CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 settembre 2023
Cassazione n. 04064/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.HALILOVIC Bareta ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova in data 11)110/2022 che aveva confermato il giudizio di responsabilità nei suoi confronti in relazione al reato di cui all'art.186 C.d.S. 2. Con istanza depositata in data 5 Settembre 2023 all'Ufficio matricola dell'istituto penitenziario di Alessandria il ricorrente personalmente dichiarava di rinunciare al presente ricorso 3. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art.591 comma 1 lett.d) cod.proc.pen. in quanto, nelle more della discussione del presente ricorso, la parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla impugnazione con dichiarazione depositata presso l'istituto penitenziario ove è recluso digitalmente dalla difesa munita di procura speciale. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazone, flì consegue la condanna della parte ricorrente alle spese del procedimento, tg€al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cEissa delle ammende, che si indicano come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro e-ui- 19c in favore della cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma, il 14 Dicembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] n