CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 2022
Cassazione n. 11722/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Averso la sentenza del 22/4/2021 della Corte di appello di Ancona visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha compiutamente motivato, in presenza del constatato allontanamento dell'imputato dal luogo ove era ristretto agli arresti domiciliari e il diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. valorizzando il particolare comportamento dell'imputato (già autorizzato, in alcune ore del giorno, ad allontanarsi dal domicilio) e la reiterazione di analoghe condotte; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il PreSidente [OSCURATO:PERSONA] no [OSCURATO:PERSONA] -O IN CAN77 -------- ---------- [OSCURATO:PERSONA]