della richiesta di rimessione ex art. 45 cod. proc. pen., prevede la sospensione obbligatoria del «processo prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione» ed il divieto di pronunciare «il decreto che dispone il giudizio o la sentenza», solo se l'istanza sia stata assegnata ad una sezione della Corte di cassazione diversa da quella di cui all'art. 610, comma 1, cod. proc. pen. Stabilisce, inoltre, al comma 3, che la sospensione del processo «non impedisce il compimento di atti urgenti». Sembra ragionevole rilevare, alla luce del dato testuale delle disposizioni rilevanti, che le decisioni in materia cautelare non solo non rientrano tra quelle vietate, ma sono da ritenere ammesse anche perché attengono, strutturalmente, all'assunzione di «atti urgenti».4. Diverse da quelle consentite in sede di legittimità sono le censure proposte con il secondo motivo nuovo, che chiedono la valutazione dell'adesione del ricorrente ad uno specifico programma terapeutico predisposto dal SERT. Invero, questo elemento non è certamente deducibile in sede di legittimità, ma, quale elemento di fatto nuovo, può essere eventualmente addotto a fondamento di altra richiesta di sostituzione o revoca della misura cautelare in atto davanti al giudice procedente. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94,
Sentenza Cassazione n. 14550/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris